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Sentenza

Sentenza n. 908/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: del provvedimento n. progr. gen. 259 del 24/05/2024 di revoca della concessione demaniale marittima n. 01/2014, dell’ordinanza nn. 30/2024, del provvedimento di revoca della concessione n. 244 del 20/05/2024, del provvedimento di annullamento in autotutela n. progr. gen. 252 del 21/05/2024, dell'atto prot. 2973 del 02/04/2024, di avviso dell’avvio del procedimento finalizzato al trasferimento della concessione demaniale marittima n. 01/2014 rep. 1003 del 2014, emessi dal Responsabile del Settore Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di Praiano ed in pari data notificato, con cui si dispone la revoca della concessione demaniale marittima n. 01/2014 rep. 1003/2014; quanto ai motivi aggiunti presentati il 10/7/2024: dell’ordinanza n. 44/2024 emessa dal Responsabile del Settore Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di Praiano in data 4/7/2024 ed in pari data notificata, con la quale si conferma il provvedimento N. Progr. Gen. 259 del 24/5/2024 di revoca della concessione demaniale marittima n. 1/2014, emesso dal medesimo Responsabile.

Giustizia amministrativa202400850

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti di revoca della concessione demaniale marittima, conferma della revoca, annullamento in autotutela, avvio del procedimento di trasferimento e ordine di restituzione dell’area

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la revoca della concessione demaniale marittima n. 01/2014 e gli atti connessi, nonché, con motivi aggiunti, il provvedimento che ha confermato la revoca e reiterato l’ordine di restituzione dell’area. Ha dedotto la violazione degli artt. 48, comma 2, e 107 d.lgs. 267/2000, dell’art. 3, comma 2, l. 118/2022 e dell’art. 3 l. 241/1990, oltre a incompetenza ed eccesso di potere per arbitrarietà, disparità di trattamento, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Secondo la ricorrente, il responsabile del settore avrebbe disposto autonomamente la delocalizzazione della concessione senza uno specifico indirizzo della Giunta, la quale si era limitata a prevedere la proroga delle concessioni sino al 31 dicembre 2024. La società ha inoltre contestato la genericità delle ragioni di sicurezza, accessibilità, vivibilità e ordine pubblico poste a fondamento del trasferimento, la mancata considerazione delle osservazioni procedimentali, l’incerta natura demaniale dell’area individuata, la sua possibile appartenenza al demanio fluviale, la presunta abusività e insicurezza della copertura del torrente Praia e l’assenza di titoli urbanistico-paesaggistici. Ha sostenuto, infine, che la richiesta dei modelli D1 e D3 avrebbe integrato una nuova domanda di concessione ex art. 36 cod. nav., soggetta a evidenza pubblica ai sensi dell’art. 3, comma 2, l. 118/2022. Con i motivi aggiunti ha lamentato l’inidoneità della nuova area per la mancanza di energia elettrica e connessione internet e la mancata valutazione di soluzioni alternative alla delocalizzazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti, prescindendo dall’esame delle eccezioni preliminari in applicazione del principio della ragione più liquida. Ha escluso la violazione degli artt. 48 e 107 d.lgs. 267/2000, rilevando che la traslazione delle aree non era stata unilateralmente decisa dal responsabile, ma era maturata nell’ambito di un procedimento partecipato, documentato dal verbale di concordamento dell’8 marzo 2024 e dalla planimetria condivisa con i concessionari. Ha ritenuto adeguate la motivazione e l’istruttoria, poiché le determinazioni comunali erano fondate su concrete esigenze di sicurezza, fluidità della circolazione pedonale e corretta fruizione degli spazi pubblici, già documentate anche da un sopralluogo del 2022; le contestazioni della ricorrente sono state qualificate come critica al merito amministrativo, non sindacabile in assenza di manifesta illogicità. È stata respinta anche la censura sulla natura dell’area: la cartografia ufficiale e la relazione tecnica redatta a seguito di sopralluogo congiunto con Capitaneria di Porto, Genio Civile e Autorità di Bacino la qualificavano come appartenente al demanio marittimo, non al demanio idrico. Il richiamo all’art. 28 cod. nav. è stato ritenuto coerente con la riconducibilità al demanio marittimo delle foci dei fiumi sboccanti in mare. Il TAR ha inoltre escluso l’abusività e l’inidoneità statica o idraulica della copertura, sulla base dei titoli autorizzativi e delle relazioni tecniche acquisite, non specificamente confutate. La richiesta dei modelli D1 e D3 è stata qualificata come adempimento per il trasferimento e l’aggiornamento della concessione già esistente nel sistema informatico del demanio marittimo, non come avvio di una nuova procedura concessoria soggetta a gara. I motivi aggiunti sono stati respinti perché la mancanza di energia elettrica e connettività non costituiva requisito indefettibile per l’attività informativa esercitata e la ricorrente non aveva dimostrato un pregiudizio determinante. È stata altresì esclusa la mancata valutazione di alternative, poiché l’amministrazione aveva svolto un confronto con i concessionari e la società non aveva formulato proposte alternative concrete e tecnicamente praticabili. La società è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese di lite, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 48, comma 2, d.lgs. 267/2000

