Corte di giustizia, Ordinanza C-424/20
Order of the Vice-President of the Court of 10 September 2020. — Council of the European Union v Eleanor Sharpston. — Appeal — Interim relief — Article 157(2) of the Rules of Procedure of the General Court – Decision of the Representatives of the Governments of the Member States appointing three judges and one Advocate General to the Court of Justice – Application for Annulment – Prima facie case. — Case C-424/20 P(R)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Vicepresidente della Corte accoglie l’appello dei rappresentanti dei governi degli Stati membri contro l’ordinanza cautelare del Tribunale nel caso Sharpston. La Corte rileva che il ricorso principale era, prima facie, manifestamente irricevibile perché diretto contro il Consiglio, mentre l’atto impugnato era stato adottato dai rappresentanti dei governi degli Stati membri. Di conseguenza, viene escluso il fumus boni iuris e l’istanza cautelare è respinta integralmente.
Impugnazione contro un provvedimento cautelare: inammissibilità prima facie del ricorso principale avverso una decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri sulla nomina di un avvocato generale, con conseguente rigetto della sospensione d’urgenza.
La questione giuridica
Se il giudice del rinvio cautelare potesse concedere misure provvisorie nonostante il ricorso di annullamento principale fosse, prima facie, manifestamente irricevibile perché diretto contro il Consiglio anziché contro l’atto dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri; e, in particolare, se una decisione adottata dai rappresentanti dei governi degli Stati membri ai sensi dell’articolo 253 TFUE sia soggetta al sindacato di legittimità ex articolo 263 TFUE.
Principio di diritto
Le misure provvisorie non possono essere concesse quando, prima facie, il ricorso principale è manifestamente irricevibile e quindi privo di prospettive di successo. Gli atti adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, quando agiscono collettivamente in virtù dell’articolo 253 TFUE per nominare giudici e avvocati generali della Corte di giustizia, non costituiscono atti di un’istituzione, organo o organismo dell’Unione e non sono pertanto impugnabili ex articolo 263 TFUE; ne consegue che il giudice cautelare ha errato nel sospendere provvisoriamente l’atto contestato.
Norme richiamate
- Articolo 253 TFUE
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 278 TFUE
- Articolo 279 TFUE
- Articolo 57, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 157, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri sulla nomina di un avvocato generale
La pronuncia riguarda un appello proposto contro un’ordinanza del giudice cautelare del Tribunale che aveva sospeso in via provvisoria gli effetti della decisione del 2 settembre 2020 con cui i Rappresentanti dei Governi degli Stati membri avevano nominato tre giudici e un avvocato generale alla Corte di giustizia. La controversia nasce nel contesto della nomina di Eleanor Sharpston, già avvocato generale, e della successiva designazione di Athanasios Rantos.
Fatti e procedimento
Nel 2006 Eleanor Sharpston era stata nominata avvocato generale su proposta del governo del Regno Unito; in seguito, con decisione del 2015, era stata nuovamente nominata per il periodo 7 ottobre 2015-6 ottobre 2021. Dopo la Brexit, il 2 settembre 2020 i Rappresentanti dei Governi degli Stati membri hanno adottato la decisione impugnata, che designava, tra gli altri, Athanasios Rantos quale avvocato generale dal 7 settembre 2020 al 6 ottobre 2021. La Sharpston ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento e un’istanza cautelare ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE e dell’articolo 157, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale. Il giudice cautelare ha accolto provvisoriamente la domanda, sospendendo gli effetti della decisione impugnata sino all’ordinanza conclusiva del procedimento cautelare.
Questioni sollevate in appello
I Rappresentanti dei Governi degli Stati membri hanno impugnato l’ordinanza cautelare sostenendo, in sostanza, che il giudice del Tribunale aveva commesso un errore di diritto nel concedere la misura provvisoria nonostante il ricorso principale fosse manifestamente irricevibile. Le censure principali erano le seguenti:
- l’atto contestato non era stato adottato dal Consiglio, bensì dai Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in comune accordo;
- tali atti, adottati ai sensi dell’articolo 253 TFUE, non rientrano tra gli atti impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE;
- il ricorso principale era quindi, prima facie, privo di possibilità di successo, con conseguente insussistenza del fumus boni iuris richiesto per le misure cautelari.
Normativa e giurisprudenza rilevanti
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 263 TFUE, che limita il sindacato di annullamento agli atti delle istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione;
- l’articolo 253 TFUE, relativo alla nomina dei giudici e degli avvocati generali della Corte di giustizia mediante comune accordo dei governi degli Stati membri;
- gli articoli 278 e 279 TFUE, in tema di sospensione dell’esecuzione e misure provvisorie;
- l’articolo 156, paragrafo 4, del regolamento di procedura del Tribunale, che richiede l’esposizione dell’oggetto del giudizio, dell’urgenza e dei motivi di fatto e di diritto a sostegno del fumus boni iuris;
- l’articolo 57, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e l’articolo 61 dello stesso Statuto, applicabili all’appello avverso ordinanze cautelari. La Corte richiama inoltre la giurisprudenza secondo cui gli atti adottati dai rappresentanti degli Stati membri, quando agiscono non come membri del Consiglio ma in quanto rappresentanti dei rispettivi governi, non sono sottoposti al controllo giurisdizionale dell’Unione, in particolare la sentenza Parlamento/Consiglio e Commissione, C-181/91 e C-248/91.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce che le misure provvisorie possono essere concesse solo se sussistono cumulativamente il fumus boni iuris e l’urgenza, oltre all’eventuale bilanciamento degli interessi. Quanto al fumus, esso esiste solo se almeno uno dei motivi invocati nel ricorso principale non appare, prima facie, infondato. Nel caso concreto, dalla stessa formulazione dell’atto emergeva che esso era stato adottato non dal Consiglio, ma dai Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, sulla base dell’articolo 253, paragrafo 1, TFUE. Di conseguenza, il ricorso di annullamento diretto contro il Consiglio era, prima facie, manifestamente irricevibile. La Corte sottolinea poi che, in base all’articolo 263 TFUE, sono sindacabili solo gli atti delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell’Unione. Gli atti adottati dai rappresentanti degli Stati membri esercitando collettivamente competenze riservate agli Stati non rientrano in tale categoria. Ciò vale, prima facie, anche per le nomine di giudici e avvocati generali ai sensi dell’articolo 253 TFUE. Poiché il ricorso principale non aveva, prima facie, prospettive di successo, il giudice cautelare non poteva concedere nemmeno provvisoriamente la sospensione richiesta.
Dispositivo
La Corte:
- annulla l’ordinanza del giudice del Tribunale che aveva concesso la tutela cautelare;
- respinge integralmente l’istanza di misure provvisorie proposta dinanzi al Tribunale;
- riserva la decisione sulle spese.
Principio affermato
L’ordinanza conferma che, in sede cautelare, la verifica del fumus boni iuris presuppone che il ricorso principale non sia manifestamente irricevibile. Inoltre chiarisce che le decisioni adottate dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, in forza dell’articolo 253 TFUE e non come organo dell’Unione, non sono atti impugnabili ex articolo 263 TFUE.
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