Tribunale, Ordinanza T-246/19
Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) del 10 settembre 2020. — Regno di Cambogia e Cambodia Rice Federation (CRF) contro Commissione europea. — Ricorso di annullamento – Importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania – Misure di salvaguardia – Regolamento di esecuzione (UE) 2019/67 – Legittimazione ad agire – Interesse ad agire – Rigetto dell’eccezione di irricevibilità. — Causa T-246/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto l’eccezione di irricevibilità proposta dalla Commissione contro il ricorso del Regno di Cambogia e della Cambodia Rice Federation avverso le misure di salvaguardia sul riso Indica. Ha riconosciuto la legittimazione ad agire del Regno di Cambogia, pur essendo uno Stato terzo, e quella della CRF per i membri esportatori individuati o partecipanti all’inchiesta. Ha inoltre ritenuto sussistente l’interesse ad agire, poiché l’annullamento del regolamento avrebbe potuto ripristinare il regime preferenziale EBA e beneficiare i ricorrenti.
Ricorso di annullamento contro il regolamento di esecuzione (UE) 2019/67 sulle misure di salvaguardia per il riso Indica cambogiano: legittimazione ad agire e interesse ad agire del Regno di Cambogia e della Cambodia Rice Federation.
La questione giuridica
Se il Regno di Cambogia, quale Stato terzo, e la CRF, quale associazione di operatori del settore risicolo, fossero legittimati ad agire ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE contro il regolamento di esecuzione (UE) 2019/67; in particolare, se fossero direttamente e individualmente interessati dall’atto e, in subordine, se avessero un interesse concreto e attuale ad agire.
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che uno Stato terzo dotato di personalità giuridica, come il Regno di Cambogia, rientra nella nozione di «qualsiasi persona fisica o giuridica» di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE e può quindi impugnare un atto dell’Unione se ne ricorrono i presupposti. Nel caso di specie, il Regno di Cambogia e, per i suoi membri esportatori individuati o coinvolti nell’inchiesta, la CRF erano direttamente e individualmente interessati dal regolamento che ripristinava temporaneamente i dazi sul riso Indica, poiché l’atto modificava la loro situazione giuridica ed economica, era adottato sulla base di dati relativi alle loro esportazioni e lasciava agli Stati membri margini di esecuzione assenti; inoltre, il loro interesse ad agire era concreto e attuale perché l’annullamento dell’atto poteva ripristinare il regime preferenziale e produrre un beneficio giuridico ed economico. L’eccezione di irricevibilità è stata quindi respinta.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Regolamento (UE) n. 978/2012
- Articolo 17 del regolamento (UE) n. 978/2012
- Articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012
- Articolo 22 del regolamento (UE) n. 978/2012
- Articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012
- Articolo 26 del regolamento (UE) n. 978/2012
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/67
- Regolamento delegato (UE) n. 1083/2013
- Articoli 10, 11, 12, 14, 15, 16 e 17 del regolamento delegato (UE) n. 1083/2013
- Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 89 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 133 del regolamento di procedura del Tribunale
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 47
Ricorso di annullamento contro le misure di salvaguardia sul riso Indica cambogiano
Il Tribunale ha esaminato, in via preliminare, l’eccezione di irricevibilità proposta dalla Commissione in un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE. La controversia riguardava il regolamento di esecuzione (UE) 2019/67, con cui la Commissione aveva ripristinato temporaneamente i dazi della tariffa doganale comune sulle importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania.
Fatti e procedimento
La Cambodia Rice Federation (CRF), associazione di settore, ha agito insieme al Regno di Cambogia per contestare il regolamento che introduceva misure di salvaguardia nel quadro del sistema SPG, e in particolare del regime EBA. La Commissione aveva avviato un’inchiesta su domanda dell’Italia e di altri Stati membri, conclusasi con l’adozione del regolamento impugnato. La Commissione ha quindi sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama soprattutto:
- l’articolo 263, quarto comma, TFUE;
- il regolamento (UE) n. 978/2012 sul sistema di preferenze tariffarie generalizzate;
- gli articoli 17, 18, 22, 24 e 26 del regolamento SPG;
- il regolamento delegato (UE) n. 1083/2013, che disciplina la procedura di revoca temporanea delle preferenze e di adozione delle misure di salvaguardia;
- gli articoli 10, 11, 12, 14, 15, 16 e 17 di tale regolamento delegato.
Legittimazione ad agire del Regno di Cambogia
Il Tribunale afferma che l’espressione «qualsiasi persona fisica o giuridica» dell’articolo 263, quarto comma, TFUE non esclude gli Stati terzi, purché dotati di personalità giuridica. Richiama la funzione di tutela giurisdizionale effettiva e la necessità di un’interpretazione teleologica della disposizione.
Quanto all’incidenza diretta, il Tribunale osserva che il regolamento impugnato modifica immediatamente la situazione giuridica del Regno di Cambogia, perché sospende temporaneamente il beneficio dell’accesso preferenziale al mercato dell’Unione e ripristina i dazi sulle esportazioni di riso Indica. Inoltre, il regolamento non lascia margini discrezionali agli Stati membri nell’applicazione dei dazi, sicché la seconda condizione dell’incidenza diretta è soddisfatta.
Quanto all’incidenza individuale, il Tribunale valorizza vari elementi:
- il Regno di Cambogia è nominativamente indicato nel regolamento impugnato;
- ha partecipato attivamente all’inchiesta;
- godeva di specifiche garanzie procedurali nel procedimento di salvaguardia;
- appartiene a una cerchia ristretta di soggetti identificati o identificabili;
- le misure adottate incidono in modo particolare sulla sua economia, data la rilevanza delle esportazioni di riso verso l’Unione.
Il Tribunale conclude che il Regno di Cambogia è direttamente e individualmente interessato e, dunque, legittimato ad agire.
Legittimazione ad agire della CRF
Il Tribunale esamina poi, ad abundantiam, la posizione della CRF. Richiama la giurisprudenza sulle associazioni, secondo cui il ricorso è ricevibile, tra l’altro, quando l’associazione rappresenta imprese legittimate ad agire.
Per i membri esportatori della CRF, il Tribunale rileva che:
- alcuni sono stati selezionati nel campionamento o hanno risposto al questionario della Commissione;
- uno di essi è stato nominativamente individuato nel regolamento impugnato;
- i loro dati commerciali sono stati utilizzati per imputare le gravi difficoltà all’industria dell’Unione;
- hanno partecipato al procedimento e beneficiato di garanzie procedurali previste dal regolamento delegato n. 1083/2013.
Su questa base, il Tribunale ritiene che tali membri siano direttamente e individualmente interessati dal regolamento. Di conseguenza, la CRF è legittimata ad agire per conto dei propri membri esportatori direttamente e individualmente interessati.
Interesse ad agire
Il Tribunale ricorda che l’interesse ad agire deve essere concreto, attuale e tale da poter procurare un beneficio alla parte ricorrente. Poiché il regolamento impugnato pregiudica la situazione economica e giuridica del Regno di Cambogia e dei membri esportatori della CRF, la sua eventuale annullamento potrebbe ripristinare il regime preferenziale SPG/EBA e arrecare loro un beneficio. L’interesse ad agire è quindi riconosciuto.
Dispositivo
L’eccezione di irricevibilità è stata respinta e le spese sono state riservate. Il Tribunale non è entrato nel merito della legittimità del regolamento, limitandosi a confermare la ricevibilità del ricorso.
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