Corte di giustizia, Ordinanza C-67/26
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 16 luglio 2026. — Napag Italia S.r.l. contro Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Mancata attuazione del diritto dell’Unione – Manifesta incompetenza della Corte. — Causa C-67/26
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha dichiarato la propria manifesta incompetenza a pronunciarsi sulla compatibilità con la Carta di una sanzione tributaria italiana per operazioni inesistenti indicate in dichiarazione dei redditi. La controversia riguardava l’imposta sul reddito e non l’IVA, e non era collegata all’attuazione del diritto dell’Unione. Di conseguenza, la Carta non era applicabile e la domanda pregiudiziale non poteva essere esaminata nel merito.
Rinvio pregiudiziale in materia tributaria: la Carta dei diritti fondamentali non si applica a una sanzione per imposta sul reddito non collegata all’attuazione del diritto dell’Unione, con conseguente manifesta incompetenza della Corte.
La questione giuridica
Se l’articolo 49, paragrafo 3, della Carta, letto alla luce del principio di proporzionalità, osti a una normativa nazionale che prevede una sanzione pecuniaria fissa, dal 25% al 50%, per l’indicazione in dichiarazione dei redditi di costi relativi a operazioni inesistenti, senza consentire al giudice di eliminare o ridurre la sanzione in presenza di una manifesta sproporzione rispetto alla gravità della violazione o al danno arrecato.
Principio di diritto
La Corte non è competente a rispondere alla questione pregiudiziale quando la controversia principale riguarda esclusivamente una sanzione irrogata in materia di imposta sul reddito, fondata su una disciplina nazionale non riconducibile all’attuazione del diritto dell’Unione: la sola invocazione dell’articolo 49, paragrafo 3, della Carta non basta a radicare la competenza della Corte. Poiché nel caso di specie non emerge alcun nesso tra la sanzione contestata e una norma UE attuata dallo Stato membro, la domanda è stata dichiarata irricevibile per manifesta incompetenza ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 325 TFUE
- Articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 16/2012
- Decreto legislativo n. 472/1997
Rinvio pregiudiziale in materia di sanzione tributaria per operazioni inesistenti
La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia in sede di rinvio pregiudiziale, resa dall’Ottava Sezione ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura. Il giudice del rinvio era la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, investita di una controversia tra Napag Italia S.r.l., in liquidazione, e l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio, relativa a una sanzione pecuniaria in materia di imposte sui redditi.
Fatti e procedimento principale
Napag, società operante nel commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi, era stata destinataria di una verifica fiscale per gli anni 2015-2017. L’amministrazione tributaria aveva ritenuto inesistenti due operazioni indicate nella dichiarazione dei redditi 2017: l’acquisto di petrolio da una società iraniana e la successiva rivendita alla società turca indicata nel provvedimento. Sulla base dell’articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 16/2012, era stata applicata una sanzione pari al 25% dei costi relativi alle fatture contestate, per un importo molto elevato.
La società aveva impugnato la sanzione, ma il ricorso era stato respinto in primo grado. Nel giudizio di appello, il giudice del rinvio ha dubitato della compatibilità della normativa nazionale con l’articolo 49, paragrafo 3, della Carta, poiché la sanzione appariva rigida, automatica e non modulabile dal giudice neppure in presenza di una manifesta sproporzione.
Normativa rilevante
La Corte richiama l’articolo 49, paragrafo 3, della Carta, secondo cui le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato, e l’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, che ne limita l’applicazione agli Stati membri soltanto quando attuano il diritto dell’Unione.
Sul piano nazionale, la disposizione centrale è l’articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 16/2012, che prevede, per l’indicazione in dichiarazione di costi relativi a operazioni non effettivamente realizzate, una sanzione amministrativa dal 25% al 50% dell’ammontare dei costi stessi, senza applicazione di alcune regole generali di riduzione previste dal decreto legislativo n. 472/1997.
Questione sottoposta alla Corte
Il giudice nazionale ha chiesto, in sostanza, se l’articolo 49, paragrafo 3, della Carta, letto alla luce del principio di proporzionalità, osti a una disciplina che impone una sanzione fissa e proporzionale senza consentire al giudice di ridurla o eliminarla in casi eccezionali di manifesta sproporzione rispetto alla gravità della violazione o al danno provocato.
Ragionamento della Corte: assenza di nesso con il diritto dell’Unione
La Corte non entra nel merito della proporzionalità della sanzione, ma verifica preliminarmente se la Carta sia applicabile. Ricorda che, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, i diritti fondamentali dell’Unione vincolano gli Stati membri solo quando essi attuano il diritto dell’Unione, e che, al di fuori di tali situazioni, la Corte non è competente.
Nel caso concreto, la domanda di rinvio non indicava alcuna norma dell’Unione effettivamente applicabile alla controversia. La lite riguardava l’imposta sul reddito e non l’IVA; pertanto, la direttiva 2006/112/CE sul sistema comune dell’IVA non era pertinente. Inoltre, non risultava che la norma nazionale sanzionatoria costituisse attuazione di una disciplina adottata sul fondamento dell’articolo 325 TFUE per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
Decisione
Alla luce di tali elementi, la Corte ha dichiarato, in applicazione dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, di essere manifestamente incompetente a rispondere alla questione pregiudiziale.
Effetti pratici della pronuncia
La Corte non si pronuncia sulla legittimità, sotto il profilo della Carta, della sanzione tributaria italiana contestata. Il giudice nazionale dovrà quindi risolvere la controversia secondo il diritto interno e, se del caso, alla luce dei soli parametri costituzionali o nazionali pertinenti, poiché la vicenda non rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione.
Principio affermato
La Carta dei diritti fondamentali non si applica, e la Corte non è competente in sede pregiudiziale, quando la controversia principale riguarda una sanzione tributaria nazionale priva di un nesso dimostrato con l’attuazione del diritto dell’Unione; la mera evocazione dell’articolo 49, paragrafo 3, della Carta non è sufficiente a fondare la competenza della Corte.
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