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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19463/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'indagato ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di riesame della misura cautelare (custodia in carcere) contestando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per traffico di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990) aggravato dall'art. 416-bis.1 cod. pen. Le censure si sono concentrate sull'interpretazione delle intercettazioni (in particolare le progr. 1092 e 1093 del 1 luglio 2020) e sulla presunta travisazione delle stesse da parte del Tribunale (ad es. l'espressione "a loro teniamoceli stretti" ritenuta dal giudice riferibile ai fratelli De Vita). Inoltre il ricorrente ha contestato l'applicazione dell'aggravante mafiosa senza aver accertato la consapevolezza dell'indagato circa l'appartenenza di terzi a Cosa Nostra e ha chiesto la riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità (art. 73, comma 5). Ha infine censurato la motivazione sulle esigenze cautelari e sull'applicazione dell'art. 275, comma 3 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze del ricorrente attengono alla valutazione di fatto e all'interpretazione delle intercettazioni, materie riservate al giudice di merito e sindacabili in sede di legittimità solo in presenza di manifesta illogicità o violazione di legge, non dimostrata. La Corte ha giudicato la motivazione del Tribunale coerente e non manifestamente illogica: il Tribunale aveva fornito plausibile interpretazione delle conversazioni, aveva ritenuto che le quantità fossero non irrilevanti e aveva collegato l'attività a più soggetti con contatti in articolazioni territoriali di Cosa Nostra, dando così base all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha confermato che l'indagato risultava gravato da precedenti (anche specifici e infraquinquennali) e inserito in ambienti dediti al traffico, non emersa prova capace di vincere la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere (art. 275, comma 3 c.p.p.). Per effetto di ciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Art. 73, comma 1 inquadrante il reato di traffico di sostanze stupefacenti; il Tribunale ha ritenuto provata la cessione e la detenzione di quantitativi tali da escludere la lieve entità ai sensi del comma 5, sulla base delle conversazioni intercettate e della loro interpretazione

  • codice penale, art. 416-bis.1

    Aggravante prevista quando il reato di stupefacenti è commesso avvalendosi delle condizioni previste o per agevolare l'associazione mafiosa. La Corte ha ritenuto che i collegamenti tra i soggetti coinvolti e diverse articolazioni di Cosa Nostra offrivano base sufficiente per l'applicazione dell'aggravante

  • codice di procedura penale, art. 275

    Previsione della presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere; il Tribunale ha ritenuto che non sussistessero elementi idonei a vincere tale presunzione, considerati i precedenti e l'inserimento in ambienti di traffico

Massime di principio

  • Le critiche all'interpretazione delle intercettazioni costituiscono tipicamente valutazioni di fatto riservate al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non per manifesta illogicità o violazione di norme specifiche
  • Per contestare l'applicazione dell'aggravante mafiosa è necessario non solo negare correlazioni apparenti, ma dimostrare l'assenza di qualsiasi fondamento probatorio che leghi l'imputato a soggetti o contesti mafiosi o l'assenza di elementi che giustifichino l'interpretazione data dal giudice
  • La possibilità di riqualificazione del fatto in termini di lieve entità (art. 73, comma 5) richiede elementi probatori chiari circa la natura e la esiguità delle quantità; mere richieste di rivalutazione non superano il divieto di sindacare meramente le risultanze di fatto in sede di legittimità
  • Nelle impugnazioni avverso misure cautelari, l'attacco deve mirare a violazioni di legge o alla manifesta illogicità della motivazione; le sole divergenze di valutazione probatoria sono inammissibili
  • Pregresse condanne specifiche e l'inserimento in contesti notoriamente dediti al traffico di stupefacenti rafforzano l'adeguatezza della custodia cautelare e rendono più difficile per la difesa ottenere il riesame in sede superiore senza evidenze nuove e concrete

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