Corte di giustizia, Sentenza C-738/19
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 settembre 2020. — A contro B e C. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Allegato, punto 1, lettera e) – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Alloggio sociale – Obbligo di risiedere e divieto di sublocazione del bene – Articolo 3, paragrafi 1 e 3 – Articolo 4, paragrafo 1 – Valutazione dell’eventuale abusività delle clausole penali – Criteri. — Causa C-738/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce come va valutata l’abusività di una clausola penale in un contratto di locazione di alloggio sociale, quando esistano altre clausole contrattuali o ulteriori pretese collegate al medesimo comportamento del consumatore. La verifica non richiede di prendere in considerazione indiscriminatamente tutte le clausole del contratto, ma quelle che, per contenuto e portata, interagiscono realmente con la clausola contestata, soprattutto se riferite allo stesso inadempimento. La domanda di restituzione dei profitti fondata sul diritto nazionale non è, di per sé, una clausola soggetta alla direttiva, ma il giudice nazionale deve valutarne l’eventuale effetto sanzionatorio nel contesto complessivo.
Valutazione dell’abusività di una clausola penale in un contratto di locazione di alloggio sociale: rilevanza del cumulo con altre clausole e di una domanda autonoma di restituzione dei profitti da sublocazione.
La questione giuridica
Se, ai fini della verifica dell’eventuale abusività di una clausola penale ai sensi della direttiva 93/13, il giudice nazionale debba considerare tutte le clausole del contratto oppure solo quelle che incidono sul medesimo inadempimento; e se rilevi anche il fatto che per lo stesso inadempimento sia proposta una domanda autonoma di restituzione dei profitti indebitamente tratti, fondata sul diritto nazionale.
Principio di diritto
Ai fini della valutazione dell’eventuale abusività di una clausola contrattuale ai sensi della direttiva 93/13, il giudice nazionale deve considerare, tra le clausole che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva, il grado di interazione della clausola esaminata con le altre clausole, in funzione della rispettiva portata; nella verifica se l’indennizzo imposto al consumatore sia sproporzionatamente elevato ai sensi dell’allegato, punto 1, lettera e), assume rilievo particolare il cumulo di clausole riferite allo stesso inadempimento. Una domanda autonoma di restituzione dei profitti basata esclusivamente sul diritto nazionale non rientra, di per sé, nella direttiva, ma il giudice può verificare se, nel contesto complessivo, essa operi come sanzione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 1 direttiva 93/13/CEE
- Articolo 2 direttiva 93/13/CEE
- Articolo 3 direttiva 93/13/CEE
- Articolo 4 direttiva 93/13/CEE
- Articolo 6 direttiva 93/13/CEE
- Allegato, punto 1, lettera e), direttiva 93/13/CEE
Abusività delle clausole penali in un contratto di locazione di alloggio sociale
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Rechtbank Amsterdam in una controversia tra una fondazione locatrice di alloggi sociali, il locatario e il sublocatario. Il giudice nazionale chiedeva come valutare, alla luce della direttiva 93/13, una clausola penale prevista per la violazione del divieto di sublocazione e dell’obbligo di risiedere personalmente nell’immobile, nonché quale rilievo attribuire a una domanda ulteriore di restituzione dei profitti indebitamente ricavati dalla sublocazione.
Fatti e procedimento principale
Il contratto di locazione, stipulato nel 2017, riguardava un alloggio sociale ad Amsterdam ed era assoggettato a condizioni generali contenenti clausole penali speciali e una clausola penale residuale. In particolare, la clausola 7.14 prevedeva una penale di EUR 5.000 per la violazione del divieto di sublocazione, salva la possibilità per il locatore di chiedere l’integrale risarcimento del danno. A, dopo un controllo, ha chiesto la risoluzione del contratto, lo sfratto di B e C, il pagamento dei canoni arretrati, la penale e la restituzione dei profitti ottenuti dalla sublocazione.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha domandato, in sostanza:
- se, nell’esaminare il carattere abusivo di una clausola penale, debbano essere considerate tutte le clausole del contratto oppure solo quelle relative allo stesso inadempimento;
- se sia rilevante che, per quel medesimo inadempimento, il locatore chieda anche la restituzione dei profitti indebitamente realizzati dal consumatore sulla base del diritto nazionale.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare la direttiva 93/13 e i suoi articoli 1, 2, 3, 4 e 6. Centrale è l’allegato, punto 1, lettera e), che menziona le clausole dirette a imporre al consumatore inadempiente un indennizzo di importo sproporzionatamente elevato. È richiamato anche l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale. Sul piano nazionale viene in rilievo l’articolo 6:104 del codice civile neerlandese, che consente di stimare il danno in misura corrispondente al profitto indebitamente tratto.
Ragionamento della Corte
La Corte premette che la direttiva 93/13 si applica anche alla fondazione locatrice, poiché essa agisce, nel contesto della locazione, come professionista ai sensi dell’articolo 2. Ricorda poi che il carattere abusivo di una clausola va valutato caso per caso, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti e delle altre clausole del contratto, ma solo nella misura in cui esse siano rilevanti per comprendere la clausola esaminata nel suo contesto.
La Corte precisa che non esiste un obbligo di considerare indistintamente ogni clausola del contratto: occorre invece guardare al grado di interazione tra la clausola contestata e le altre clausole, secondo la rispettiva portata. L’eventuale effetto cumulativo rileva in particolare quando più clausole incidono sullo stesso inadempimento; in tal caso, esse devono essere considerate congiuntamente per verificare se l’onere complessivo imposto al consumatore sia sproporzionato.
Nel caso di specie, la Corte osserva che la clausola 7.14 sanziona la sublocazione e la mancata occupazione personale dell’alloggio, obblighi che in un alloggio sociale hanno un peso essenziale nel rapporto contrattuale. Tuttavia, la domanda relativa ai profitti indebitamente ottenuti da B trae il proprio fondamento dall’articolo 6:104 del codice civile e non dal contratto. Per questo motivo, essa non rientra direttamente nell’ambito della direttiva 93/13; resta però al giudice del rinvio verificare se, in concreto, tale meccanismo nazionale operi come una sanzione e incida sulla valutazione complessiva.
Decisione e principio affermato
La Corte afferma che, quando il giudice nazionale verifica l’abusività di una clausola contrattuale ai sensi della direttiva 93/13, deve considerare, tra le clausole ricadenti nell’ambito della direttiva, il grado di interazione con le altre clausole in funzione della loro rispettiva portata. Per valutare se l’indennizzo imposto al consumatore sia sproporzionatamente elevato ai sensi dell’allegato, punto 1, lettera e), occorre attribuire particolare importanza alle clausole che si riferiscono allo stesso inadempimento.
Portata pratica per gli operatori
La pronuncia è utile nei contenziosi su locazioni abitative e, più in generale, nelle controversie consumeristiche con clausole sanzionatorie multiple. Il giudice non deve applicare un cumulo automatico di tutte le previsioni contrattuali, ma deve focalizzarsi su quelle che concorrono concretamente a definire il costo sanzionatorio del medesimo inadempimento. Le pretese fondate su norme nazionali autonome restano fuori dal perimetro diretto della direttiva, pur potendo incidere indirettamente sulla valutazione del contesto complessivo.
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