Sentenza del 19/03/2019 n. 1640 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Principio di soccombenza - Spese giudiziali compensate senza reciproca soccombenza - Legittime solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni motivate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la corretta regolazione delle spese processuali. Il principio di soccombenza impone che la parte che ha dato causa al processo e che risulta sconfitta rimborsi le spese alla parte vittoriosa. La compensazione delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, è ammessa soltanto quando ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate e motivate nella sentenza.
La decisione
La sentenza afferma che la parte soccombente deve essere condannata al rimborso delle spese di giudizio, liquidate dal giudice. La compensazione non può essere disposta in modo immotivato o per la sola complessità della controversia: è legittima soltanto se non vi è un vincitore totale oppure se, pur essendovi una vittoria integrale, la resistenza della controparte era giustificata da circostanze particolari e tali ragioni sono specificamente esplicitate nella motivazione.
Norme richiamate
Costituzione, art. 24
Il diritto di difesa comprende anche la tutela effettiva della parte vittoriosa, che non dovrebbe subire un ingiustificato pregiudizio patrimoniale per aver dovuto promuovere o resistere a un giudizio.
Costituzione, art. 111
Il principio del giusto processo è richiamato per sostenere che la parte vittoriosa non deve essere gravata delle spese causate dalla condotta processuale della parte soccombente.
Codice di procedura civile, art. 92
La compensazione delle spese, quando non vi è reciproca soccombenza, è consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione della decisione.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15
Nel processo tributario disciplina la condanna alle spese e la loro eventuale compensazione, secondo il principio per cui la parte soccombente deve rifondere le spese salvo i presupposti motivati di deroga.
Massime di principio
- In una controversia, di regola, chi perde deve rimborsare le spese alla parte vittoriosa, in applicazione del principio di soccombenza e di causalità.
- La compensazione delle spese non può essere disposta automaticamente né con una motivazione generica: devono essere indicate ragioni gravi, eccezionali e concretamente riferite al caso.
- La compensazione può essere giustificata quando entrambe le parti risultano parzialmente soccombenti oppure quando, pur avendo una parte vinto integralmente, la difesa della controparte era obiettivamente giustificata da circostanze particolari.
- Una decisione che compensa le spese senza reciproca soccombenza e senza motivazione specifica è esposta a censura, perché trasferisce sul vincitore il costo della tutela giudiziaria ottenuta.
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