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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31484/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il procedimento trae origine dal decreto questorile che ha disposto il trattenimento del ricorrente presso il CPR di Milano, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 142 del 2015, per pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, con richiesta di convalida trasmessa al Tribunale di Milano. Il Tribunale ha celebrato l'udienza di convalida e ha poi emesso decreto di convalida, con atti depositati e comunicati nello stesso giorno. In cassazione il ricorrente ha articolato due motivi: (1) violazione degli artt. 6, comma 5, d.lgs. n. 142 del 2015 e 14, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998, sostenendo che il termine di 48 ore per la decisione sulla convalida era stato superato, poiché gli atti erano stati trasmessi alle 11:29 del 10/08/2024 e il decreto sarebbe stato emesso solo dopo le 13:00 del 12/08/2024; (2) nullità del decreto per violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle deduzioni difensive depositate in udienza, con le quali il ricorrente contestava la propria pericolosità sociale e richiamava, inoltre, la dedotta violazione delle norme sulla formalizzazione della domanda di protezione internazionale e sui termini della procedura accelerata.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo rispettato il termine di 48 ore perché ciò che rileva è che l'udienza di convalida sia stata fissata e abbia concretamente avuto inizio entro il termine, con decisione assunta senza soluzione di continuità rispetto all'udienza; la successiva redazione, deposito e comunicazione del decreto non incidono sul rispetto del termine, anche quando il giudice si riservi la decisione dopo l'udienza. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: nella parte relativa alla pericolosità sociale, la censura si risolveva in una richiesta di riesame del merito; nella parte relativa all'omessa pronuncia sulla dedotta violazione dell'art. 6, comma 6, d.lgs. n. 142 del 2015, la doglianza è stata reputata generica e priva della necessaria dimostrazione della decisività della questione asseritamente non esaminata. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato. Non è stata adottata statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati con controricorso.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 142 del 2015

    legittima il trattenimento del richiedente protezione internazionale quando, sulla base di valutazione caso per caso, costituisca pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica

  • art. 6, comma 5, d.lgs. n. 142 del 2015

    richiede provvedimento scritto e motivato del questore e rinvia, per quanto compatibile, alla disciplina dell'art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998 sulla convalida entro il termine previsto

  • art. 14, commi 3 e 4, d.lgs. n. 286 del 1998

    impone la trasmissione degli atti al giudice senza ritardo e comunque entro 48 ore e la decisione di convalida entro le 48 ore successive; il termine è rispettato se l'udienza è fissata e inizia tempestivamente e la decisione interviene senza soluzione di continuità con l'udienza

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    consente di dedurre in cassazione la nullità della sentenza o del decreto per violazione di norme processuali, ma la censura deve essere specifica e ammissibile

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di omessa pronuncia richiede che la questione non esaminata sia decisiva e che la parte dimostri la concreta rilevanza della minuspetizione

  • art. 26, comma 2-bis, d.lgs. n. 25 del 2008

    richiamato dalla parte ricorrente come norma che prevede un termine massimo complessivo per la ricezione della domanda di protezione internazionale dopo la manifestazione di volontà

  • art. 28-bis d.lgs. n. 25 del 2008

    richiamato dalla parte ricorrente come disciplina della procedura accelerata e dell'obbligo della questura di trasmettere senza ritardo gli atti alla Commissione territoriale

  • art. 737 c.p.c.

    il procedimento camerale di convalida è connotato da libertà delle forme per la parte non espressamente disciplinata, purché siano rispettati il diritto di difesa e il contraddittorio

Massime di principio

  • Nel procedimento di convalida del trattenimento del richiedente protezione internazionale, il rispetto del termine di 48 ore va valutato in relazione alla concreta celebrazione dell'udienza e alla continuità tra udienza e decisione, non con riferimento al solo momento di deposito o comunicazione del decreto.
  • La convalida può essere adottata anche con decreto riservato successivamente depositato, poiché nel rito camerale conta che la decisione sia assunta all'esito dell'udienza senza soluzione di continuità, restando ferma la necessità di garantire difesa e contraddittorio.
  • La censura di omessa pronuncia è ammissibile solo se la parte indica in modo specifico la questione non esaminata e ne dimostra la decisività; un richiamo generico a deduzioni o documenti già prodotti non basta.
  • In cassazione non è consentito trasformare una critica alle valutazioni di fatto del giudice di merito in una nuova rivalutazione della pericolosità sociale o degli elementi probatori posti a base del trattenimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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