Sentenza del 14/12/2016 n. 25711 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, sostenendo che fosse stata applicata erroneamente l'aliquota del 12,50% all'intera quota qualificata come rendimento della prestazione previdenziale liquidata in capitale nel 2000. Secondo l'Agenzia, prima di applicare tale aliquota era necessario accertare concretamente se il rendimento derivasse dall'investimento sul mercato finanziario del capitale accantonato e determinare l'effettiva quota di rendimento netto, distinguendola dalla sorte capitale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR del Veneto e rinviato la causa alla stessa Commissione, in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà esaminare il funzionamento del Fondo PIA/F., verificare se il capitale sia stato effettivamente investito sul mercato finanziario, determinare il rendimento netto e quantificare la parte della prestazione riconducibile a tale rendimento. Solo su quest'ultima parte potrà essere applicata l'aliquota del 12,50%; la restante quota dovrà rimanere soggetta a tassazione separata. Dovrà inoltre essere ricalcolato l'eventuale credito spettante al contribuente e dovranno essere regolate le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9
Le prestazioni in forma di capitale e i riscatti previsti dalla normativa sono soggetti a tassazione separata nei casi stabiliti dalla disposizione.
La norma disciplina il trattamento fiscale delle prestazioni dei fondi di previdenza complementare, in particolare per gli iscritti successivi all'entrata in vigore del decreto.
D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, convertito nella L. n. 30 del 1997
Richiamata dall'Agenzia delle Entrate tra le norme fiscali rilevanti per il trattamento delle prestazioni previdenziali.
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16, comma 1, lett. a), e 17
Prevedono il regime della tassazione separata applicabile alla sorte capitale e, secondo la disciplina temporale, alle prestazioni previdenziali maturate dal 1° gennaio 2001.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 42, comma 4, nel testo previgente alla riforma del 2004
Richiamato dal contribuente per sostenere l'applicazione della ritenuta del 12,50% ai redditi di capitale, ma non applicabile indistintamente all'intera prestazione.
L. n. 482 del 1985, art. 6
Consente l'applicazione della ritenuta del 12,50% alla sola componente costituita dal rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato.
D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 14
A decorrere dal 1° gennaio 2001 ha previsto un regime unitario di tassazione separata per le prestazioni previdenziali, senza distinzione tra capitale e rendimento.
L. n. 53 del 1994, art. 11
Le notificazioni sono nulle, e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti previsti o vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica.
La Corte ha ritenuto che eventuali irregolarità della notificazione non determinassero l'inesistenza dell'atto e che, comunque, l'eventuale nullità fosse sanata dalla costituzione tempestiva del destinatario.
Art. 327 c.p.c.
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso per cassazione, notificato entro il termine annuale applicabile ratione temporis in assenza di notificazione della sentenza impugnata.
Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 13642 del 22 giugno 2011
Per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la sorte capitale è soggetta a tassazione separata, mentre al rendimento si applica la ritenuta del 12,50%; per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 si applica integralmente la tassazione separata.
La decisione costituisce il principio guida per distinguere, nelle prestazioni previdenziali anteriori al 2001, la sorte capitale dal rendimento finanziario.
Massime di principio
- Per le prestazioni in capitale provenienti da fondi previdenziali complementari maturate prima del 1° gennaio 2001, occorre distinguere tra sorte capitale e rendimento netto finanziario; non è corretto applicare automaticamente la ritenuta del 12,50% all'intera somma.
- La ritenuta del 12,50% è giustificata soltanto per la quota di rendimento effettivamente derivante dall'investimento sul mercato del capitale accantonato, da provare e quantificare concretamente.
- La sorte capitale, corrispondente ai contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore, resta soggetta al regime della tassazione separata.
- Per le somme maturate dal 1° gennaio 2001, la prestazione è generalmente assoggettata unitariamente a tassazione separata, senza la precedente distinzione tra capitale e rendimento.
- In caso di contestazione fiscale, il giudice deve esaminare i meccanismi di gestione del fondo, la natura degli investimenti, il rendimento conseguito e i criteri di attribuzione delle plusvalenze alla posizione individuale; può anche ricorrere a una consulenza tecnica.
- L'esito della controversia non determina necessariamente il rimborso integrale delle ritenute: il contribuente può ottenere soltanto la restituzione dell'eccedenza risultante dal ricalcolo della quota di rendimento tassabile al 12,50%.
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