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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-363/19

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 10 settembre 2020. — Konsumentombudsmannen contro Mezina AB. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Stockholms tingsrätt. — Rinvio pregiudiziale – Sicurezza alimentare – Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari – Regolamento (CE) n. 1924/2006 – Articoli 5 e 6 – Fondatezza scientifica delle indicazioni – Prove scientifiche generalmente accettate – Articolo 10, paragrafo 1 – Articolo 28, paragrafo 5 – Regime transitorio – Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno – Direttiva 2005/29/CE – Articolo 3, paragrafo 4 – Relazione tra le disposizioni della direttiva 2005/29 e altre norme dell’Unione che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali. — Causa C-363/19

Giurisprudenza europea62019CJ0363

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che, per le indicazioni sulla salute ancora non incluse nell’elenco dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006 e utilizzate nel regime transitorio, l’operatore alimentare sopporta l’onere di dimostrarne la fondatezza scientifica. Il livello di prova è quello delle "prove scientifiche generalmente accettate", non semplice plausibilità o tradizione. La Corte ha inoltre affermato che, in caso di conflitto, il regolamento n. 1924/2006 prevale sulla direttiva 2005/29 perché costituisce disciplina speciale di settore.

Indicazioni sulla salute su prodotti alimentari nel regime transitorio del regolamento n. 1924/2006: onere e livello della prova, e rapporto con la direttiva 2005/29

La questione giuridica

Se, nel regime transitorio dell’articolo 28, paragrafo 5, del regolamento n. 1924/2006, l’onere della prova e il livello di prova per le indicazioni sulla salute di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), siano disciplinati dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale; in caso di disciplina unionale, su chi incomba l’onere probatorio e quali requisiti probatori siano richiesti; e se, in caso di conflitto, debba applicarsi anche la direttiva 2005/29 o prevalga il regolamento n. 1924/2006.

Principio di diritto

Nel regime transitorio dell’articolo 28, paragrafo 5, del regolamento n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), sono soggette a un onere e a un livello di prova stabiliti dal medesimo regolamento: l’operatore alimentare che le formula deve poterle giustificare con prove scientifiche generalmente accettate, fondate su elementi oggettivi e su un consenso scientifico sufficiente. Le modalità di assunzione e i tipi di prova restano invece disciplinati dal diritto nazionale, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività. In caso di conflitto con la direttiva 2005/29, prevale il regolamento n. 1924/2006, quale normativa speciale sulle indicazioni sulla salute.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1924/2006
  • Regolamento (CE) n. 107/2008
  • Articoli 3, 5, 6, 10, 13 e 28 del regolamento (CE) n. 1924/2006
  • Direttiva 2005/29/CE
  • Articolo 3, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2005/29/CE
  • Articolo 5 della direttiva 2005/29/CE
  • Articolo 2, lettera d), della direttiva 2005/29/CE

Indicazioni sulla salute e regime transitorio nel regolamento n. 1924/2006

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt, in una controversia tra il Konsumentombudsmannen e Mezina AB relativa alla legittimità di alcune indicazioni sulla salute utilizzate nella commercializzazione di integratori alimentari. La Corte è stata chiamata a chiarire, da un lato, chi debba sopportare l’onere della prova e quale sia il livello probatorio richiesto nel regime transitorio del regolamento sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute e, dall’altro, quale rapporto intercorra tra tale regolamento e la direttiva sulle pratiche commerciali sleali.

Fatti e procedimento principale

Mezina commercializzava prodotti contenenti, tra l’altro, zenzero, rosa canina, boswellia, carciofo, tarassaco e mirtillo, accompagnandoli con indicazioni come "per le vostre articolazioni", "equilibrio dello stomaco" e "mantiene la normale capacità visiva". Il Konsumentombudsmannen ha chiesto al giudice svedese di vietare tali indicazioni, sostenendo che alcune erano prive di adeguata base scientifica e che altre non potevano essere utilizzate perché non autorizzate o non conformi alle condizioni del regolamento n. 1924/2006.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato in particolare:

  • il regolamento (CE) n. 1924/2006, come modificato dal regolamento (CE) n. 107/2008;
  • gli articoli 3, 5, 6, 10, 13 e 28 di tale regolamento;
  • la direttiva 2005/29/CE, in particolare l’articolo 3, paragrafi 1, 3 e 4, e l’articolo 5.

