Sentenza del 17/09/2018 n. 2135 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Catasto - classamento di immobile a uso abitativo - variazione- identità strutturale - non è possibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa domanda di riqualificazione catastale è stata respinta. Non sono state ravvisate variazioni strutturali o planimetriche significative idonee a giustificare il cambio di categoria: rispetto agli otto vani complessivi, le modifiche riguardavano sostanzialmente un solo vano. Inoltre, gli immobili adiacenti e analoghi conservavano la classificazione A/2, confermando l’assenza di elementi sufficienti per una diversa valutazione catastale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il classamento catastale dell’appartamento a uso abitativo, ritenendo che le caratteristiche dell’immobile giustificassero il passaggio dalla categoria A/2 alla categoria A/3. La richiesta si fondava sulla pretesa esistenza di elementi tali da rendere il bene meno pregiato rispetto alla classificazione attribuita.
Massime di principio
- Il cambio di categoria catastale di un immobile non può fondarsi su modifiche marginali o limitate a una parte dell’unità, ma richiede variazioni strutturali, funzionali o qualitative realmente significative.
- La valutazione del classamento deve considerare anche il contesto comparativo: la classificazione degli immobili adiacenti e analoghi costituisce un elemento rilevante per verificare la coerenza della categoria attribuita.
- La diversa classificazione catastale non può essere ottenuta soltanto sulla base di una valutazione soggettiva del proprietario o di differenze minori nella distribuzione interna; occorre dimostrare caratteristiche oggettive idonee a incidere sul pregio e sulla destinazione economica dell’immobile.
- In situazioni analoghe, una richiesta di declassamento ha maggiori possibilità di successo solo se supportata da prove tecniche dettagliate che evidenzino differenze sostanziali rispetto agli immobili comparabili e una effettiva riduzione delle caratteristiche proprie della categoria originaria.
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