Sentenza del 26/06/2017 n. 3893 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - IRES - IVA - IRAP - Società a responsabilità limitata a conduzione familiare e ristretta base azionaria - Prelevamenti e versamenti su conti correnti bancari da parte dei componenti del consiglio di amministrazione o di soggetti legati da rapporti di parentela con gli stessi - Presunzione di ricavi - Onere della prova a carico della società - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimità di un avviso di accertamento fondato sui prelevamenti e sui versamenti effettuati su conti correnti bancari dai componenti del consiglio di amministrazione della S.r.l. o da soggetti a essi legati da rapporti di parentela. L’Amministrazione ha considerato tali movimentazioni come indici di ricavi non dichiarati e di possibili acquisizioni di utili, facendo gravare sulla società l’onere di dimostrare la loro corretta giustificazione contabile e fiscale.
La decisione
L’accertamento è stato ritenuto legittimo. La società avrebbe dovuto provare, in modo analitico, che i versamenti erano stati regolarmente registrati in contabilità e che i prelevamenti erano destinati al pagamento di determinati beneficiari, escludendo così che costituissero ricavi occultati o utili distribuiti. In mancanza di tale prova, opera la presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie, con inversione dell’onere probatorio a carico della contribuente.
Norme richiamate
Norme in materia di accertamenti bancari e presunzioni sui conti correnti
Le movimentazioni bancarie possono fondare una presunzione di ricavi o compensi non dichiarati. Il contribuente può superare la presunzione solo fornendo una giustificazione specifica, documentata e coerente con la contabilità per ciascun versamento o prelevamento contestato.
Disciplina fiscale di IRES, IVA e IRAP
Le movimentazioni finanziarie non adeguatamente giustificate possono rilevare ai fini della determinazione della materia imponibile per le imposte dirette e, ove ne ricorrano i presupposti, anche ai fini IVA e IRAP.
Massime di principio
- Nelle società a ristretta base partecipativa o a conduzione familiare, i rapporti personali tra amministratori, soci e loro familiari possono rafforzare l’ipotesi di ricavi occultati o di distribuzione informale di utili, ma la presunzione deve essere superata con prova documentale concreta.
- Non è sufficiente affermare genericamente che una movimentazione bancaria riguarda esigenze personali, finanziamenti, anticipazioni o pagamenti aziendali: occorre indicare origine, destinazione, beneficiario, causale e relativa registrazione contabile.
- Per i versamenti, la società deve dimostrare che gli importi sono già stati contabilizzati o che hanno una provenienza non reddituale; per i prelevamenti deve dimostrare l’effettivo utilizzo per pagamenti o finalità determinate.
- La contestazione può essere contrastata ricostruendo analiticamente ogni movimento bancario e producendo estratti conto, prima nota, fatture, quietanze, documenti di pagamento e scritture contabili coerenti.
- In assenza di una prova specifica e individualizzata, l’avviso fondato sulle movimentazioni bancarie può essere confermato e l’onere probatorio rimane a carico della società contribuente.
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