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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-509/19

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 settembre 2020. — BMW Bayerische Motorenwerke AG contro Hauptzollamt München. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Codice doganale dell’Unione – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Articolo 71, paragrafo 1, lettera b) – Valore in dogana – Importazione di prodotti elettronici che incorporano un software. — Causa C-509/19

Giurisprudenza europea62019CJ0509

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito come si determina il valore in dogana delle centraline di comando importate da BMW quando il software utilizzato per il loro funzionamento e collaudo è stato sviluppato nell’Unione e fornito gratuitamente al produttore terzo. Ha affermato che, in linea di principio, il valore economico di tale software può essere aggiunto al valore di transazione ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), del codice doganale. La decisione conferma un’interpretazione funzionale e non formalistica del valore in dogana, centrata sul valore economico reale della merce importata.

Valore in dogana: è possibile includere nel valore di transazione i costi di sviluppo di un software concepito nell’Unione e fornito gratuitamente dall’acquirente al venditore terzo, se il software è usato per la produzione o il collaudo della merce importata.

La questione giuridica

Se l’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013 consenta di aggiungere al valore di transazione delle merci importate il valore economico di un software concepito nell’Unione e messo gratuitamente a disposizione del venditore stabilito in un paese terzo, quando tale software non è incluso nel prezzo effettivamente pagato o da pagare.

Principio di diritto

L’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), del codice doganale dell’Unione deve essere interpretato nel senso che, per determinare il valore in dogana di una merce importata, può essere aggiunto al valore di transazione il valore economico di un software concepito nell’Unione e fornito gratuitamente dall’acquirente al venditore di un paese terzo, purché ricorrano le condizioni della disposizione, ossia che il software sia utilizzato nel corso della produzione o della vendita per l’esportazione della merce importata e che il suo valore non sia già incluso nel prezzo pagato o da pagare. Il carattere immateriale del software e le pattuizioni contrattuali tra le parti non impediscono tale rettifica, perché il valore in dogana deve riflettere il valore economico reale della merce.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 70 del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 71 del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013

Valore in dogana e software fornito gratuitamente dall’acquirente

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Finanzgericht München in una controversia tra BMW Bayerische Motorenwerke AG e l’Hauptzollamt München. La questione attiene alla determinazione del valore in dogana di centraline di comando importate e, in particolare, alla possibilità di includere nel valore di transazione i costi di sviluppo di un software concepito nell’Unione e fornito gratuitamente al produttore terzo.

Fatti e procedimento principale

BMW fabbricava autoveicoli contenenti centraline di comando provenienti da paesi terzi. La società aveva sviluppato, o fatto sviluppare, un software necessario per la comunicazione tra applicazioni e sistemi del veicolo e per l’esecuzione di varie operazioni tecniche controllate dalla centralina. Tale software veniva messo gratuitamente a disposizione dei produttori delle centraline, che lo installavano e lo utilizzavano per il collaudo prima della consegna.

In sede di controllo doganale, l’ufficio doganale principale ha rilevato che il valore in dogana dichiarato da BMW non includeva i costi di sviluppo del software e ha quindi recuperato dazi all’importazione. BMW ha impugnato l’atto sostenendo che tali costi non dovessero essere aggiunti al valore doganale delle centraline.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto l’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, secondo cui la base primaria per il valore in dogana è il valore di transazione, ossia il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione.

Il cuore della decisione è l’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, che impone di aggiungere al prezzo di transazione il valore, attribuito in misura adeguata, di prodotti e servizi forniti direttamente o indirettamente dal compratore, senza spese o a costo ridotto, e utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l’esportazione delle merci importate, qualora tale valore non sia già incluso nel prezzo.

Questione sottoposta alla Corte

Il giudice nazionale ha chiesto se, ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), il valore economico di un software sviluppato nell’Unione e messo gratuitamente dall’acquirente a disposizione del venditore terzo debba essere aggiunto al valore di transazione delle merci importate, quando il software è installato sulla merce e non è compreso nel prezzo pagato.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che la valutazione doganale mira a un sistema equo, uniforme e neutro, volto a evitare valori arbitrari o fittizi e a far emergere il valore economico reale della merce importata. Per questo il prezzo di transazione può essere rettificato quando necessario per rappresentare correttamente tale valore.

In primo luogo, la Corte osserva che l’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), non limita la rettifica ai soli beni materiali: la disposizione menziona espressamente anche i "prodotti" e i "servizi". Di conseguenza, il fatto che il software sia un bene immateriale non esclude la sua considerazione nel valore in dogana.

In secondo luogo, la Corte richiama la giurisprudenza precedente, in particolare la sentenza Compaq Computer International Corporation, nella quale aveva già ammesso l’inclusione del valore di un software messo gratuitamente a disposizione dall’acquirente e installato sui computer importati. Richiama inoltre la conclusione n. 26 del comitato del codice doganale, secondo cui gli elementi immateriali incorporati nelle merci e necessari al loro funzionamento, o che ne migliorano le prestazioni, possono rientrare nell’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto i), mentre le prestazioni intellettuali necessarie alla fabbricazione rientrano nel punto iv).

In terzo luogo, la Corte precisa che eventuali disposizioni contrattuali tra le parti non possono limitare l’applicazione delle rettifiche previste dal codice doganale. Le pattuizioni contrattuali sono irrilevanti se l’effetto sarebbe quello di impedire che il valore in dogana rifletta il valore economico reale della merce.

La verifica concreta delle condizioni di applicazione della norma spetta al giudice nazionale, che dovrà accertare se il software abbia effettivamente contribuito al valore reale delle centraline, ad esempio consentendone il funzionamento e il collaudo.

Decisione della Corte

La Corte risponde che l’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013 deve essere interpretato nel senso che consente, per determinare il valore in dogana di una merce importata, di aggiungere al valore di transazione il valore economico di un software concepito nell’Unione europea e messo gratuitamente dall’acquirente a disposizione del venditore stabilito in un paese terzo.

Principio affermato

Il valore in dogana deve riflettere il valore economico reale della merce importata; pertanto, un software immateriale fornito gratuitamente dall’acquirente al produttore terzo può essere incluso tra gli elementi da aggiungere al prezzo di transazione quando sia utilizzato nella produzione o nella vendita per l’esportazione e il suo valore non risulti già incluso nel prezzo pagato.

Come è indicizzato

Materiediritto doganalevalore in doganaimportazioni di beni elettronicisoftware e beni immaterialiunione doganale

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