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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-34/26

Ordinanza del Tribunale (Decima Sezione) del 10 settembre 2026. — Alfio Cerami contro Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. — Funzione pubblica – Ricorso manifestamente infondato in diritto – Manifesta incompetenza del Tribunale – Domanda di ammissione al gratuito patrocinio. — Causa T-34/26

Giurisprudenza europea62026TO0034

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di un candidato escluso da un concorso dell’AMLA dopo non aver potuto partecipare alla prova scritta per problemi tecnici. Ha ritenuto sufficiente la motivazione dell’AMLA, che aveva attribuito le difficoltà alla configurazione locale del dispositivo del candidato e aveva escluso la ripetizione della prova o un test alternativo. Le domande dirette a ottenere l’inserimento in graduatoria o una nuova prova sono state respinte per manifesta incompetenza del Tribunale; è stata inoltre respinta la domanda di gratuito patrocinio e il ricorrente è stato condannato alle spese.

Ricorso in materia di concorso dell’AMLA: motivazione sufficiente dell’esclusione per problemi tecnici e incompetenza del Tribunale a imporre l’inserimento in graduatoria o la ripetizione delle prove

La questione giuridica

Se l’AMLA abbia violato l’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 296, secondo comma, TFUE respingendo la richiesta del candidato di ripetere la prova scritta o svolgere una valutazione alternativa dopo problemi tecnici; se il Tribunale sia competente, nell’ambito di un ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 91 dello Statuto dei funzionari, a ordinare l’inserimento del ricorrente nell’elenco dei vincitori o dei candidati selezionati oppure a imporre una nuova sessione d’esame o un colloquio sostitutivo; se il ricorrente possa beneficiare del gratuito patrocinio nonostante la manifesta infondatezza o incompetenza del ricorso.

Principio di diritto

Una decisione di un’agenzia dell’Unione che esclude un candidato da una prova svolta mediante piattaforma informatica è sufficientemente motivata quando indica i requisiti tecnici applicabili, precisa che le difficoltà sono riconducibili alla configurazione locale del dispositivo del candidato e chiarisce, anche alla luce del reclamo, perché non sia possibile ripetere la prova o svolgere un test alternativo; non è necessario confutare analiticamente ogni argomento quando il contesto e le ragioni essenziali risultano comprensibili. Nell’ambito del controllo di legittimità fondato sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 91 dello Statuto dei funzionari, il Tribunale non è competente a rivolgere ingiunzioni alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell’Unione, né quindi a ordinare l’inserimento del candidato in una graduatoria o la convocazione a una nuova prova. Un ricorso in parte manifestamente infondato e in parte diretto a un giudice manifestamente incompetente giustifica inoltre il rigetto della domanda di gratuito patrocinio.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 296, secondo comma, TFUE
  • Articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 146, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 147 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Ricorso contro l’esclusione da un concorso dell’AMLA

L’ordinanza riguarda un ricorso in materia di funzione pubblica dell’Unione, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE da Alfio Cerami contro l’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA). Il ricorrente contestava la propria esclusione dal concorso AMLA/TA/2025/10, chiedendo anche di essere inserito negli elenchi dei candidati vincitori o selezionati oppure, in subordine, di poter sostenere una nuova prova o un colloquio sostitutivo.

Fatti e procedimento amministrativo

Il 3 settembre 2025 l’AMLA aveva pubblicato il bando del concorso, articolato in una prova scritta e, per i candidati con i punteggi più elevati, in un colloquio con la commissione. Sulla base delle prove doveva essere redatto un elenco di riserva di 60 candidati.

Il ricorrente era stato convocato alla prova scritta del 16 ottobre 2025, ma non aveva potuto parteciparvi a causa di problemi tecnici. L’AMLA lo aveva escluso ritenendo che, secondo la guida per i candidati, ciascun partecipante dovesse verificare preventivamente la disponibilità di una connessione Internet e di un dispositivo compatibile con la piattaforma d’esame. Secondo l’Autorità, le difficoltà erano imputabili alla configurazione locale del dispositivo del ricorrente e ricadevano quindi nella sua responsabilità.

Nel reclamo del 31 ottobre 2025, il ricorrente aveva sostenuto di aver acquistato un nuovo dispositivo e di aver seguito tutte le istruzioni tecniche del prestatore di servizi. Aveva inoltre affermato che quest’ultimo aveva redatto un rapporto di incidente tecnico attestante il verificarsi di un problema durante la prova. Aveva pertanto chiesto una nuova sessione in condizioni controllate, una valutazione alternativa equivalente o, successivamente, il suo inserimento nell’elenco dei candidati selezionati.

L’AMLA aveva respinto il reclamo, confermando di aver esaminato tutte le informazioni disponibili, compreso il rapporto del prestatore di servizi. Aveva tuttavia concluso che le difficoltà erano legate alla configurazione locale del dispositivo privato del candidato e che, per ragioni di integrità della procedura e di parità di trattamento, non era possibile consentire la ripetizione della prova o un test alternativo.

Domande delle parti

Il ricorrente chiedeva:

  • l’annullamento della decisione di esclusione e della decisione di rigetto del reclamo;
  • il suo inserimento nell’elenco dei vincitori o, in subordine, nell’elenco dei candidati selezionati;
  • in via ulteriormente subordinata, la convocazione a una nuova sessione d’esame o a un colloquio sostitutivo.

L’AMLA aveva sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale e aveva chiesto la condanna del ricorrente alle spese.

Decisione di rigetto del reclamo e oggetto della controversia

Il Tribunale ha rilevato che la decisione di rigetto del reclamo non aveva contenuto autonomo, poiché si limitava sostanzialmente a confermare la decisione iniziale. In applicazione della giurisprudenza richiamata ai punti 13 e 14, le conclusioni formalmente dirette contro entrambe le decisioni sono state quindi considerate rivolte contro la decisione di esclusione.

La legittimità di tale decisione doveva essere valutata tenendo conto anche della motivazione contenuta nella decisione di rigetto del reclamo, secondo quanto indicato al punto 15.

Obbligo di motivazione

Il ricorrente sosteneva che l’AMLA avesse violato l’articolo 296, secondo comma, TFUE, poiché si sarebbe limitata a fornire motivazioni generiche, non avrebbe esaminato adeguatamente l’incidente tecnico risultante dal rapporto del prestatore di servizi e non avrebbe risposto alle sue censure.

Il Tribunale ha ricordato che l’obbligo di motivazione costituisce una formalità sostanziale, distinta dalla fondatezza nel merito della motivazione. La motivazione deve rendere chiaro e inequivocabile l’iter logico seguito dall’autorità, consentendo agli interessati di conoscere le ragioni della decisione e al giudice competente di esercitare il proprio controllo, come precisato al punto 17 con richiamo alla sentenza Crédit agricole/BCE, T-576/18.

La motivazione deve essere valutata alla luce delle circostanze del caso, del contenuto dell’atto, della natura dei motivi e del contesto normativo. Non è necessario che essa specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto, purché esponga le considerazioni essenziali poste alla base della decisione. Il Tribunale ha inoltre richiamato il principio secondo cui una decisione può essere sufficientemente motivata quando è adottata in un contesto noto all’interessato, tale da consentirgli di comprenderne la portata.

Valutazione della motivazione dell’AMLA

Il Tribunale ha ritenuto che l’AMLA avesse fornito una motivazione giuridicamente adeguata per le seguenti ragioni:

  • la decisione iniziale indicava i requisiti tecnici previsti dalla guida per i candidati e l’obbligo di disporre di un dispositivo compatibile e di una connessione Internet idonea;
  • l’AMLA aveva spiegato che le difficoltà riscontrate erano riconducibili alla configurazione locale del dispositivo del ricorrente;
  • la decisione di rigetto del reclamo chiariva che tali difficoltà rientravano nella responsabilità del candidato e impedivano di consentire una nuova prova o una valutazione alternativa;
  • il ricorrente conosceva la guida destinata ai candidati, sicché la decisione era stata adottata in un contesto a lui noto;
  • l’AMLA aveva espressamente dichiarato di aver esaminato tutte le informazioni disponibili, compreso il rapporto redatto dal prestatore di servizi;
  • il ricorrente non aveva precisato quali specifiche censure fossero rimaste prive di risposta.

