Cassazione Penale, Ordinanza n. 16937/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parti civili)
La controversia
Il provvedimento riguarda esclusivamente la correzione di un errore materiale contenuto nella precedente sentenza della Corte di Cassazione del 1 ottobre 2024. In quella sentenza i ricorsi proposti da due imputati erano stati dichiarati inammissibili, ma nel testo motivazionale e nel dispositivo era stata omessa la statuizione sulle spese processuali dovute alle parti civili costituite, presenti all'udienza e difese dai rispettivi avvocati, che avevano depositato memorie conclusive e note spese. Il procedimento di correzione mira quindi a integrare la decisione con la condanna degli imputati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di rappresentanza e assistenza delle parti civili, con specifica liquidazione degli importi. Non sono dedotti motivi di ricorso autonomi in questa ordinanza, che non decide sul merito dei reati ma solo sulla rettifica dell'omissione.
La decisione
La Corte dispone la correzione dell'errore materiale nella motivazione e nel dispositivo della sentenza n. 47606/24, inserendo la statuizione mancante sulle spese in favore delle parti civili. Viene quindi aggiunta la condanna degli imputati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di rappresentanza e assistenza sostenute nel grado dalle parti civili Mezzaroma Barbara e FAI - Federazione delle Associazioni Antiracket e Antiusura Italiane, liquidate rispettivamente in euro 3.686,00 oltre accessori di legge e in euro 1.844,00 oltre accessori di legge. La cancelleria è incaricata degli adempimenti conseguenti.
Massime di principio
- L'omissione nel dispositivo o nella motivazione della statuizione sulle spese processuali dovute alle parti civili, quando risultino ritualmente costituite e abbiano concluso nel giudizio, integra un errore materiale emendabile con ordinanza di correzione.
- La correzione dell'errore materiale può riguardare sia il dispositivo sia la parte motivazionale della decisione, quando l'omissione sia meramente formale e la volontà decisoria della Corte sia ricostruibile dal contenuto del provvedimento.
- Nel giudizio di legittimità, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi non esclude la condanna degli imputati al pagamento delle spese di rappresentanza e assistenza sostenute dalle parti civili costituite.
- La correzione non incide sul merito della decisione già resa, ma si limita a reintegrare una statuizione accessoria omessa per errore materiale.
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