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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27620/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il condannato, già destinatario di sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile per partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di cocaina e per alcuni reati-fine, propone ricorso straordinario per cassazione deducendo un errore di fatto della Corte di cassazione. Secondo la sua prospettazione, la Corte avrebbe sopravvalutato il suo apporto alla vita dell'associazione, senza considerare che il sodalizio avrebbe continuato a operare fino al 2024 anche dopo la sua uscita di scena e che i rapporti significativi da lui intrattenuti con un solo esponente sarebbero stati limitati al periodo giugno-luglio 2019. A sostegno richiama un precedente giurisprudenziale. La doglianza, in sostanza, mira a contestare l'interpretazione dei dati processuali e la valutazione già compiuta in sede di legittimità.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso straordinario perché fondato su un motivo non consentito. Richiama il principio per cui l'errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. deve consistere in una fuorviata rappresentazione percettiva, mentre quando la decisione di legittimità contiene anche una valutazione giuridica o interpretativa degli elementi di fatto si è al cospetto di un errore di giudizio, non deducibile con tale rimedio. Nel caso concreto la censura investe proprio la motivazione della sentenza di cassazione e l'interpretazione dei dati processuali, dunque è estranea al perimetro del ricorso straordinario. Conseguentemente il ricorrente viene condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    Il rimedio straordinario è esperibile solo per errore di fatto, non per errori di giudizio o per contestazioni sull'interpretazione dei dati processuali.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario per errore di fatto è deducibile solo l'errore meramente percettivo, cioè una falsa rappresentazione della realtà processuale, e non l'errore di giudizio derivante da valutazioni o interpretazioni della Corte.
  • Se la decisione di legittimità contiene un apprezzamento valutativo o giuridico degli elementi di fatto, la doglianza non rientra nell'ambito dell'art. 625-bis c.p.p. anche se presentata come errore di fatto.
  • Non è ammissibile utilizzare il ricorso straordinario per rimettere in discussione la lettura dei dati processuali già effettuata in cassazione o per contestare, in sostanza, il merito della motivazione.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione del rimedio, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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