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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43672/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato in cassazione la sentenza d'appello del 22/02/2021 che li aveva ritenuti penalmente responsabili per sequestro di persona (capi 2A, 2B, 2C) e violazione della legge sull'immigrazione (capo 4), riducendo la pena complessiva a anni 21 e mesi 11 rispetto al primo grado. Le censure principali erano: (i) vizio di motivazione sull'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, con contestazione di omissioni valutative (es. esito assolutorio nei confronti del coimputato Oghiator Bright, contrasti tra dichiarazioni, mancate ricognizioni); (ii) contraddittorietà e travisamento della prova rispetto alle deposizioni a discarico (testi a difesa che avrebbero escluso violenze o collocazione degli imputati); (iii) inosservanza ed errata applicazione della legge penale con riferimento alla configurabilità del sequestro di persona aggravato dall'evento morte senza il necessario coefficiente soggettivo di colpevolezza e al nesso causale; (iv) mancato riconoscimento della circostanza attenuante della minima partecipazione (art.114 c.p.) per il ruolo ritenuto non rilevante svolto dagli imputati; (v) eccezione di nullità formale della procura a ricorrere sollevata dalle parti civili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come manifestamente infondati o inammissibili. Sul piano processuale ha respinto l'eccezione di inammissibilità relativa alla procura a ricorrere ritenendola non applicabile automaticamente al procedimento penale citando il principio di continuità della nomina difensiva e la presenza di difensore cassazionista. Sul piano di merito di legittimità ha confermato che le Corti di merito hanno compiuto una valutazione unitaria e congrua delle fonti dichiarative, valorizzando la convergenza essenziale dei racconti delle persone offese, riscontri estrinseci (ferite, immagini, assunzioni di ruolo captate) e il contesto notorio delle 'case' libiche come luoghi di detenzione e riscatti. Ha ritenuto legittimo escludere che le discrepanze tra dichiarazioni compromettessero la prova, ha motivato la diversa sorte processuale del coimputato Oghiator con elementi di discarico specifici a suo favore, ha dichiarato inammissibile l'eccezione sulla mancanza del requisito soggettivo relativa all'aggravante perché la questione non era stata specificamente dedotta in appello e perché la verifica avrebbe comportato accertamenti di fatto, e ha escluso la sussistenza dell'attenuante di minima importanza alla luce del ruolo di sorveglianza e delle violenze contestate. Ha confermato la condanna degli imputati (con la pena risultante dall'appello) e la condanna alle spese processuali e di costituzione delle parti civili.

Norme richiamate

  • artt. 110, 416 cod. pen.

    Richiamati in sede di riqualificazione del fatto: l'art.110 (concorso di persone nel reato) è stato applicato per attribuire partecipazione agli imputati; la citazione dell'art.416 sembra riferita alla contestazione di associazione (o ad altra norma indicata nei capi), ma la Corte ha valutato singolarmente la responsabilità degli odierni imputati in base alla convergenza dichiarativa e agli elementi di prova.

  • art. 23, comma 8, d.l. n.

    È richiamato solo per indicare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto; il riferimento è procedurale e non incide sul merito delle censure.

  • art. 630, comma 2, cod. pen.

    Invocato dai ricorrenti in relazione alla qualificazione del sequestro di persona aggravato dall'evento morte; la Corte di Cassazione ha ritenuto la questione inammissibile perché non specificamente dedotta in appello e perché comporterebbe accertamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti nella prospettazione costituzionale del nesso di responsabilità morale; la Corte non ha accolto la censura per le stesse ragioni sostanziali e processuali (mancata deduzione in appello, sindacato limitato della Cassazione).

  • art. 114 cod. pen.

    Norma che disciplina l'attenuante per contributo di minima importanza: la Corte di appello ha escluso la sua applicazione ritenendo il contributo degli imputati non trascurabile; la Cassazione ha ritenuto la valutazione di merito insindacabile in questa sede.

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n.25/2008

    Richiamato dalle parti civili per eccepire la nullità della procura a ricorrere: la Cassazione ha ritenuto la norma di carattere speciale (civile/immigrazione) non applicabile automaticamente al procedimento penale e ha respinto l'eccezione.

  • art. 613, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato per affermare il principio della continuità della nomina difensiva e la possibilità per il difensore cassazionista di proporre il ricorso per cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola la condanna alle spese di giudizio in cassazione: la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

  • artt. 82 e 83 DPR n.115/2002

    Richiamati in relazione alla liquidazione del patrocinio a spese dello Stato delle parti civili; la Corte ha disposto che la misura sarà liquidata dalla Corte d'Assise d'appello di Palermo.

Massime di principio

  • In casi con numerose testimonianze concordanti la valutazione della credibilità è globale: discrepanze minori o differenze nella percezione non invalidano la prova se sussiste un nucleo convergente e riscontri estrinseci.
  • La Corte di Cassazione non è chiamata a rimettere in discussione la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito; può sindacare solo la congruità della motivazione e il corretto svolgimento del processo di valutazione probatoria.
  • Questioni di diritto o di applicazione normativa non sollevate specificamente nel grado d'appello possono risultare inammissibili in cassazione; è necessario che i motivi siano adeguatamente formulati e devoluti al giudice d'appello.
  • Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante per minima partecipazione (art.114 c.p.) occorre dimostrare che il contributo del singolo è causalmente trascurabile rispetto all'evento criminoso; mera deduzione generica non basta.
  • Le eccezioni formali relative alla procura a ricorrere vanno valutate alla luce delle norme processuali penali sulla continuità della difesa; la mera applicazione di regole speciali del diritto civile/immigrazione non produce automaticamente la nullità nel procedimento penale.
  • Elementi extratestimoniali (ferite documentate, ammissioni captate, contesto notorio) possono rafforzare la convergenza delle dichiarazioni e sopperire a omissioni o divergenze individuali nel narrato.

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