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Sentenza

Sentenza del 18/02/2021 n. 235 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Cessione d'azienda - Responsabilità solidale del cessionario per i debiti tributari - Limiti - Debiti risultanti dagli atti dell'AF - Si applica - Obbligo richiesta certificato carichi pendenti - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di una cartella di pagamento di €1.860.595,43 (IRES, IRAP, IVA 2010) notificata alla cessionaria ai sensi dell'art.14 D.Lgs. 472/97 per responsabilità solidale derivante dal trasferimento del ramo d'azienda. L'appellante deduceva: carenza di motivazione e documenti nella cartella; inesistenza di debito risultante agli atti dell'Amministrazione alla data della cessione; irrilevanza della mancata richiesta del certificato dei carichi pendenti; illegittimo addebito di sanzioni/interessi maturati successivamente e violazione del principio di preventiva escussione del cedente.

La decisione

Accoglimento dell'appello. La Commissione Tributaria d'appello ha ritenuto motivato l'atto ma ha accolto il motivo principale: l'Ufficio non ha dimostrato che il debito risultasse agli atti dell'Amministrazione alla data del trasferimento. Richiamando l'orientamento della Cassazione (n.17264/2017), la Corte ha affermato che la responsabilità solidale del cessionario è limitata al debito risultante dagli atti dell'Ufficio alla data del trasferimento e che la mancata richiesta del certificato dei carichi pendenti non estende la responsabilità del cessionario. Di conseguenza l'avviso di accertamento/cartella è stato annullato e le spese compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 472/1997, art. 14

    Estende la responsabilità solidale del cessionario anche ai debiti fiscali non risultanti dalle scritture contabili (es. violazioni non ancora contestate), ma limita la responsabilità al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti dell'Amministrazione finanziaria. Il comma 3 prevede il rilascio, su richiesta del cessionario, di un certificato dei carichi pendenti che se negativo o rilasciato tardivamente libera il cessionario; tale richiesta è facoltativa e non obbligatoria.

  • Cassazione civile, sent. n.17264/2017

    Ha distinto il regime della cessione conforme alla legge (primi tre commi) da quello in frode (ultimi commi). Ha affermato che i limiti soggettivi e oggettivi (incluso il vincolo degli atti dell'Amministrazione alla data del trasferimento) hanno efficacia anche se il cessionario non abbia richiesto il certificato; la mancata richiesta non può estendere la responsabilità in contrasto con la ratio di favore della norma.

  • Cassazione civile, sent. n.5979/2014

    Orientamento citato come contrastante: in precedenza era stata sostenuta la necessità della richiesta preventiva del certificato per godere della limitazione di responsabilità; la sentenza impugnata aderisce invece all'interpretazione più favorevole al cessionario delineata da Cass. 17264/2017.

Massime di principio

  • La responsabilità solidale del cessionario per debiti tributari esiste ma è limitata ai debiti risultanti, alla data del trasferimento, dagli atti dell'Amministrazione finanziaria.
  • La mancata richiesta del certificato dei carichi pendenti non determina automaticamente un ampliamento della responsabilità del cessionario: la norma sul certificato è di favore e facoltativa.
  • Spetta all'Amministrazione provare che il debito risultava agli atti alla data della cessione; in difetto, il cessionario non può essere ritenuto solidalmente responsabile.
  • Il certificato dei carichi pendenti, se richiesto e negativo, libera il cessionario; se non rilasciato entro 40 giorni dalla richiesta libera ugualmente il cessionario.
  • Occorre distinguere tra cessione conforme alla legge (regime limitato e protettivo per il cessionario) e cessione in frode (regime più gravoso): gli accertamenti fattuali possono cambiare l'inquadramento.
  • Prassi consigliata per il cessionario: effettuare due diligence fiscale prima della cessione, chiedere comunque il certificato dei carichi pendenti per maggiore tutela, documentare data e contenuto del trasferimento e pretendere dall'Ufficio la prova documentale dell'esistenza di debiti alla data del trasferimento prima di addebitare responsabilità.

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