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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23229/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato respinto. La Corte ha confermato la decisione di appello e ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.200, oltre rimborso forfettario e accessori. È stata inoltre disposta l'attestazione per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di compravendita stipulato il 29 luglio 1996 tra un concessionario d'auto e un privato, avente ad oggetto una Mercedes Benz C250 al prezzo di lire 66.246.000. L'acquirente aveva versato lire 27.746.000 qualificandole come caparra confirmatoria, somma corrispondente al valore di una Fiat Croma contestualmente trasferita al venditore. In appello la Corte di Salerno ha riformato la decisione di primo grado, ha dichiarato l'inadempimento del venditore alla consegna della Mercedes e lo ha condannato a restituire il doppio della caparra. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1385, 1453, 1460, 1495, 2697 e 2909 c.c. e degli artt. 115, 116 e 348 c.p.c. Sosteneva: 1) che l'acquirente/venditore della Fiat Croma avrebbe venduto un bene con falsa attestazione di origine e quindi privo delle qualità promesse, sicché il rifiuto di consegnare la Mercedes sarebbe stato giustificato ex art. 1460 c.c.; 2) che la condanna al doppio della caparra fosse errata perché la caparra non era denaro, ma il veicolo Fiat Croma, e sul punto si sarebbe formato giudicato interno; 3) che la motivazione d'appello fosse insufficiente e che fossero state male applicate le regole sull'onere della prova e sulla valutazione delle prove. La Corte di cassazione ha però ritenuto che le censure, sotto la veste di violazioni di legge, mirassero in realtà a contestare l'accertamento di fatto e la valutazione probatoria compiuti dal giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità; ha inoltre escluso la formazione del giudicato interno sulla natura della caparra e ha osservato che, per legge, la caparra confirmatoria consiste in denaro o altre cose fungibili, non in un bene infungibile come un'autovettura. Ha infine ritenuto non esaminabili, perché nuove e non autosufficientemente dedotte, le questioni sulla falsità della carta di circolazione e sulla pretesa eccessività della somma liquidata.

Norme richiamate

  • art. 1385 c.c.

    comma 1; comma 2, seconda parte

    La caparra confirmatoria presuppone la dazione di una somma di denaro o di cose fungibili; il doppio della caparra è dovuto quando l'altra parte è inadempiente e la caparra era stata effettivamente data in tale forma.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate, ma la Corte rileva che la censura non attacca correttamente una violazione di legge bensì mira a rivalutare il fatto.

  • art. 1460 c.c.

    Il ricorrente invocava l'eccezione di inadempimento per giustificare il proprio rifiuto, ma la Corte ha escluso che la decisione di merito avesse errato in diritto, trattandosi di questione di fatto e di prova.

  • art. 1495 c.c.

    Citato nel ricorso tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte lo valorizzi autonomamente nella ratio decidendi.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova si configura solo se il giudice lo attribuisce alla parte sbagliata; nel caso concreto ciò non è avvenuto.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato per sostenere la formazione di un giudicato interno, ma la Corte ha escluso che la questione sulla caparra fosse coperta da giudicato perché l'appello principale aveva rimesso in discussione l'intero assetto decisorio.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei casi consentiti; ciò non è accaduto.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce valore legale a prove che non lo hanno o disattende prove legali; non basta dissentire dalla valutazione del materiale probatorio.

  • art. 348 c.p.c.

    Richiamato nel motivo, ma non decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione o falsa applicazione di legge riguarda l'erronea individuazione o applicazione della norma, non la mera contestazione della ricostruzione del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 il sindacato sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La mancanza del requisito di motivazione rileva solo nelle ipotesi estreme di motivazione assente, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. non può essere usata per contestare la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo quando l'onere della prova sia stato erroneamente ripartito tra le parti, non quando si contesti l'esito della valutazione probatoria.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in casi tipici e ristretti: utilizzo di prove non introdotte o attribuzione a prove un valore legale non previsto, non già semplice dissenso dalla valutazione del materiale istruttorio.
  • Nel giudizio di cassazione il vizio motivazionale è oggi limitato al solo "minimo costituzionale": non è deducibile il mero difetto di sufficienza della motivazione, ma solo l'assenza radicale o le anomalie motivazionali estreme.
  • La caparra confirmatoria, per sua natura, consiste in denaro o in cose fungibili; un bene infungibile non può costituirne l'oggetto.
  • Non si forma giudicato interno su una questione quando l'impugnazione principale rimette in discussione l'intero assetto decisorio della sentenza di primo grado.
  • Le questioni nuove in cassazione sono inammissibili se non risulta dagli atti, con specifica indicazione delle sedi processuali, che esse siano state dedotte nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

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