Tribunale, Ordinanza T-310/26
Order of the President of the General Court of 12 August 2026. — TB v European Border and Coast Guard Agency. — Application for interim measures – Civil service – Member of the temporary staff – Fixed-term contract – Termination of the contract – Application for suspension of operation and interim measures – Lack of urgency. — Case T-310/26 R
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Presidente del Tribunale ha respinto la domanda di sospensione della decisione con cui Frontex aveva risolto il contratto di un membro del personale temporaneo, nonché la richiesta di reintegro provvisorio. La decisione si fonda esclusivamente sul difetto di urgenza, poiché il ricorrente non ha provato in modo sufficientemente preciso un danno serio e irreparabile. Le allegazioni di difficoltà finanziarie e di peggioramento della salute non erano adeguatamente documentate.
Domanda di sospensione dell’efficacia e di misure provvisorie proposta da un membro del personale temporaneo di Frontex licenziato: il Presidente del Tribunale respinge per difetto di urgenza.
La questione giuridica
Se, ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE e dell’articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale, debbano essere sospesi gli effetti della decisione di Frontex che risolve il contratto di lavoro del ricorrente e disposto il suo reintegro provvisorio, in presenza di asseriti danni finanziari e alla salute; in particolare, se tali pregiudizi siano sufficientemente seri e irreparabili da integrare il requisito dell’urgenza.
Principio di diritto
La domanda di misure provvisorie va respinta quando il richiedente non dimostra, con elementi specifici e documentati, che l’esecuzione dell’atto impugnato gli arrechi un danno serio e irreparabile prima della decisione sul merito. Il pregiudizio meramente patrimoniale, salvo circostanze eccezionali che mettano a rischio la sopravvivenza finanziaria del richiedente, non integra di regola l’urgenza; nel caso di specie, né le allegazioni sulla situazione economica né quelle relative alla salute e alla copertura assicurativa hanno consentito di accertare un danno irreparabile, sicché la sospensione e il reintegro provvisorio sono stati negati senza esaminare il fumus boni iuris o il bilanciamento degli interessi.
Norme richiamate
- Articolo 278 TFUE
- Articolo 279 TFUE
- Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari dell’Unione europea
Sospensione della decisione di Frontex che risolve il contratto di un membro del personale temporaneo
La pronuncia riguarda un procedimento sommario dinanzi al Presidente del Tribunale, proposto da un membro del personale temporaneo di Frontex contro la decisione dell’agenzia di risolvere il suo contratto a tempo determinato. Il ricorrente chiedeva sia la sospensione dell’efficacia della decisione sia il suo reintegro provvisorio nelle precedenti funzioni in attesa dell’esito del ricorso principale.
Fatti e procedimento principale
TB era stato assunto da Frontex il 16 giugno 2020 con un contratto quinquennale, successivamente rinnovato per un ulteriore periodo di cinque anni con scadenza al 15 giugno 2030. Nel dicembre 2025 Frontex lo informava dell’intenzione di risolvere il rapporto per il mancato obbligo di disclosure di procedimenti giudiziari pendenti prima e durante l’impiego, ritenendo che tale omissione avesse compromesso il rapporto di fiducia e potuto arrecare danno reputazionale e perdita di fiducia pubblica all’agenzia.
Dopo aver ricevuto le osservazioni dell’interessato, Frontex adottava la decisione impugnata, con preavviso di due mesi. Il 4 maggio 2026 TB presentava un reclamo amministrativo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari dell’Unione europea; il 22 maggio 2026 proponeva il ricorso di annullamento e, con atto separato dello stesso giorno, l’istanza di misure provvisorie.
Domande formulate nell’istanza cautelare
Il ricorrente chiedeva al Presidente del Tribunale di:
- sospendere l’esecuzione della decisione di risoluzione del contratto;
- ordinare, a titolo provvisorio, il reintegro nel posto e nelle funzioni precedenti;
- porre le spese a carico di Frontex.
Frontex chiedeva il rigetto della domanda e la condanna alle spese.
