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Sentenza

Sentenza del 21/02/2018 n. 257 - Comm. Trib. Prov. Enna

Processo telematico - notifica del ricorso per via telematica effettuata anteriormente alla data di entrata in vigore del PTT - illegittimità - costituzione in giudizio dell'Ufficio - produce effetto sanante.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva notificato il ricorso esclusivamente per via telematica l’8 gennaio 2016, in un momento in cui, per la Regione Siciliana, il Processo Tributario Telematico non era ancora operativo né la notificazione telematica degli atti del contenzioso tributario era validamente prevista. La notifica era quindi originariamente illegittima o priva di efficacia secondo la disciplina temporale applicabile.

La decisione

La Commissione ha ritenuto che l’irregolarità della notificazione fosse sanata dalla costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate, avvenuta regolarmente e tempestivamente. In applicazione dell’art. 156 c.p.c., la costituzione della parte resistente ha dimostrato il raggiungimento dello scopo dell’atto, impedendo che l’irregolarità della notifica telematica determinasse l’inammissibilità del ricorso. La controversia è quindi proseguita senza che la notifica anticipata tramite PTT producesse conseguenze preclusive.

Norme richiamate

  • Art. 9, comma 1, lettera h), decreto legislativo n. 156/2016

    La disposizione ha introdotto l’art. 16-bis nel decreto legislativo n. 546/1992, disciplinando la possibilità di notificare telematicamente gli atti del contenzioso tributario a decorrere dal 1° gennaio 2017.

  • Art. 16-bis, decreto legislativo n. 546/1992

    La norma costituisce la base legislativa della notificazione telematica degli atti del processo tributario, la cui concreta operatività dipendeva anche dalla data di avvio del PTT nella singola regione. Per la Regione Siciliana, la validità effettiva è stata fissata al 15 luglio 2017.

  • Art. 156 codice di procedura civile

    La costituzione della parte destinataria della notifica sana il vizio dell’atto quando dimostra che l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo, ossia consentire la conoscenza della domanda e la partecipazione al giudizio.

Massime di principio

  • La notificazione telematica effettuata prima dell’entrata in vigore o dell’attivazione del Processo Tributario Telematico può essere formalmente irregolare o inefficace.
  • La costituzione tempestiva della parte destinataria può sanare il vizio della notifica, purché dimostri l’effettiva conoscenza dell’atto e non abbia compromesso il diritto di difesa.
  • La sanatoria opera in base al principio del raggiungimento dello scopo previsto dall’art. 156 c.p.c.; pertanto, non ogni irregolarità formale comporta automaticamente l’inammissibilità del ricorso.
  • Per valutare la validità di una notifica telematica occorre verificare sia la disciplina nazionale vigente sia la data di effettiva attivazione del PTT nella regione interessata.
  • La sanatoria non deve essere data per scontata se la parte destinataria non si costituisce, si costituisce tardivamente oppure dimostra un concreto pregiudizio al diritto di difesa.

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