Cassazione Civile, Ordinanza n. 30421/2023 del 02/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (tribunale)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da una imprenditrice individuale che, in riassunzione dopo una precedente declaratoria di incompetenza, ha chiesto di accertare la conclusione di un contratto di cessione d'azienda avente ad oggetto la gestione di un'agenzia di scommesse, di dichiararne la risoluzione per inadempimento e di condannare la controparte alla restituzione dell'azienda e al risarcimento dei danni. La società convenuta si è difesa chiedendo il rigetto. All'udienza il giudice istruttore ha sollevato d'ufficio la questione di competenza; il Tribunale di Napoli, investito della causa, ha ritenuto che la lite non rientrasse nella competenza per materia della sezione specializzata in materia di impresa, ma nella competenza territoriale del Tribunale ordinario di Torre Annunziata, in base agli artt. 19 e 20 c.p.c., e ha quindi promosso regolamento di competenza d'ufficio. I motivi rilevanti sono stati dunque la contestazione dell'ambito oggettivo della competenza delle sezioni specializzate e l'individuazione del giudice ordinario competente per la controversia su cessione d'azienda e risoluzione del relativo contratto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza d'ufficio e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Torre Annunziata. Ha ritenuto che la causa, avente ad oggetto l'accertamento della stipula di un contratto di cessione d'azienda e la sua risoluzione per inadempimento, non rientra tra le materie attribuite alle sezioni specializzate in materia di impresa dall'art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, neppure per connessione. Poiché si trattava di regolamento d'ufficio e le parti non avevano svolto attività difensiva, non è stata pronunciata condanna alle spese.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. n. 168 del 2003
delimita in modo tassativo la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, includendo solo le controversie espressamente indicate e quelle connesse alle materie societarie tipizzate.
art. 2, comma 1, lett. d), d.l. n. 1 del 2012, conv. in l. n. 27 del 2012
ha modificato il testo dell'art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, nella versione richiamata dalla Corte per definire l'ambito della competenza specializzata.
art. 19 c.p.c.
richiamato dal giudice remittente per individuare la competenza territoriale del tribunale del luogo in cui ha sede la società convenuta.
art. 20 c.p.c.
richiamato dal giudice remittente per la competenza del giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.
art. 2445, comma 3, c.c.
menzionato come esempio di opposizione dei creditori sociali rientrante nella competenza specializzata nelle controversie societarie tipizzate.
art. 2482, comma 2, c.c.
menzionato come esempio di opposizione dei creditori sociali rientrante nella competenza specializzata nelle controversie societarie tipizzate.
art. 2447 quater, comma 2, c.c.
menzionato come esempio di opposizione dei creditori sociali rientrante nella competenza specializzata nelle controversie societarie tipizzate.
art. 2487 ter, comma 2, c.c.
menzionato come esempio di opposizione dei creditori sociali rientrante nella competenza specializzata nelle controversie societarie tipizzate.
art. 2503, comma 2, c.c.
menzionato come esempio di opposizione dei creditori sociali rientrante nella competenza specializzata nelle controversie societarie tipizzate.
art. 2503 bis, comma 1, c.c.
menzionato come esempio di opposizione dei creditori sociali rientrante nella competenza specializzata nelle controversie societarie tipizzate.
art. 2506 ter c.c.
menzionato come esempio di opposizione dei creditori sociali rientrante nella competenza specializzata nelle controversie societarie tipizzate.
Cass., Sez. U, sent. n. 1202 del 18/01/2018
richiamata per affermare che, nel regolamento di competenza d'ufficio senza attività difensiva delle parti, non va pronunciata condanna alle spese.
Massime di principio
- La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa è di stretta interpretazione e si estende solo alle controversie espressamente previste dalla legge e a quelle che presentano connessione con le materie tipizzate.
- Una controversia avente ad oggetto l'accertamento della conclusione di un contratto di cessione d'azienda e la sua risoluzione per inadempimento non appartiene, di per sé, alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.
- La mera qualità imprenditoriale delle parti o l'oggetto aziendale del rapporto non bastano a radicare la competenza della sezione specializzata, se la lite non investe una delle materie societarie o industrialistiche previste dalla norma.
- Nel regolamento di competenza d'ufficio, quando le parti non svolgono attività difensiva, non è dovuta la condanna alle spese.
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