Sentenza n. 5737/2026 - Napoli, Sezione 6
per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio del Questore di Napoli sulla istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 17.04.2026 e per la condanna dell’amministrazione all’esibizione di copia dei documenti richiesti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di accesso agli atti della pratica di rilascio del permesso di soggiorno presentata il 17 aprile 2026
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e la condanna all'esibizione dei documenti relativi alla propria pratica di rilascio del permesso di soggiorno, deducendo che l'istanza di accesso del 17 aprile 2026 era rimasta senza riscontro oltre il termine di trenta giorni. Il ricorso è stato notificato e depositato il 20 maggio 2026. Il Ministero si è costituito eccependo la sopravvenuta carenza d'interesse, poiché nelle more la domanda di permesso di soggiorno era stata respinta. Alla camera di consiglio del 7 ottobre 2026 il difensore del ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse. Ha escluso la cessazione della materia del contendere, che presuppone il soddisfacimento della pretesa, rilevando che non risultava consegnata la documentazione richiesta. Ha tuttavia desunto dalla richiesta del difensore di dichiarare cessata la materia del contendere la perdita d'interesse a una pronuncia di merito. Le spese di giudizio sono state interamente compensate per la peculiarità della controversia. È stata accolta l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e liquidato al difensore un compenso di 800 euro, comprensivo delle spese generali, oltre IVA e CPA, a carico dello Stato.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
Il provvedimento non cita né applica espressamente questa normativa.
La controversia riguarda un'istanza di accesso, ma il testo non indica norme sostanziali in materia di accesso.
art. 82 d.P.R. 115/2002
Ritenuto – in merito alla istanza di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato – che sussistano i presupposti per il suo accoglimento avendo egli documentato i relativi presupposti e non risultando la domanda proposta manifestamente inammissibile o infondata;
L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è accordata perché il ricorrente ha documentato i presupposti richiesti e la domanda non risulta manifestamente inammissibile o infondata.
D.M. 147/2022
Ritenuto, si sensi degli artt. 82 del D.P.R. n. 115/2002 e del D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e della complessità della causa, che il compenso per il difensore possa essere liquidato in euro ottocento, comprensivo di spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A.;
La liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio tiene conto della natura e della complessità della causa; nel caso concreto è stata determinata in 800 euro, oltre IVA e CPA.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere presuppone che la pretesa azionata sia stata soddisfatta; se l'amministrazione non ha consegnato i documenti oggetto dell'istanza di accesso, tale presupposto non sussiste.
- La richiesta del ricorrente di dichiarare cessata la materia del contendere può essere valutata dal giudice come manifestazione della sopravvenuta perdita d'interesse alla pronuncia di merito e condurre all'improcedibilità, anche quando la pretesa sostanziale non risulta soddisfatta.
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