    La scelta di riorganizzare e trasferire le concessioni non è stata ritenuta riservata alla Giunta, poiché è maturata nell’ambito di un procedimento partecipato e di determinazioni sostanziali già condivise.

  • art. 107 d.lgs. 267/2000

    Il responsabile del settore ha agito nell’ambito delle proprie attribuzioni gestionali, dando attuazione alle determinazioni maturate nel procedimento.

  • art. 3, comma 2, l. 118/2022

    La disposizione sulle procedure selettive per le concessioni demaniali non è stata ritenuta applicabile, poiché il trasferimento costituiva aggiornamento di una concessione esistente e non nuovo affidamento.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione è stata ritenuta adeguata perché rendeva comprensibili le ragioni concrete di sicurezza, fluidità della circolazione e fruizione degli spazi pubblici.

  • art. 28 Codice della navigazione

    La qualificazione dell’area come demanio marittimo è stata ritenuta coerente con l’inclusione delle foci dei fiumi che sboccano in mare tra i beni del demanio marittimo, secondo il collegamento funzionale con il demanio costiero.

  • art. 56 c.p.a.

    La disposizione è stata applicata nei precedenti incidenti cautelari, con iniziale accoglimento monocratico e successive reiezioni della tutela cautelare.

Massime di principio

  • La riorganizzazione e il trasferimento della localizzazione di concessioni demaniali possono rientrare nell’attività gestionale del responsabile amministrativo quando risultino inseriti in un procedimento partecipato e coerenti con determinazioni sostanziali maturate attraverso il confronto con i concessionari, senza necessità che ogni dettaglio operativo sia previamente predeterminato dalla Giunta.
  • La motivazione di un provvedimento di delocalizzazione di concessioni demaniali è adeguata quando individua concrete esigenze di sicurezza, fluidità della circolazione pedonale e corretta fruizione degli spazi pubblici, supportate da sopralluoghi e documentazione istruttoria; la contestazione della scelta organizzativa non consente il sindacato giudiziale sul merito amministrativo in assenza di manifesta illogicità.
  • La qualificazione giuridica di un’area demaniale può essere accertata sulla base della cartografia ufficiale e di verifiche tecniche svolte con il coinvolgimento degli enti competenti; un verbale di sopralluogo privo di efficacia ricognitiva definitiva non è idoneo, da solo, a superare tali risultanze.
  • La richiesta dei modelli D1 e D3 finalizzata al trasferimento e all’aggiornamento di una concessione demaniale già esistente non equivale al rilascio di una nuova concessione e non integra, per ciò solo, un nuovo affidamento soggetto a procedura selettiva.
  • La censura relativa alla mancata valutazione di soluzioni alternative alla delocalizzazione non è fondata se il concessionario si limita a contestare la soluzione amministrativa senza indicare alternative concrete, tecnicamente praticabili e idonee a risolvere le criticità di interesse pubblico accertate.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimePartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentale

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