Cassazione Civile, Ordinanza n. 14140/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo relativa al pagamento di un'indennità aggiuntiva di fine servizio. In primo grado il Tribunale aveva accolto l'opposizione proposta dal Fondo, revocando il decreto ingiuntivo ottenuto da un ex dipendente AAMS per € 10.730,00. In appello, la Corte territoriale ha invece ritenuto dovuta l'indennità, valorizzando il fatto che il lavoratore non era stato definitivamente trasferito all'ETI ma vi aveva prestato servizio in una posizione temporanea. Il Fondo ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 283 del 1998, dell'art. 6 d.P.R. n. 1034 del 1984, del d.P.R. n. 211 del 1981 e dell'art. 2697 c.c. Sostiene che la Corte d'appello abbia erroneamente qualificato il rapporto come mera assegnazione temporanea, mentre dagli atti risulterebbe un trasferimento all'ETI; di conseguenza il periodo lavorato presso ETI non potrebbe essere computato ai fini dell'indennità. La parte resistente replica difendendo la decisione di appello e la spettanza del trattamento, perché il servizio presso ETI sarebbe stato prestato senza definitivo transito nei ruoli dell'ente.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Dopo avere escluso la possibilità di riesaminare l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte d'appello, che aveva ritenuto non avvenuto il trasferimento definitivo del dipendente all'ETI, la Corte interpreta la disciplina speciale del personale ex AAMS. Richiamando l'art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165 del 2001, afferma che, per il personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del MEF e temporaneamente applicato presso ETI ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 283 del 1998, gli oneri economici restano a carico dell'amministrazione di appartenenza. Ne deriva che il servizio prestato presso ETI da chi non sia mai transitato definitivamente nei suoi ruoli deve essere computato ai fini dell'indennità aggiuntiva prevista dal d.P.R. n. 1034 del 1984. La Corte enuncia anche il principio opposto per i lavoratori transitati definitivamente all'ETI, per i quali l'indennità non spetta per il periodo svolto presso tale ente. Le spese seguono la soccombenza e la Corte dà atto dell'assenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, trattandosi di P.A. statale.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, d.lgs. n. 283 del 1998
prevede l'inserimento del personale ex AAMS nel ruolo provvisorio ad esaurimento del MEF e la sua temporanea applicazione presso ETI; tale personale, se non trasferito definitivamente, resta nella disciplina del ruolo provvisorio.
art. 4, comma 4, d.lgs. n. 283 del 1998
si applica ai dipendenti ex AAMS transitati in via definitiva all'ETI; tali lavoratori, dopo il passaggio, hanno rapporto di impiego e di servizio con ETI e non maturano l'indennità per il periodo lavorato presso l'ente.
art. 6 d.P.R. n. 1034 del 1984
il servizio prestato presso ETI dal dipendente ex AAMS non definitivamente trasferito va considerato computabile ai fini dell'indennità aggiuntiva di fine servizio.
art. 1 d.P.R. n. 211 del 1981
istituisce il Fondo di previdenza del personale del Ministero delle Finanze/MEF.
art. 5 d.P.R. n. 211 del 1981
prevede l'approvazione del regolamento del Fondo mediante d.P.R. n. 1034 del 1984.
art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165 del 2001
fa gravare sull'amministrazione di appartenenza gli oneri economici per le prestazioni rese presso altre amministrazioni dal personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del MEF; ciò supporta la computabilità del servizio presso ETI ai fini dell'indennità.
art. 9, comma 25, d.l. n. 78 del 2010
è richiamato come disposizione in base alla quale il lavoratore è stato poi inquadrato in altro ruolo, senza che ciò muti il fatto che non fosse mai transitato definitivamente all'ETI.
art. 91 c.p.c.
le spese di lite seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per la P.A. statale ricorrente.
art. 2697 c.c.
è invocato dal ricorrente nel motivo di cassazione per sostenere una erronea ripartizione dell'onere probatorio, ma la Corte rigetta la doglianza per inammissibilità della rivalutazione del fatto e per infondatezza del quadro normativo invocato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sovrapporre una diversa lettura del fatto a quella compiuta dal giudice di merito quando l'accertamento sia fondato sulla valutazione dei documenti e non emerga un vizio logico-giuridico denunciato in modo specifico.
- In materia di trattamento di fine servizio del personale ex AAMS, la distinzione decisiva è tra temporanea assegnazione/applicazione presso ETI e trasferimento definitivo nei ruoli dell'ente: solo nel secondo caso il rapporto di impiego e di servizio si sposta integralmente su ETI.
- Per il personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del MEF e temporaneamente impiegato presso altro ente pubblico, gli oneri economici del rapporto restano a carico dell'amministrazione di appartenenza, con conseguente computabilità del servizio svolto presso l'ente ospitante ai fini delle prestazioni previste dal regolamento del Fondo.
- La qualificazione giuridica del periodo lavorativo presso ETI incide direttamente sul diritto all'indennità aggiuntiva: se non vi è stato trasferimento definitivo, quel periodo è servizio utile; se vi è stato trasferimento definitivo, il periodo opera nell'ambito del nuovo rapporto con l'ETI e non dà titolo alla medesima indennità nei confronti del Fondo originario.
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