Sentenza n. 5150/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 02708/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere edilizie realizzate in assenza di titoli edilizi e paesaggistici
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria ha impugnato l’ordinanza di demolizione deducendo, in primo grado, eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti ed erroneità della motivazione, nonché violazione degli artt. 36 e 37 del d.P.R. 380/2001, per non avere il Comune previamente verificato la sanabilità delle opere. Ha sostenuto che gli interventi consistessero in mera manutenzione straordinaria, eventualmente sanzionabile con una pena pecuniaria per omessa comunicazione di inizio lavori, e non con la demolizione. Dopo la proposizione del ricorso ha presentato istanza di accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica, sostenendo che tale istanza avrebbe dovuto determinare l’improcedibilità del ricorso e che l’ordinanza avrebbe dovuto essere nuovamente adottata, se la sanatoria fosse stata respinta. In appello ha articolato tre motivi: violazione degli artt. 36 e 37 del d.P.R. 380/2001 e dell’art. 167 del d.lgs. 42/2004; carenza istruttoria, perplessità, travisamento, erroneità dei presupposti e difetto di motivazione; omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 88 c.p.a., sulla censura relativa alla mancata preventiva verifica della sanabilità.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto infondati congiuntamente il primo e il terzo motivo, affermando che l’istanza di accertamento di conformità presentata dopo l’ordinanza di demolizione non incide sulla legittimità dell’ordinanza né determina l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso: essa può soltanto sospendere temporaneamente gli effetti dell’ordine demolitorio fino alla definizione dell’istanza. In caso di rigetto della sanatoria, non occorre una nuova ordinanza e la demolizione può essere eseguita. L’amministrazione non è inoltre tenuta a verificare d’ufficio la sanabilità prima di adottare l’ordinanza, poiché il procedimento di sanatoria può essere autonomamente attivato dal privato. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto sufficiente la motivazione dell’ordinanza, che richiamava la relazione tecnica contenente la descrizione analitica delle opere e dava atto dell’assenza dei titoli edilizi e paesaggistici. L’uso, nella relazione, dell’espressione “verosimilmente abusiva” non ha determinato perplessità invalidante, poiché la qualificazione finale dell’abuso e i relativi presupposti risultavano chiari. Le opere, consistenti nella creazione di nuovi ambienti abitativi autonomi, nell’aumento della superficie utile e nella realizzazione di nuovi volumi funzionalmente autonomi, sono state qualificate come nuova costruzione o comunque come rilevante trasformazione edilizia soggetta a permesso di costruire, non riconducibile alla manutenzione straordinaria. La proprietaria non ha fornito una prova tecnica idonea a sostenere una diversa qualificazione. L’appello è stato quindi respinto, con compensazione implicita delle spese mediante la statuizione “nulla spese”.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
La presentazione di un’istanza di accertamento di conformità dopo l’adozione dell’ordinanza di demolizione non incide sulla legittimità dell’ordine e può soltanto sospenderne temporaneamente gli effetti fino alla definizione dell’istanza.
art. 37 d.P.R. 380/2001
È richiamato in relazione alla sanabilità delle opere e alla qualificazione degli interventi edilizi, senza che il giudice ravvisi un obbligo dell’amministrazione di procedere d’ufficio alla preventiva verifica della conformità.
art. 167 d.lgs. 42/2004
È richiamato dall’appellante in relazione alla necessità della previa valutazione paesaggistica, ma il giudice ritiene comunque irrilevante l’istanza successiva ai fini della legittimità dell’ordinanza di demolizione.
art. 3 d.P.R. 380/2001
La qualificazione delle opere come manutenzione straordinaria è disattesa perché la creazione di nuovi ambienti abitativi autonomi, con aumento di superficie utile e nuovi volumi, integra nuova costruzione o rilevante trasformazione edilizia.
art. 6 d.P.R. 380/2001
La disciplina degli interventi di edilizia libera e della sanzione pecuniaria per omessa comunicazione non è applicabile a opere che, per consistenza e trasformazione prodotta, sono soggette a permesso di costruire.
art. 31 d.P.R. 380/2001
La demolizione costituisce la conseguenza sanzionatoria dell’abuso edilizio accertato; l’ordinanza è atto dovuto e vincolato, adeguatamente motivato mediante descrizione delle opere e accertamento dell’assenza del titolo.
art. 35 d.lgs. 104/2010
È richiamato tra le norme asseritamente violate, senza uno specifico accoglimento o rigetto autonomo della relativa censura.
art. 112 c.p.c.
Il motivo di omessa pronuncia è respinto implicitamente attraverso l’esame nel merito della censura relativa alla mancata preventiva verifica della sanabilità.
art. 88 d.lgs. 104/2010
È richiamato con riferimento al dedotto vizio di infrapetizione, ritenuto infondato.
Massime di principio
- La presentazione di un’istanza di accertamento di conformità dopo l’adozione di un’ordinanza di demolizione non incide sulla legittimità dell’ordinanza e non determina l’improcedibilità del ricorso contro di essa; l’istanza può soltanto sospendere temporaneamente gli effetti dell’ordine fino alla sua definizione.
- In caso di rigetto dell’istanza di accertamento di conformità presentata dopo l’ordinanza di demolizione, l’amministrazione non deve rinnovare il potere sanzionatorio mediante una nuova ordinanza: l’ordine demolitorio originario può essere portato a esecuzione, con decorrenza del termine di adempimento dalla conoscenza del diniego secondo quanto affermato dal giudice di primo grado e richiamato in appello.
- L’adozione di un’ordinanza di demolizione non è subordinata alla previa verifica d’ufficio della sanabilità delle opere, poiché il procedimento di accertamento di conformità può essere autonomamente attivato dal privato.
- L’ordinanza di demolizione, quale atto dovuto e vincolato, è sufficientemente motivata quando descrive le opere abusive e dà conto dell’assenza dei necessari titoli edilizi e paesaggistici; l’interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi non richiede una motivazione ulteriore rispetto all’accertamento dell’abuso.
- La creazione di nuovi ambienti abitativi autonomi, accompagnata da aumento della superficie utile e dalla realizzazione di nuovi volumi funzionalmente autonomi, costituisce nuova costruzione o rilevante trasformazione edilizia soggetta a permesso di costruire e non può essere ricondotta alla manutenzione straordinaria sulla base della mera allegazione del privato, non assistita da adeguata prova tecnica.
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