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Sentenza

Sentenza del 18/02/2021 n. 333 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Gli atti impugnati sono numerosi avvisi di accertamento (anni 2006, 2007, 2008) e atti collegati: rettifiche IRES/IRAP/IVA per ricavi non contabilizzati e costi ritenuti non deducibili, rettifiche dei prezzi di cessione di immobili, imputazione per trasparenza degli utili ai soci (opzione ex art.116 TUIR), accertamento ritenute non operate e sanzioni per omessi versamenti. L'Ufficio aveva disconosciuto costi per mancata esibizione della documentazione e rettificato valori immobiliari sulla base di operazioni ritenute anomale; i soci hanno ricevuto avvisi per maggiori redditi da partecipazione e sanzioni.

La decisione

Decisione mista. La CTR ha riunito le cause e, con motivazione articolata: (1) ha accolto alcuni appelli dell'Agenzia (dichiarando inammissibili i ricorsi originari proposti in difetto di legittimazione: la società in fallimento non poteva impugnare tramite l'ex legale rappresentante perché non sussisteva inerzia del curatore; quindi sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi societari relativi ad alcuni avvisi, con accoglimento degli appelli dell'Ufficio su quei punti); (2) ha però respinto diversi appelli dell'Agenzia relativi agli avvisi notificati ai soci e ha confermato le pronunce di primo grado che avevano annullato gli avvisi a carico dei soci per violazione del diritto al contraddittorio derivante dall'art. 32, comma 2, DPR 600/1973 (inviti a comparire non notificati al legale rappresentante/società o notificati senza il rispetto del termine dilatorio di 15 giorni). In sintesi: l'Agenzia ha ottenuto l'inammissibilità di alcuni ricorsi societari per carenza di legittimazione, mentre i soci hanno ottenuto l'annullamento dei rispettivi avvisi personali per vizio procedurale sul contraddittorio. Spese compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 600/1973, art. 32, comma 2

    termine di 15 giorni per la produzione documentale dopo invito dell'Ufficio

    La Corte ha ritenuto che la mancata osservanza del termine dilatorio di 15 giorni e la mancata notifica dell'invito al soggetto titolare (legale rappresentante/società) ledono il diritto al contraddittorio e costituiscono vizio responsabilmente idoneo ad annullare l'atto impugnato.

  • D.P.R. 600/1973, art. 39, comma 1

    Norma usata dall'Ufficio per procedere a rettifiche analitico-induttive del reddito d'impresa; il giudice ricorda la legittimità dell'accertamento ma ne verifica il rispetto delle garanzie procedurali.

  • D.P.R. 633/1972, art. 54

    Richiamato per l'accertamento del maggior volume d'affari IVA su operazioni ritenute non contabilizzate.

  • D.P.R. 633/1972, art. 55

    Utilizzato dall'Ufficio per contestare rettifiche IVA in diminuzione e recuperare imposte indebitamente portate a credito.

  • T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986), art. 116

    L'opzione per la trasparenza fiscale imputa il reddito direttamente ai soci pro quota; la CTR ha ribadito che, nonostante la finalità unitaria dell'accertamento, i soci hanno diritto di contestare anche il presupposto societario quando non hanno potuto partecipare al procedimento (es. per effetto del fallimento e dell'azione del curatore).

  • D.Lgs. 471/1997, art. 13

    Norma richiamata per l'irrogazione di sanzioni relative alle ritenute non operate; il giudice ha esaminato la legittimità formale degli atti sanzionatori alla luce della legittimazione e del contraddittorio.

  • D.Lgs. 218/1997 (e D.Lgs. 546/1992, art. 21)

    Richiamati con riferimento all'accertamento con adesione e alla sospensione dei termini di impugnazione: la Corte rileva che un'istanza di adesione presentata da soggetti privi della disponibilità patrimoniale (il fallito) non sospende i termini; quindi la validità dell'istanza dipende dalla legittimazione a disporre del patrimonio (curatore).

  • L. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 12, comma 7

    Rilevato come quadro normativo a presidio del diritto al contraddittorio; la giurisprudenza è citata per confermare che l'inosservanza di termini dilatori può determinare l'illegittimità dell'atto.

Massime di principio

  • La legittimazione a impugnare atti relativi a una società in fallimento spetta, in linea generale, al curatore fallimentare; l'ex rappresentante legale o i soci possono eccezionalmente agire solo se dimostrano una totale inerzia del curatore (inerzia valutata in relazione agli interessi dei creditori).
  • La mancata notifica dell'invito a dedurre o la violazione del termine dilatorio (15 giorni) previsto dall'art. 32 DPR 600/1973 ledono il diritto al contraddittorio e possono giustificare l'annullamento dell'avviso di accertamento, nonostante la norma non preveda testualmente la nullità automatica.
  • Nei casi di opzione per la trasparenza (art.116 TUIR) il reddito societario è imputato direttamente ai soci: ciò non toglie però al socio il diritto, ove non abbia potuto partecipare al procedimento societario (p.es. per fallimento e scelta del curatore), di contestare anche i profili del presupposto societario che hanno dato luogo all'imputazione.
  • Un'istanza di accertamento con adesione non sospende i termini processuali se è stata presentata da soggetti non titolati a disporre del patrimonio sociale (es.: il fallito); la sospensione opera solo se l'istanza è valida e proposta dal soggetto legittimato (curatore).
  • L'accertamento induttivo e la disconoscenza dei costi richiedono adeguata motivazione e la possibilità di controllo documentale: l'Ufficio può procedere a rettifiche, ma il rispetto delle garanzie procedurali (invito, termine dilatorio, possibilità di esibire documenti) è essenziale perché l'atto sia valido.

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