Sentenza n. 5874/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - del provvedimento di diniego di acquisto della cittadinanza italiana ex art. 9 della Legge 5.2.1992 N.91 notificato in data 04.01.2023 - -OMISSIS-, con ogni conseguenziale pronuncia di ragione e di legge
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana fondato sui precedenti penali e sulle segnalazioni riferiti al coniuge della richiedente
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana adottato ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il Ministero aveva ritenuto ostativi alcuni pregiudizi penali riferiti al coniuge, reputandoli indicativi della mancata integrazione dell'intero nucleo familiare e della possibile attitudine della ricorrente ad agevolare condotte antigiuridiche. La ricorrente ha dedotto violazione di legge, erroneità dell'istruttoria, erronea valutazione dei presupposti per la cittadinanza, carenza di motivazione, nonché violazione dei principi di legalità, logicità, ragionevolezza e trasparenza. Ha contestato, in particolare, che uno dei precedenti non risultasse dal casellario e non fosse stato commesso dal coniuge, mentre per l'altro procedimento essa stessa risultava persona offesa. Ha inoltre dedotto di essere legalmente separata dal coniuge, di non convivere più con lui, di occuparsi autonomamente dei figli minori, di non avere denunce o precedenti penali, di svolgere un lavoro stabile e di essere integrata nella comunità locale. Secondo la ricorrente, il Ministero aveva quindi formulato un giudizio riferito al coniuge, anziché una valutazione individualizzata della sua condotta e della sua effettiva integrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, facendo salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione nel rispetto dei principi conformativi della sentenza. Il Collegio ha riconosciuto che, nell'esame delle domande di cittadinanza ex art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, il Ministero dispone di ampia discrezionalità; tale potere è tuttavia sindacabile quanto alla logicità e proporzionalità della valutazione, alla sufficienza dell'istruttoria e all'assenza di travisamento dei fatti. Anche se l'Amministrazione può considerare i pregiudizi dei componenti del nucleo familiare, deve verificare e motivare lo scarso inserimento dell'intero nucleo nel contesto sociale, non potendo fondare il diniego su una presunzione automatica derivante dalla situazione del familiare. Nel caso concreto, il provvedimento non aveva considerato elementi decisivi già rappresentati nel procedimento: l'assenza di convivenza e la separazione legale, il ruolo della ricorrente quale persona offesa in uno dei procedimenti, l'estraneità o comunque l'inesistenza di uno dei precedenti attribuiti al coniuge, l'assenza di precedenti della ricorrente, la gestione autonoma della famiglia e dei figli, il lavoro stabile e l'integrazione locale. La motivazione risultava pertanto scollegata dalla realtà fattuale e priva di una valutazione personalizzata della condotta della richiedente, con difetto di istruttoria, illogicità e irragionevolezza. Le spese sono state integralmente compensate per eccezionali ragioni.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91
La concessione della cittadinanza implica un'ampia valutazione discrezionale della meritevolezza e dell'integrazione dell'istante, ma la valutazione deve essere individualizzata, adeguatamente istruita e logicamente e proporzionalmente motivata.
artt. 444-445 c.p.p.
Richiamati nel provvedimento impugnato in relazione a una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti riferita al coniuge; il TAR ha rilevato che tale elemento non poteva essere utilizzato senza verificarne l'effettiva riferibilità e rilevanza rispetto alla posizione personale della richiedente.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiamato, insieme all'art. 92, comma 2, c.p.c., quale fondamento della compensazione delle spese di lite.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Richiamato quale fondamento, unitamente all'art. 26, comma 1, c.p.a., della compensazione integrale delle spese per eccezionali ragioni.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella valutazione discrezionale della domanda di cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, l'Amministrazione deve esaminare in modo scrupoloso e individualizzato le condizioni personali, familiari, economiche, la condotta e lo stile di vita del richiedente; il giudice può sindacare tale valutazione quanto a logicità, proporzionalità, sufficienza dell'istruttoria e correttezza dei fatti considerati, senza sostituirsi all'Amministrazione nel merito.
- La presenza di precedenti o segnalazioni penali a carico del coniuge o di altro familiare può essere considerata nella valutazione della domanda di cittadinanza, ma non determina automaticamente il diniego: l'Amministrazione deve accertare e motivare in concreto che tali elementi siano sintomatici dello scarso inserimento dell'intero nucleo familiare nella comunità nazionale.
- Il diniego di cittadinanza non può fondarsi esclusivamente sulla condotta del coniuge quando il richiedente abbia dimostrato l'assenza di adesione alle condotte antigiuridiche, la separazione o cessazione della convivenza, l'autonomia nella gestione familiare e l'assenza di propri precedenti o denunce rilevanti; tali circostanze impongono una valutazione personale e attuale della posizione dell'istante.
- È viziato per difetto di istruttoria, illogicità e irragionevolezza il diniego di cittadinanza che ometta di confrontarsi con elementi decisivi emersi nel contraddittorio procedimentale e idonei a escludere il collegamento concreto tra la situazione del familiare pregiudicato e l'integrazione sociale del richiedente.
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