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Sentenza

Sentenza del 18/02/2021 n. 120 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Imposizione diretta - Dichiarazione dei redditi - Emendabilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia sull'emendabilità della dichiarazione dei redditi: se la dichiarazione presentata dal contribuente debba ritenersi emendabile (correggibile) quale mera dichiarazione di scienza oppure se abbia carattere negoziale tale da precludere l'emendabilità e legittimare l'accertamento dell'Amministrazione.

La decisione

La sede giudicante ha affermato il principio secondo cui, in materia di imposte dirette, opera il principio generale di emendabilità della dichiarazione quando questa rivesta carattere di mera dichiarazione di scienza. Viceversa, se la dichiarazione ha carattere negoziale il principio di emendabilità non opera, salvo che il contribuente dimostri l'esistenza di un errore essenziale e la sua obiettiva e rilevabile riconoscibilità ai sensi dell'art. 1427 c.c. e seguenti. In sostanza la sentenza distingue le due fattispecie e limita la possibilità di rettifica quando la dichiarazione produce effetti negoziali rilevanti.

Norme richiamate

  • art. 1427 c.c.

    La norma viene richiamata per il concetto di errore essenziale e per la richiesta che l'errore sia obiettivamente riconoscibile; solo in presenza di tale dimostrazione la dichiarazione negoziale può essere emendata.

Massime di principio

  • Distinguere sempre se la dichiarazione fiscale ha natura di mera dichiarazione di scienza (descrittiva) oppure natura negoziale (idonea a creare, modificare o estinguere rapporti giuridici con l'Amministrazione): la soluzione processuale e probatoria dipende da questa qualificazione.
  • Se la dichiarazione è di scienza, il contribuente può normalmente correggerla (emendarla) e ottenere rettifiche in suo favore con più facilità.
  • Se la dichiarazione è qualificabile come negoziale, il contribuente dovrà provare che l'errore è essenziale e oggettivamente riconoscibile secondo i parametri richiamati dall'art. 1427 c.c.; in mancanza l'Amministrazione prevale.
  • Il contribuente dovrebbe conservare e produrre documentazione probatoria che dimostri la natura dell'errore e la sua riconoscibilità oggettiva (documenti, corrispondenza, circolarità degli elementi contabili) per poter beneficiare dell'emendabilità anche quando la dichiarazione abbia effetti negoziali.
  • Tempestività: correggere o chiedere la rettifica non appena l'errore viene scoperto rafforza la posizione del contribuente; ritardi o comportamenti che indicano volontà negoziale consolidata ostacolano la possibilità di emendare la dichiarazione.

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