Sentenza del 26/06/2017 n. 112 - Comm. Trib. Prov. Mantova
IMPOSTA DI REGISTRO - Cessione totalitaria quote sociali - Cessione azienda - Medesima funzione economica - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il trattamento fiscale di una cessione totalitaria di quote sociali. Il ricorrente sosteneva che l’operazione dovesse essere tassata secondo la sua forma giuridica, cioè come trasferimento di partecipazioni societarie. L’Amministrazione finanziaria ha invece ritenuto che, considerando la funzione economica complessiva perseguita dalle parti, l’operazione fosse sostanzialmente equivalente alla cessione dell’azienda posseduta dalla società. La sentenza ha valorizzato l’unitarietà della regolamentazione degli interessi e ha ritenuto irrilevante che le pattuizioni non fossero necessariamente contestuali.
La decisione
La cessione totalitaria delle quote è stata considerata avente la medesima funzione economica della cessione dell’azienda sociale. Di conseguenza, ai fini dell’imposta di registro, l’operazione può essere riqualificata come cessione d’azienda, anche quando formalmente riguarda quote societarie e le pattuizioni siano state concluse in momenti diversi. Il ricorso del contribuente è stato quindi respinto, o comunque è stata confermata la posizione dell’Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Normativa sull’imposta di registro e sulla riqualificazione degli atti secondo la loro sostanza economica
L’atto può essere valutato in relazione agli effetti giuridici ed economici complessivamente prodotti, senza limitarsi alla qualificazione formale attribuita dalle parti. Una cessione totalitaria di quote può pertanto essere equiparata, ai fini fiscali, a una cessione d’azienda quando persegua sostanzialmente la stessa funzione economica.
Massime di principio
- Ai fini dell’imposta di registro, la forma giuridica dell’operazione non è necessariamente decisiva: occorre considerare la funzione economica concreta e gli interessi complessivamente perseguiti dalle parti.
- La cessione totalitaria o sostanzialmente totalitaria delle partecipazioni può essere riqualificata come cessione d’azienda quando produce, in concreto, il trasferimento del controllo e della disponibilità economica dell’azienda.
- La non contestualità degli atti o delle pattuizioni non esclude automaticamente l’unitarietà dell’operazione, se esistono collegamenti funzionali e un progetto negoziale complessivo.
- Per evitare contestazioni, è opportuno documentare chiaramente l’autonomia economica delle singole operazioni e le ragioni per cui si è scelta la cessione di quote anziché la cessione diretta dell’azienda.
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