Sentenza del 18/02/2021 n. 1586 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
iscrizione ipotecaria- obbligo della comunicazione preliminare
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente denunciava che la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria era stata effettuata senza la preventiva comunicazione prevista quando l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica delle cartelle. Per tale omissione non si è attivato il contraddittorio e si è violato il diritto di partecipazione al procedimento.
La decisione
Il giudice ha ritenuto illegittima (e ai sensi del caso nulla) l'iscrizione ipotecaria per mancata notificazione della comunicazione preliminare e per violazione del diritto alla partecipazione/contraddittorio. La sentenza ha richiamato la tutela garantita dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e la normativa nazionale di riferimento, accogliendo il ricorso del contribuente e annullando l'iscrizione/ordinando la cancellazione o la declaratoria di nullità nei limiti richiesti.
Norme richiamate
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
Le garanzie della Carta sono state interpretate come presidio del diritto alla partecipazione al procedimento e al contraddittorio; la mancata comunicazione preliminare integra una violazione di tali diritti, giustificando l'illegittimità/nullità dell'atto di iscrizione ipotecaria.
D.P.R. n. 602/1973
Interpretato nel senso che, quando l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica delle cartelle, è obbligatoria la preventiva comunicazione al contribuente prima di procedere all'iscrizione ipotecaria; la sua omissione rende illegittima l'iscrizione.
D.P.R. n. 602/1973
Richiamato come norma di riferimento sulla procedura di riscossione e iscrizione; la sentenza ne assume la lettura coordinata con l'obbligo di informazione e contraddittorio quando previsto.
Statuto del contribuente (L. 212/2000)
Richiama i principi di correttezza, trasparenza e partecipazione del contribuente al procedimento; la norma è stata utilizzata per sostenere l'obbligo di comunicazione e contraddittorio prima dell'iscrizione.
Giurisprudenza della Cassazione
Cass. SSUU 24823/2015; Cass. n. 7605/2016; Cass. n. 23875/2015; Cass. n. 25561/2014; Cass. n. 12237/2019; Cass. ord. n. 1547/2019; Cass. n. 18964/2020
La giurisprudenza citata consolida l'orientamento secondo cui l'iscrizione ipotecaria senza preventiva comunicazione e senza contraddittorio, quando richiesto dal quadro normativo e temporale (es. espropriazione non iniziata entro un anno), è illegittima o nulla; i precedenti sono stati usati per confermare il principio applicato nella sentenza.
Massime di principio
- Se l'espropriazione non è stata avviata entro un anno dalla notifica delle cartelle esattoriali, l'ente riscossore deve notificare una comunicazione preliminare al contribuente prima di procedere all'iscrizione ipotecaria; l'omissione può rendere l'iscrizione illegittima o nulla.
- La mancata attivazione del contraddittorio e della partecipazione del contribuente costituisce violazione di diritti fondamentali (trasparenza, diritto all'effettivo rimedio e buon andamento dell'amministrazione) richiamati anche dalla Carta UE, elementi che i giudici possono ritenere idonei a far annullare l'atto.
- La tutela del contribuente è rafforzata dalla giurisprudenza della Cassazione: è utile richiamare i precedenti citati quando si impugna un'iscrizione ipotecaria per omissione della comunicazione preliminare.
- In casi simili il contribuente deve documentare l'assenza della comunicazione preliminare e l'assenza di effettiva espropriazione nei termini (ossia il decorso dell'anno senza avvio dell'esecuzione); tali elementi sono decisivi per ottenere l'annullamento o la cancellazione dell'iscrizione.
- Per l'azione praticabile: chiedere con istanza amministrativa la cancellazione, e in caso di diniego o inerzia proporre ricorso giurisdizionale (giudice ordinario/amministrativo a seconda del caso) allegando la normativa e la giurisprudenza di supporto.
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