Quadro normativo applicato
Il Presidente richiama il sistema degli articoli 278 e 279 TFUE, letti con l’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, nonché l’articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale. Viene ricordato che l’azione davanti al giudice dell’Unione non ha effetto sospensivo, poiché gli atti delle istituzioni si presumono legittimi, e che la sospensione o le altre misure provvisorie possono essere concesse solo eccezionalmente.
Criteri per la concessione delle misure provvisorie
La Corte ribadisce che il richiedente deve dimostrare cumulativamente:
- un fumus boni iuris, cioè la fondatezza, almeno prima facie, delle censure;
- l’urgenza, nel senso che senza la misura egli subirebbe un danno grave e irreparabile prima della decisione nel merito;
- ove necessario, il bilanciamento degli interessi.
Il giudice dell’urgenza dispone di ampia discrezionalità nell’ordine di esame dei requisiti e può respingere l’istanza se anche uno solo di essi difetta.
Valutazione dell’urgenza: il danno finanziario
Il ricorrente sosteneva che la sospensione e il reintegro erano necessari per preservare il proprio benessere economico, affermando di essere un pensionato di polizia impossibilitato a rientrare in servizio e di percepire una pensione insufficiente a coprire i debiti e le spese essenziali. A sostegno produceva un contratto di prestito personale con il coniuge, con rate mensili di circa 750 euro e scadenza nel 2031.
Il Presidente ricorda il principio secondo cui il danno puramente patrimoniale non è, di regola, irreparabile, salvo circostanze eccezionali in cui il richiedente rischi di compromettere la propria sopravvivenza finanziaria o la capacità di far fronte ai bisogni essenziali. Tuttavia, per verificare tale ipotesi è necessario un quadro probatorio preciso e completo della situazione economica del richiedente.
Nel caso concreto, la documentazione prodotta era ritenuta insufficiente: le sole allegazioni del ricorrente e il singolo contratto di prestito non consentivano di ricostruire in modo accurato e complessivo la sua posizione finanziaria. Di conseguenza, non era possibile accertare che il pregiudizio allegato fosse serio e irreparabile.
Valutazione dell’urgenza: il danno alla salute
Il ricorrente invocava anche un rischio di peggioramento dello stato di salute, derivante dalla perdita della copertura sanitaria e dall’incapacità di sostenere le spese mediche.
Il Presidente osserva, però, che il ricorrente non aveva dimostrato né la propria asserita incapacità finanziaria nei termini richiesti dalla giurisprudenza né il venir meno di qualsiasi copertura assicurativa sanitaria a seguito della cessazione del contratto. Anche sotto questo profilo, quindi, il danno prospettato non risultava adeguatamente provato come serio e irreparabile.
Decisione e dispositivo
Poiché la condizione dell’urgenza non era soddisfatta, l’istanza cautelare è stata respinta senza che fosse necessario esaminare il fumus boni iuris o procedere al bilanciamento degli interessi. Ai sensi dell’articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura, le spese sono state riservate.
Principio affermato
La pronuncia conferma che, nei procedimenti cautelari dinanzi al Tribunale, il richiedente deve fornire elementi concreti e documentati idonei a dimostrare un danno serio e irreparabile; in difetto, la domanda è rigettata anche se le censure sul merito non vengono esaminate. Il mero richiamo a difficoltà economiche o a possibili ripercussioni sulla salute non basta, se non è provato in modo rigoroso il nesso tra la cessazione del rapporto e un pregiudizio irreparabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 14 ago 2026Tribunale, Ordinanza T-410/26
- Sentenza · 22 lug 2026Tribunale, Ordinanza T-17/26
- Sentenza · 20 lug 2026Tribunale, Ordinanza T-335/26
- Sentenza · 17 lug 2026Tribunale, Ordinanza T-24/26
- Sentenza · 16 lug 2026Corte di giustizia, Ordinanza C-67/26
- Sentenza · 15 lug 2026Corte di giustizia, Ordinanza C-13/26
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →