Corte di giustizia, Ordinanza C-423/20
Order of the Vice-President of the Court of 10 September 2020. — Council of the European Union v Eleanor Sharpston. — Appeal — Interim relief — Article 157(2) of the Rules of Procedure of the General Court – Decision of the Representatives of the Governments of the Member States appointing three judges and one Advocate General to the Court of Justice – Application for Annulment – Prima facie case. — Case C-423/20 P(R)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Vicepresidente della Corte annulla l’ordinanza cautelare del Tribunale che aveva sospeso gli effetti della decisione di nomina di un avvocato generale alla Corte di giustizia. La Corte ritiene che il ricorso principale di Eleanor Sharpston fosse, prima facie, manifestamente irricevibile perché diretto contro il Consiglio anziché contro l’atto adottato dai Rappresentanti dei governi degli Stati membri. Poiché manca il fumus boni iuris, la domanda di provvedimenti provvisori deve essere respinta integralmente.
Impugnazione contro un’ordinanza cautelare: la Corte esclude la sussistenza del fumus boni iuris quando il ricorso principale è, prima facie, manifestamente irricevibile perché diretto contro un atto adottato dai rappresentanti dei governi degli Stati membri e non da un’istituzione dell’Unione.
La questione giuridica
Se il giudice del Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel concedere provvisoriamente una misura cautelare nonostante il ricorso principale fosse, prima facie, manifestamente irricevibile perché volto all’annullamento di una decisione adottata non dal Consiglio o da un’altra istituzione dell’Unione, ma dai Rappresentanti dei governi degli Stati membri; e, conseguentemente, se potesse ritenersi integrato il requisito del fumus boni iuris per la sospensione dell’atto.
Principio di diritto
La Corte afferma che una misura cautelare non può essere concessa, neppure provvisoriamente, se risulta prima facie che il ricorso principale non ha alcuna prospettiva di successo perché manifestamente irricevibile. In particolare, gli atti con cui i Rappresentanti dei governi degli Stati membri nominano giudici e avvocati generali della Corte di giustizia, adottati in comune accordo ai sensi dell’articolo 253 TFUE, non sono atti di un’istituzione, organo o organismo dell’Unione e non rientrano quindi nel sindacato di legittimità ex articolo 263 TFUE; di conseguenza, il fumus boni iuris difetta e la domanda cautelare va respinta.
Norme richiamate
- Articolo 253 TFUE
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 278 TFUE
- Articolo 279 TFUE
- Articolo 57, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 157, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 160, paragrafo 7, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Decisione del Consiglio del 25 giugno 2013 che aumenta il numero di avvocati generali della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Decisione (UE, Euratom) 2015/578 dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri
- Decisione dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri del 2 settembre 2020
Impugnazione contro ordinanza cautelare relativa alla nomina di un avvocato generale
Il procedimento è un’impugnazione, ai sensi del secondo comma dell’articolo 57 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta dal Consiglio dell’Unione europea avverso un’ordinanza del giudice dei provvedimenti provvisori del Tribunale. La controversia riguarda la sospensione degli effetti della decisione del 2 settembre 2020 con cui i Rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno nominato tre giudici e un avvocato generale della Corte di giustizia, in particolare il sig. Athanasios Rantos.
Fatti e procedimento principale
La sig.ra Eleanor Sharpston era stata nominata avvocato generale della Corte di giustizia nel 2006 e poi nuovamente, con decisione del 1 aprile 2015, per il periodo dal 7 ottobre 2015 al 6 ottobre 2021. Dopo la pubblicazione della decisione del 2 settembre 2020, la medesima ha proposto davanti al Tribunale un ricorso di annullamento e una domanda di provvedimenti provvisori ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE e dell’articolo 157, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale.
La domanda cautelare mirava a sospendere l’operatività dell’atto nella parte in cui nominava il sig. Rantos e, inoltre, a far sospendere gli effetti dell’atto sugli effetti dei rapporti di lavoro o del distacco dei collaboratori della ricorrente. Il giudice dei provvedimenti provvisori del Tribunale ha accolto provvisoriamente la domanda con ordinanza del 4 settembre 2020.
