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Sentenza

Sentenza del 26/06/2017 n. 1621 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente contestava il diniego regionale di interessi e rivalutazione monetaria su un rimborso relativo all'imposta regionale sulle concessioni del demanio marittimo. Sosteneva che gli interessi dovessero decorrere dal pagamento, o comunque dalla precedente controversia amministrativa, invocando l'art. 21, comma 5, della legge regionale Toscana n. 31 del 2005, l'art. 1, comma 165, della legge n. 296 del 2006 e, in subordine, il maggior danno da ritardato pagamento.

La decisione

L'appello è stato accolto solo parzialmente. La Commissione ha escluso l'applicazione dell'art. 21, comma 5, della legge regionale n. 31 del 2005, poiché la disposizione riguarda i tributi erroneamente pagati per errore del contribuente e non quelli versati in esecuzione di un provvedimento impositivo poi rivelatosi illegittimo. Ha inoltre escluso l'applicazione del regime speciale dell'art. 1, comma 165, della legge n. 296 del 2006, riservato ai tributi degli enti locali e non ai tributi regionali. Applicando l'art. 2033 cod. civ., ha riconosciuto gli interessi legali dalla richiesta di rimborso del 26 novembre 2013, sul capitale di euro 22.212,82, quantificandoli in euro 440,18 fino alla pronuncia. Sono state invece respinte le domande di rivalutazione monetaria e maggior danno. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 21, comma 5, legge Regione Toscana n. 31 del 2005

    Il contribuente, per il tributo erroneamente corrisposto, ha diritto agli interessi calcolati al tasso moratorio per semestri compiuti, escluso il primo, compresi tra la data della presentazione dell'istanza e la data del relativo provvedimento dirigenziale di rimborso.

    La norma si applica soltanto quando il pagamento non dovuto dipende da un errore del contribuente e non quando il pagamento è stato effettuato in base a una richiesta dell'amministrazione successivamente ritenuta illegittima.

  • Art. 1, comma 165, legge n. 296 del 2006

    Il regime speciale e più favorevole di decorrenza degli interessi dal versamento riguarda esclusivamente i tributi degli enti locali, non i tributi regionali.

  • Art. 2033 cod. civ.

    In caso di indebito oggettivo, se chi ha ricevuto il pagamento era in buona fede, gli interessi decorrono dal giorno della domanda, intesa anche come richiesta stragiudiziale idonea a costituire in mora.

  • Art. 1219 cod. civ.

    La costituzione in mora può avvenire anche mediante richiesta stragiudiziale di pagamento o rimborso; tale richiesta individua il momento dal quale decorrono gli interessi quando il debitore era inizialmente in buona fede.

  • Art. 1224, comma 2, cod. civ.

    Il maggior danno per il ritardato pagamento di un'obbligazione pecuniaria può essere riconosciuto oltre agli interessi legali, ma deve risultare secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza.

  • Art. 92, comma 2, cod. proc. civ.

    La reciproca soccombenza ha giustificato la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi.

Massime di principio

  • Quando un tributo o una somma è stata pagata in esecuzione di un provvedimento dell'amministrazione poi ritenuto illegittimo, non è automaticamente applicabile il regime speciale previsto per il tributo erroneamente pagato per errore del contribuente.
  • Per i tributi regionali, in assenza di una specifica disciplina più favorevole, gli interessi sul rimborso seguono generalmente la disciplina dell'indebito oggettivo e decorrono dalla richiesta di rimborso, non necessariamente dalla data del versamento.
  • Una richiesta stragiudiziale di rimborso può valere come domanda ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. e come costituzione in mora, purché sia sufficientemente precisa e documentabile.
  • La rivalutazione monetaria non viene riconosciuta automaticamente sulle somme da restituire quando il debito è qualificato come debito di valuta.
  • Il maggior danno rispetto agli interessi legali richiede la prova, o almeno la ricorrenza dei presupposti presuntivi elaborati dalla giurisprudenza; non basta il semplice ritardo dell'amministrazione.
  • La contestazione di un tributo davanti al giudice amministrativo non sostituisce necessariamente una domanda di rimborso tributario, soprattutto quando la controversia rientra nella giurisdizione tributaria e il pagamento non era ancora avvenuto.

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