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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29855/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Genova per nuovo giudizio, rilevando che il giudice non può eliminare o modificare una clausola essenziale concordata dalle parti (accoglimento parziale della doglianza dell'imputato con annullamento della decisione impugnata).

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna per difetto di correlazione tra la decisione e la richiesta concordata: l'accordo di patteggiamento era stato espressamente subordinato, ai sensi dell'art. 444 comma 3 c.p.p., alla concessione della sospensione condizionale della pena; il Tribunale ha invece ritenuto che la richiesta non fosse subordinata e, pur accogliendo il patteggiamento, ha omesso di riconoscere la sospensione condizionale, modificando di fatto l'accordo concordato dalle parti.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Regola l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). Il giudice, se accoglie l'accordo, deve rispettarne il contenuto concordato; non può modificare o eliminare clausole che le parti hanno ritenuto essenziali.

  • art. 444 comma 3 c.p.p.

    Consente alle parti di subordinare la richiesta di applicazione della pena alla concessione di un beneficio (es. sospensione condizionale). Se l'accordo è subordinato a tale condizione, il giudice può solo accoglierlo concedendo il beneficio oppure rigettarlo integralmente e procedere oltre.

  • art. 448 comma 2-bis c.p.p.

    Consente al condannato, nelle ipotesi previste, di proporre ricorso per cassazione; qui è la norma che legittima il ricorso del patteggiante avverso la sentenza che non rispetta la correlazione tra domanda e decisione.

  • art. 130 c.p.p.

    Regola la correzione di errori materiali o di trascrizione. La Corte precisa che non è applicabile per sanare l'errore del giudice circa il contenuto sostanziale della richiesta pattizia, perché la decisione presuppone la valutazione del contenuto integrale dell'accordo, comprensivo della condizione apposta.

  • art. 483 c.p.p.

    Indicazione del reato per cui è stato concordato il patteggiamento; non rileva ai fini del principio enunciato, ma identifica l'oggetto materiale dell'accordo.

Massime di principio

  • Se le parti subordinano l'accordo di patteggiamento a un beneficio (es. sospensione condizionale), il giudice non può accogliere il patteggiamento omettendo di concedere quel beneficio: deve o concederlo insieme all'applicazione della pena o rigettare l'accordo e procedere oltre.
  • La sussistenza di una clausola essenziale concordata tra le parti vincola il giudice; la sua eliminazione è vizio che legittima l'annullamento della sentenza in sede di cassazione.
  • Un errore del giudice circa il contenuto sostanziale della richiesta pattizia non può essere corretto con gli strumenti per gli errori materiali (art. 130 c.p.p.), perché richiede valutazione del contenuto integrale dell'accordo.
  • Il ricorrente che subisce l'omissione di una condizione essenziale nel patteggiamento può proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448 c.p.p.; la Corte può annullare senza rinvio se il vizio impedisce una pronuncia conforme all'accordo.
  • In fase di predisposizione dell'accordo è consigliabile esplicitare chiaramente ogni condizione essenziale e conservarne prove documentali nell'atto, perché la chiarezza evita controversie interpretative e impedisce che il giudice sostenga un diverso contenuto della domanda.

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