Motivi dell’impugnazione
Il Consiglio ha chiesto alla Corte di annullare l’ordinanza del Tribunale e di respingere la domanda cautelare. Il nucleo della censura, esaminato come secondo motivo, era che il Tribunale non avrebbe potuto concedere provvedimenti provvisori perché il ricorso principale sarebbe stato manifestamente irricevibile.
Secondo il Consiglio:
- l’atto impugnato è stato adottato dai Rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in comune accordo;
- tali soggetti non agiscono in qualità di istituzioni, organi o organismi dell’Unione;
- gli atti così adottati, specie quelli relativi alla nomina di giudici e avvocati generali ex articolo 253 TFUE, esulano dall’ambito dell’articolo 263 TFUE e dal controllo giurisdizionale dell’Unione.
Normativa rilevante richiamata
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 253 TFUE, sulla nomina di giudici e avvocati generali della Corte di giustizia in comune accordo tra i governi degli Stati membri;
- l’articolo 263 TFUE, che limita il sindacato di annullamento agli atti delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell’Unione;
- gli articoli 278 e 279 TFUE, relativi alla sospensione dell’atto impugnato e ai provvedimenti provvisori;
- l’articolo 57, secondo comma, e l’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte;
- l’articolo 157, paragrafo 2, e l’articolo 160, paragrafo 7, del regolamento di procedura del Tribunale e della Corte.
Ragionamento della Corte sul fumus boni iuris
La Corte ricorda che la concessione di misure cautelari presuppone cumulativamente:
- l’urgenza;
- il fumus boni iuris, cioè che almeno uno dei motivi del ricorso principale non appaia, prima facie, infondato;
- se del caso, il bilanciamento degli interessi.
La Corte precisa inoltre che il requisito del fumus non può dirsi soddisfatto quando appare, prima facie, che il ricorso principale non abbia alcuna prospettiva di successo.
Applicando tale criterio, la Corte osserva che:
- dall’atto contestato emerge chiaramente che esso è stato adottato non dal Consiglio, ma dai Rappresentanti dei governi degli Stati membri, sulla base dell’articolo 253, paragrafo 1, TFUE;
- in base all’articolo 263 TFUE, sono impugnabili solo gli atti delle istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione;
- la giurisprudenza richiamata afferma che gli atti adottati dai Rappresentanti degli Stati membri, agendo come rappresentanti dei rispettivi governi e non come membri del Consiglio o del Consiglio europeo, non sono soggetti al controllo giurisdizionale dell’Unione;
- ciò vale, prima facie, anche per gli atti di nomina dei giudici e degli avvocati generali adottati in comune accordo ai sensi dell’articolo 253 TFUE.
Ne consegue che il ricorso principale appariva, prima facie, manifestamente irricevibile nella parte in cui era diretto contro il Consiglio e, più in generale, contro un atto non imputabile a un’istituzione dell’Unione. Da ciò discendeva l’assenza del fumus boni iuris e, quindi, l’errore di diritto del giudice dei provvedimenti provvisori del Tribunale nel concedere la sospensione anche solo a titolo provvisorio.
Decisione e dispositivo
La Corte accoglie l’impugnazione del Consiglio, annulla l’ordinanza cautelare del Tribunale e, ritenendo il fascicolo maturo per la decisione, respinge integralmente la domanda di provvedimenti provvisori proposta dalla sig.ra Sharpston. Le spese sono riservate.
Principio affermato
La domanda di sospensione o di altri provvedimenti provvisori deve essere respinta quando risulta, prima facie, che il ricorso principale è manifestamente irricevibile e privo di prospettive di successo; gli atti adottati dai Rappresentanti dei governi degli Stati membri in comune accordo ex articolo 253 TFUE non costituiscono atti di un’istituzione dell’Unione e non sono quindi impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE.
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