Cassazione Civile, Ordinanza n. 16820/2024 del 17/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che le parti avevano depositato un'istanza comune che deponeva per la cessazione della materia del contendere. In accoglimento della richiesta delle parti, ha compensato integralmente le spese del giudizio di cassazione.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La parte privata ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d'appello di Campobasso, articolando cinque motivi. Dal testo dell'ordinanza non emergono i contenuti specifici delle censure né la fattispecie sostanziale originaria della controversia. Prima della camera di consiglio, entrambe le parti hanno depositato un'istanza con cui hanno rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso e chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di cassazione, sopravviene la carenza di interesse a coltivare il ricorso, la Corte può dichiararne l'inammissibilità senza esaminare i motivi di impugnazione.
- La sopravvenuta cessazione della materia del contendere può determinare la definizione del giudizio in rito, con regolazione delle spese secondo quanto richiesto o comunque secondo i criteri applicabili al caso concreto.
- Quando entrambe le parti rappresentano concordemente la sopravvenuta carenza di interesse e chiedono la compensazione, la Corte può disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
Come è indicizzato
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