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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-24/26

Ordinanza del Tribunale (Decima Sezione) del 17 luglio 2026. — Alfio Cerami contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura – Inosservanza dei requisiti di forma – Ricorso manifestamente irricevibile – Domanda di ammissione al gratuito patrocinio. — Causa T-24/26

Giurisprudenza europea62026TO0024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto come manifestamente irricevibile il ricorso di un candidato escluso da un concorso EPSO, ritenendo che l'atto introduttivo non contenesse motivi e argomenti esposti in modo sufficientemente chiaro, preciso e strutturato. Ha inoltre confermato che la comunicazione dei punteggi assegnati in sede di concorso costituisce motivazione sufficiente e ha negato il gratuito patrocinio, oltre a condannare il ricorrente alle spese.

Ricorso in materia di funzione pubblica contro l'esclusione da un concorso UE, dichiarato manifestamente irricevibile per difetto dei requisiti formali dell'atto introduttivo e con conseguente rigetto della domanda di gratuito patrocinio.

La questione giuridica

Se un ricorso ex articolo 270 TFUE contro l'esclusione da un concorso generale dell'Unione sia ricevibile quando l'atto introduttivo non espone in modo chiaro, coerente e sufficientemente strutturato i motivi e gli argomenti, ma si limita a contestazioni generiche sul punteggio, sulla motivazione e su asserite discriminazioni algoritmiche; e, conseguentemente, se possa essere accolto il gratuito patrocinio richiesto per un'azione manifestamente irricevibile.

Principio di diritto

Il Tribunale ribadisce che, ai sensi dell'articolo 76, lettera d), del suo regolamento di procedura, il ricorso deve contenere in modo chiaro, preciso e coerente l'oggetto della controversia, i motivi e gli argomenti, senza che il giudice debba ricostruirli dagli allegati; se tale onere non è rispettato, il ricorso può essere dichiarato manifestamente irricevibile nel suo insieme. Nel contesto di un concorso, la semplice comunicazione dei punteggi conseguiti è una motivazione sufficiente della decisione di esclusione, e la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta quando l'azione per la quale è richiesta appare manifestamente irricevibile.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 15 TFUE
  • Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 146, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 147 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea

Ricorso per l'annullamento dell'esclusione da un concorso UE

Si tratta di un'ordinanza del Tribunale dell'Unione europea, resa in materia di funzione pubblica, nell'ambito di un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un candidato escluso da un concorso generale EPSO per amministratori nel settore della gestione delle crisi. Il giudice ha statuito sulla sola base della fase scritta, accogliendo l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione.

Fatti e procedimento principale

La Commissione aveva pubblicato il bando di concorso il 27 luglio 2023. Il ricorrente aveva presentato la candidatura nel giugno 2024 e sostenuto le prove online nel gennaio 2025. Con decisione del 31 luglio 2025, la Commissione lo aveva informato di non aver superato le prove di ragionamento verbale, numerico e astratto; di conseguenza, non erano stati esaminati il test a scelta multipla e lo studio di caso.

Il ricorrente aveva presentato reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari. La Commissione lo aveva respinto come inammissibile, ritenendo che non fosse esposto alcun motivo giuridico in modo sufficientemente chiaro, intelligibile e coerente.

Domande del ricorrente

Il ricorrente chiedeva l'annullamento della decisione di esclusione e, per quanto necessario, della decisione di rigetto del reclamo, nonché la sua iscrizione nell'elenco dei vincitori o, in subordine, nell'elenco di riserva del concorso. La Commissione chiedeva il rigetto del ricorso in quanto manifestamente irricevibile e la condanna alle spese.

Sull'oggetto del ricorso e sulla decisione di rigetto del reclamo

Il Tribunale ricorda che, quando la decisione di rigetto del reclamo non ha contenuto autonomo, il ricorso formalmente diretto contro di essa va inteso come diretto contro l'atto originario contestato. Nel caso di specie, la decisione di rigetto del reclamo era mera conferma della decisione di esclusione; pertanto, il controllo giurisdizionale doveva concentrarsi sulla decisione impugnata, tenendo conto anche della motivazione contenuta nel rigetto del reclamo.

Requisiti formali dell'atto introduttivo

Il giudice richiama l'articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale tramite l'articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura. L'atto introduttivo deve indicare oggetto della controversia, motivi e argomenti, con esposizione sommaria sufficientemente chiara e precisa da consentire alla convenuta di difendersi e al Tribunale di esercitare il controllo giurisdizionale senza ulteriori informazioni.

Il Tribunale sottolinea inoltre che gli elementi essenziali di fatto e di diritto devono emergere in modo coerente e comprensibile dal testo del ricorso; non spetta al giudice ricostruire la struttura dell'argomentazione attingendo agli allegati, che hanno funzione soltanto probatoria e strumentale. In caso di mancato rispetto di tali requisiti, il ricorso può essere dichiarato manifestamente irricevibile nel suo insieme.

Ragionamento del Tribunale sulla carenza di specificità del ricorso

Nel merito della ricevibilità, il Tribunale osserva anzitutto che il ricorrente si limita a contestare il fatto che la Commissione abbia comunicato i punteggi ottenuti, senza spiegare perché tale comunicazione non costituisse motivazione sufficiente né quale ulteriore ragionamento sarebbe stato dovuto.

Il Tribunale evidenzia che, secondo una giurisprudenza costante, nei concorsi UE la segretezza dei lavori della commissione giudicatrice comporta che la comunicazione dei punteggi ottenuti nelle varie prove costituisce di per sé motivazione sufficiente; la commissione non è tenuta a indicare quali risposte siano state giudicate insufficienti né perché.

In secondo luogo, il ricorrente si era limitato ad affermare che il rigetto del reclamo era privo di una risposta motivata e dettagliata, ma senza individuare in modo chiaro le censure dedotte nel reclamo. Il riferimento generico a espressioni quali "discriminazione algoritmica", "mancanza di trasparenza", "favoritismo istituzionale" e "assenza di supervisione umana" non era sufficiente, soprattutto perché rinviava complessivamente a un allegato senza che l'atto introduttivo contenesse gli elementi essenziali della doglianza.

Il Tribunale aggiunge che il ricorrente non aveva chiarito perché la motivazione della Commissione, fondata sull'inammissibilità del reclamo per insufficiente chiarezza e struttura, non fosse adeguata. Né risultava spiegato in che modo gli articoli 41 della Carta e 15 TFUE fossero stati violati dai comportamenti contestati.

Infine, i richiami giurisprudenziali inseriti nell'atto introduttivo erano ritenuti vaghi, imprecisi o non pertinenti al caso concreto.

Decisione sul ricorso e sul gratuito patrocinio

Constatato il difetto dei requisiti formali dell'atto introduttivo, il Tribunale respinge il ricorso in quanto manifestamente irricevibile. Di conseguenza, respinge anche la domanda di ammissione al gratuito patrocinio, poiché l'articolo 146, paragrafo 2, del regolamento di procedura preclude il beneficio quando l'azione per la quale è richiesto appare manifestamente irricevibile.

Spese e principio finale

Il ricorrente, risultato soccombente, è condannato alle spese ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura. La pronuncia conferma quindi che, nei ricorsi in materia di concorsi della funzione pubblica, la mera evocazione di possibili criticità del processo valutativo non basta: occorre un'argomentazione giuridica compiuta, autonoma e intellegibile nel corpo del ricorso.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica europeaconcorsi pubblici uericevibilità del ricorsomotivazione degli atti amministrativigratuito patrocinio

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