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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27079/2021 del 06/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un avvocato, che aveva stipulato con una banca un mutuo fondiario nel 1996 per lire 70.000.000, ha agito sostenendo che la banca avesse pubblicizzato un tasso annuo dell'11,95% ma avesse in concreto applicato un tasso effettivo superiore, pari al 12,62672779%, per effetto della rateizzazione mensile degli interessi e della loro anticipata corresponsione. In primo grado e in appello ha chiesto, in via principale, la nullità del contratto per contrasto con la disciplina antiusura e con le norme sulla forma e sul contenuto del contratto; in subordine l'annullamento per vizi del consenso; ancora in subordine la riduzione della clausola relativa al corrispettivo per recesso anticipato; infine il risarcimento dei danni. Con il ricorso per cassazione ha articolato tre motivi: 1) violazione dell'art. 1418 c.c. e della normativa sulla trasparenza bancaria e antiusura, assumendo che il tasso effettivo realmente praticato fosse superiore a quello promesso e che la Corte di merito avesse erroneamente considerato "virtuale" il maggior tasso; 2) violazione degli artt. 1339 e 1419 c.c., sostenendo che, essendo il rapporto ancora in corso dopo l'entrata in vigore della L. n. 108/1996, gli interessi maturati successivamente al superamento del tasso soglia dovessero essere sostituiti automaticamente con il tasso legale/soglia; 3) violazione delle norme sull'errore e dell'art. 112 c.p.c., lamentando che il consenso fosse stato viziato dalla falsa rappresentazione del reale costo del finanziamento e che non fosse stata correttamente esaminata la questione della rideterminazione del piano di ammortamento dopo la disciplina sopravvenuta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, anzitutto, che i motivi fossero formulati in modo promiscuo e non autosufficiente, mescolando censure di violazione di legge, vizi motivazionali e contestazioni di merito, senza una specifica individuazione delle statuizioni di diritto impugnate. Nel merito, ha confermato la decisione d'appello osservando che il contratto indicava e applicava il tasso nominale annuo dell'11,95%, corrispondente a quanto pubblicizzato, e che il piano di ammortamento con rate mensili non rendeva nullo il contratto. Ha inoltre ribadito che, al momento della stipula del mutuo, il tasso non era usurario e che la disciplina antiusura non consente di dichiarare la nullità o di sostituire automaticamente il tasso validamente pattuito per il solo fatto che, nel corso del rapporto, esso superi la soglia introdotta successivamente; esclusa quindi sia la nullità sia la sostituzione ex artt. 1339 e 1419 c.c. Quanto all'errore, ha rilevato che il tasso pubblicizzato coincideva con quello contrattuale e che la questione della rideterminazione del piano di ammortamento era stata introdotta solo in appello, oltre a risultare comunque infondata per l'esigua differenza emersa dalla CTU. Il ricorrente è stato condannato alle spese e dato atto degli ulteriori oneri ex d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1418 c.c.

    Non è applicabile per dichiarare la nullità di un contratto di mutuo originariamente lecito per il solo sopravvenire del superamento del tasso soglia.

  • art. 1472 c.c.

    È richiamato dal ricorrente come base della domanda di annullamento, ma la Corte non ne ravvisa i presupposti nel caso concreto.

  • art. 1384 c.c.

    La riduzione è prevista per la clausola penale; non è applicabile alla multa penitenziale pattuita per il recesso anticipato.

  • art. 1339 c.c.

    Non consente la sostituzione automatica del tasso pattuito con quello soglia in un rapporto nato lecitamente e divenuto eventualmente più oneroso in corso di esecuzione.

  • art. 1419, comma 2, c.c.

    Non opera per sostituire il tasso contrattuale validamente pattuito con quello soglia in presenza di usurarietà sopravvenuta esclusa dall'interpretazione autentica.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura è ritenuta inconferente, perché non è dimostrato alcun vizio di ultrapetizione o omessa pronuncia rilevante.

  • art. 1427 c.c.

    È richiamato nel motivo sull'errore, ma la Corte esclude la rilevanza del vizio per mancanza di falsa rappresentazione del contenuto contrattuale.

  • art. 1428 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di errore; la Corte non ravvisa un errore essenziale e riconoscibile nei termini prospettati.

  • art. 1429 c.c.

    Richiamato per sostenere l'errore essenziale, ma non ritenuto integrato.

  • art. 1430 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non applicato dalla Corte per difetto dei presupposti dell'errore.

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    La Corte lo collega alla disciplina antiusura chiarita dal D.L. n. 394/2000, escludendo la sanzione della gratuità o altre conseguenze quando il tasso originariamente pattuito non era usurario.

  • art. 2 L. n. 154/1992

    È interpretato nel senso che imponeva di rendere pubblici e praticare i tassi effettivamente praticati; nel caso concreto banca e contratto indicavano il tasso nominale effettivamente applicato.

  • art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000

    Norma di interpretazione autentica: il momento rilevante per valutare l'usurarietà è quello della pattuizione, escludendo l'usurarietà sopravvenuta.

  • L. n. 108/1996

    La disciplina antiusura non viene ritenuta applicabile nel senso preteso dal ricorrente ai rapporti originariamente leciti, né per fondare la nullità né la sostituzione automatica del tasso.

  • L. n. 24/2001

    È richiamata quale conversione del D.L. n. 394/2000 e come conferma dell'esclusione dell'usurarietà sopravvenuta.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Viene applicato per la declaratoria dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è ammissibile mescolare, senza adeguata specificazione, censure di violazione di legge, vizi motivazionali e contestazioni di merito: il motivo deve indicare con precisione la norma asseritamente violata, la statuizione di diritto censurata e il raffronto con il contenuto precettivo della norma.
  • Il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta; la contestazione della ricostruzione dei fatti o della valutazione delle prove appartiene al merito ed è scrutinabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
  • La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente individuato e discusso tra le parti; non è sufficiente lamentare una motivazione non condivisa o insufficiente secondo la prospettiva della parte.
  • In materia di mutuo con tasso pattuito prima dell'introduzione del tasso soglia, il superamento della soglia nel corso dell'esecuzione non determina, di per sé, nullità della clausola né sostituzione automatica del tasso originariamente validamente concordato.
  • L'usurarietà va valutata con riferimento al momento della pattuizione; la disciplina antiusura non consente di trasformare in illecito un rapporto che era lecito al momento della stipula per effetto di una sopravvenienza normativa o del solo decorso del rapporto.
  • La corrispondenza tra tasso pubblicizzato, tasso contrattualmente pattuito e tasso effettivamente applicato esclude la prospettata falsa rappresentazione idonea a integrare un vizio del consenso.
  • La multa penitenziale prevista per il recesso o la risoluzione non è soggetta alla disciplina della riduzione della clausola penale ex art. 1384 c.c.

Come è indicizzato

MaterieMutuoInteressi usurariImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
SottomaterieInteressi usurariRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàAnnullabilitàBuona fede e correttezza

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