I considerando 14 e 17 del regolamento n. 1924/2006 sottolineano che le indicazioni devono poggiare su un effetto benefico dimostrato e su una fondatezza scientifica valutata alla luce del complesso dei dati disponibili. L’articolo 28, paragrafo 5, consente, in via transitoria, l’uso di alcune indicazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), sotto la responsabilità dell’operatore alimentare e purché siano conformi al regolamento e alle norme nazionali vigenti.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se il regolamento n. 1924/2006 disciplini l’onere della prova o se la questione sia rimessa al diritto nazionale;
  • in caso di disciplina unionale, se l’onere incomba all’operatore economico o all’autorità che agisce in giudizio;
  • se il regolamento disciplini anche il livello di prova e quali siano i requisiti probatori;
  • se, nella valutazione delle indicazioni, possa applicarsi simultaneamente anche la direttiva 2005/29.

Ragionamento della Corte sull’onere e sul livello della prova

La Corte ha osservato che le indicazioni sulla salute oggetto della controversia, per quanto ancora non incluse nell’elenco di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento, rientrano nel regime transitorio di cui all’articolo 28, paragrafo 5. In tale quadro, il regolamento impone che esse siano conformi al medesimo regolamento e che siano fornite sotto la responsabilità dell’operatore del settore alimentare.

La Corte ha quindi affermato che:

  • l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 1, fissano espressamente il parametro probatorio, richiedendo che le indicazioni siano fondate su "prove scientifiche generalmente accettate";
  • tale formula definisce un livello probatorio autonomo del diritto dell’Unione;
  • l’operatore che formula l’indicazione deve poterla giustificare, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2;
  • non è richiesto che egli produca necessariamente studi nuovi o propri, ma deve disporre di elementi di valore scientifico sufficiente, provenienti anche dal dossier presentato a sostegno della domanda di inserimento nell’elenco o da altre fonti scientificamente valide.

La Corte ha precisato che l’espressione "prove scientifiche generalmente accettate" esclude che siano sufficienti credenze popolari, dicerie o mere osservazioni non scientifiche; sono invece necessari elementi oggettivi e un consenso scientifico sufficiente. Restano invece disciplinate dal diritto nazionale le modalità di assunzione della prova e i mezzi di prova, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività.

Rapporto tra regolamento n. 1924/2006 e direttiva 2005/29

Sulla quinta questione, la Corte ha ricordato che la direttiva 2005/29 ha un ambito di applicazione ampio, ma opera senza pregiudizio per le disposizioni dell’Unione che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali. Il regolamento n. 1924/2006, contenendo norme dettagliate sulle indicazioni sulla salute nell’etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, costituisce una lex specialis rispetto alla disciplina generale sulle pratiche sleali.

Ne deriva che, in caso di conflitto tra le due fonti, prevale il regolamento n. 1924/2006, che si applica agli aspetti specifici delle pratiche commerciali relativi alle indicazioni sulla salute.

Dispositivo

La Corte ha dichiarato che:

  • nell’ambito del regime transitorio dell’articolo 28, paragrafo 5, del regolamento n. 1924/2006, l’onere della prova e il livello di prova richiesto per le indicazioni sulla salute di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), sono disciplinati dal regolamento stesso;
  • l’operatore del settore alimentare deve giustificare tali indicazioni sulla base di prove scientifiche generalmente accettate, fondate su elementi oggettivi e su un consenso scientifico sufficiente;
  • in caso di conflitto con la direttiva 2005/29, prevale il regolamento n. 1924/2006.

Principi utili per l’operatore

La sentenza è rilevante perché conferma che, per le health claims non ancora entrate nell’elenco autorizzato, il controllo giudiziale non è rimesso soltanto alle regole probatorie nazionali: il regolamento europeo detta direttamente il criterio sostanziale di prova. Per avvocati e imprese del settore food, ciò significa che ogni indicazione deve poter essere supportata da un dossier scientificamente solido, anche quando sia utilizzata nel periodo transitorio e anche se la Commissione non abbia ancora deciso sulla domanda di inserimento nell’elenco.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareindicazioni nutrizionali e sulla salutepratiche commerciali slealionere della provatutela dei consumatori

Testo integrale

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