Cassazione Civile, Ordinanza n. 15920/2025 del 14/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La vicenda origina da un precedente ricorso per cassazione proposto dalla società contro una sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato nulla la decisione di primo grado per violazione del contraddittorio, ritenendo omessa o irregolare la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza. La Corte di cassazione aveva poi dichiarato inammissibile quel ricorso per difetto di autosufficienza, osservando che i motivi non riproducevano in modo sufficiente gli atti e i documenti richiamati. Contro tale ordinanza la società ha proposto revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., deducendo errore di fatto: secondo la ricorrente, la Corte avrebbe erroneamente ritenuto non assolto l’onere di indicare e localizzare gli atti processuali e i documenti, perché invece l’avviso di trattazione dell’udienza era stato allegato al ricorso introduttivo e alla memoria ex art. 380-bis c.p.c. L’Agenzia delle Entrate ha resistito, sostenendo l’inammissibilità dell’impugnazione. La Corte ha però ritenuto che la censura non integrasse un vero errore percettivo, ma mirasse a una rivalutazione degli atti del precedente giudizio di legittimità e, inoltre, che la questione dell’autosufficienza fosse già entrata nel dibattito processuale e che, comunque, nel ricorso originario mancasse la trascrizione o riproduzione del contenuto del documento richiamato, non essendo sufficiente la mera allegazione materiale dell’atto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha affermato che l’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. richiede una falsa percezione immediata e decisiva della realtà processuale, non potendo consistere in errori di valutazione, interpretazione degli atti o in una richiesta di nuova valutazione del materiale processuale. Nel caso concreto, la doglianza della società si risolveva nella contestazione della precedente valutazione di inammissibilità per difetto di autosufficienza, già oggetto di discussione nel controricorso dell’Agenzia, e comunque non superava il rilievo che nel ricorso per cassazione non erano stati trascritti o riprodotti i contenuti del documento asseritamente decisivo. La Corte ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
L’errore di fatto revocatorio richiede una falsa percezione immediata e decisiva della realtà; non comprende errori di giudizio, valutazione o interpretazione degli atti.
art. 391-bis c.p.c.
La revocazione dell’ordinanza di cassazione è ammessa nei casi di errore di fatto richiamati dall’art. 395 c.p.c.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e contenere la riproduzione o specifica indicazione degli atti e documenti posti a fondamento delle censure.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma richiamata per il deposito della memoria nel procedimento camerale di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto/inammissibilità, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’errore di fatto revocatorio è configurabile solo quando il giudice di legittimità abbia percepito in modo errato un fatto processuale decisivo, in maniera immediata e obiettivamente verificabile dagli atti; non basta che la parte contesti l’apprezzamento giuridico o valutativo compiuto dalla Corte.
- La revocazione non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del contenuto degli atti di causa o per censurare l’interpretazione data dalla Corte alle risultanze processuali.
- Nel ricorso per cassazione, ai fini dell’autosufficienza, non è sufficiente allegare o indicare genericamente un documento: occorre riprodurne o trascriverne il contenuto rilevante e indicare specificamente dove esso sia stato prodotto.
- Se la questione relativa all’ammissibilità del ricorso o al difetto di autosufficienza è stata già dibattuta tra le parti nel giudizio di legittimità, non può essere successivamente prospettata come errore di fatto revocatorio su un punto non controverso.
- La mera mancata considerazione di un documento non integra errore revocatorio quando la doglianza sostanzialmente mira a dimostrare una diversa lettura del materiale processuale rispetto a quella operata dalla Corte.
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