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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-410/26

__[no-tr-for:ord-t]__ of 14 August 2026. — UM v Council of the European Union. — Interim relief – Common foreign and security policy – Restrictive measures taken in view of the military aggression against Ukraine – No need to adjudicate. — Case T-410/26 R

Giurisprudenza europea62026TO0410

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Vicepresidente del Tribunale ha dichiarato che non vi era più luogo a statuire sull’istanza di provvedimenti provvisori presentata da UM contro l’inclusione nelle liste UE delle misure restrittive relative alla situazione in Ucraina. La sopravvenuta adozione di atti modificativi del Consiglio ha infatti eliminato il nome del ricorrente dalle liste controverse, facendo venir meno l’interesse alla tutela cautelare. Le spese sono state riservate.

Procedimento cautelare divenuto privo di oggetto a seguito della cancellazione del ricorrente dalle liste di misure restrittive UE contro la Russia.

La questione giuridica

Se l’istanza di provvedimenti provvisori proposta ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE fosse ancora meritevole di decisione dopo l’adozione di atti del Consiglio che hanno cancellato il nome del ricorrente dalle liste soggette a misure restrittive, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse.

Principio di diritto

Quando, nel corso del procedimento cautelare, il Consiglio adotta atti che cancellano il nominativo del richiedente dalle liste di misure restrittive impugnate, l’istanza di sospensione diviene priva di oggetto e non vi è più luogo a statuire; le spese restano riservate alla decisione sul merito.

Norme richiamate

  • Articoli 278 e 279 TFUE
  • Articolo 130(2) del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 158(5) del regolamento di procedura del Tribunale
  • Decisione 2014/512/PESC
  • Regolamento (UE) n. 833/2014
  • Decisione (PESC) 2026/508
  • Regolamento (UE) 2026/506
  • Decisione (PESC) 2026/1849
  • Regolamento (UE) 2026/1848

Procedimento cautelare divenuto privo di oggetto per cancellazione dalle liste restrittive

Il Vicepresidente del Tribunale dell’Unione europea si pronuncia in un procedimento sommario avviato da UM ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE. L’istanza riguardava la sospensione dell’efficacia di atti del Consiglio adottati nell’ambito delle misure restrittive connesse alle azioni della Russia in Ucraina, nella parte in cui tali atti riguardavano il ricorrente.

Fatti e svolgimento del procedimento

UM era stato inserito, con effetto dal 14 maggio 2026, negli elenchi di persone giuridiche, entità o organismi soggetti a misure restrittive contenuti nell’allegato XVIII della decisione 2014/512/PESC, come modificata, e nell’allegato XLIV del regolamento (UE) n. 833/2014, come modificato. Il 1° luglio 2026 UM ha proposto un ricorso per annullamento degli atti impugnati. Il 3 luglio 2026 ha poi depositato un’istanza separata per ottenere misure provvisorie. Il Consiglio, nelle proprie osservazioni del 16 luglio 2026, ha chiesto il rigetto dell’istanza cautelare.

Sopravvenienza che incide sull’interesse a statuire

Il 23 luglio 2026 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2026/1849 e il regolamento (UE) 2026/1848, atti modificativi che hanno cancellato il nome di UM dalle liste controverse. Il Consiglio ha quindi informato il Tribunale che, alla luce di tale evoluzione, l’istanza cautelare era divenuta priva di oggetto e non vi era più luogo a statuire. UM ha condiviso questa conclusione nelle proprie osservazioni del 28 luglio 2026.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale richiama l’articolo 130(2) del regolamento di procedura, che consente di dichiarare che la domanda è divenuta priva di oggetto e che non occorre più statuire. Applicando tale disposizione al caso concreto, rileva che la pubblicazione degli atti modificativi, avendo eliminato il nome del ricorrente dalle liste soggette a misure restrittive, ha fatto venir meno l’oggetto della domanda cautelare. Di conseguenza, non sussiste più alcuna necessità di decidere sulla sospensione richiesta.

Spese

In applicazione dell’articolo 158(5) del regolamento di procedura, il Tribunale dispone che le spese siano riservate alla decisione sul merito della causa principale.

Dispositivo

Il Tribunale dichiara che non vi è più luogo a statuire sull’istanza di provvedimenti provvisori e riserva le spese.

Principio affermato

In materia di misure restrittive, se nel corso del procedimento cautelare l’atto sopravvenuto del Consiglio elimina il soggetto interessato dalle liste impugnate, la domanda di sospensione dell’esecuzione diviene priva di oggetto e deve essere dichiarata improcedibile o priva di luogo a statuire, con riserva delle spese fino alla decisione sul merito.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comuneprocedimenti cautelaricarenza di oggetto del ricorso

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