Il Tribunale ha aggiunto che, anche qualora le censure fossero state riferite alle difficoltà tecniche verificatesi il giorno della prova, l’AMLA aveva comunque risposto, affermando che tali difficoltà erano collegate alla configurazione locale del dispositivo privato e ricadevano nella responsabilità del candidato.

Di conseguenza, il primo capo delle conclusioni è stato respinto in quanto manifestamente infondato in diritto ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura.

Incompetenza del Tribunale a impartire ingiunzioni

Con il secondo e il terzo capo delle conclusioni, il ricorrente chiedeva al Tribunale di ordinare all’AMLA il suo inserimento nell’elenco dei vincitori o dei candidati selezionati oppure di imporre la convocazione a una nuova prova o a un colloquio sostitutivo.

Il Tribunale ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui, nell’ambito del controllo di legittimità fondato sull’articolo 91 dello Statuto dei funzionari e sull’articolo 270 TFUE, non è competente a rivolgere ingiunzioni alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione. Sono stati citati, in particolare, la sentenza SY/Commissione, T-312/21, punto 31, e l’ordinanza LD/EUIPO, T-633/22, punto 25.

Pertanto, il Tribunale non poteva sostituirsi all’AMLA nella gestione del concorso, ordinare l’inserimento del ricorrente in una graduatoria o imporre lo svolgimento di una nuova prova. I relativi capi delle conclusioni sono stati respinti per manifesta incompetenza.

Domanda di gratuito patrocinio

Il ricorrente aveva presentato una domanda di ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell’articolo 147 del regolamento di procedura.

Il Tribunale ha applicato l’articolo 146, paragrafo 2, del regolamento di procedura, secondo cui il gratuito patrocinio è negato, in particolare, quando il Tribunale è manifestamente incompetente a conoscere dell’azione oppure quando l’azione appare manifestamente irricevibile o manifestamente infondata in diritto.

Poiché il ricorso era stato respinto in parte per manifesta infondatezza e in parte per manifesta incompetenza, la domanda di gratuito patrocinio è stata respinta.

Dispositivo e spese

Ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura, il Tribunale ha deciso senza proseguire il procedimento, ritenendo di disporre di elementi sufficienti dagli atti di causa. Non è stato necessario notificare al ricorrente l’eccezione di irricevibilità dell’AMLA.

Il dispositivo stabilisce che:

  • il ricorso è respinto in parte in quanto manifestamente infondato in diritto e in parte per manifesta incompetenza;
  • la domanda di ammissione al gratuito patrocinio è respinta;
  • Alfio Cerami è condannato alle spese.

La condanna alle spese è stata pronunciata ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, in quanto il ricorrente è risultato soccombente e l’AMLA ne aveva fatto richiesta.

Principi affermati

La pronuncia conferma che l’obbligo di motivazione non impone all’amministrazione di rispondere in modo dettagliato a ogni singolo argomento, purché siano esposti i fatti e le considerazioni giuridiche essenziali e la decisione sia comprensibile nel contesto conosciuto dal destinatario.

Inoltre, nel contenzioso di funzione pubblica fondato sull’articolo 270 TFUE, il Tribunale esercita un controllo di legittimità e non dispone del potere di impartire ingiunzioni all’amministrazione. Le domande volte direttamente a ottenere l’inserimento in una graduatoria o la ripetizione di una prova devono quindi essere respinte quando non siano collegate a una misura conseguente all’eventuale annullamento di un atto e siano formulate come richieste autonome di intervento sostitutivo del giudice.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica dell’Unioneconcorsi dell’Unione europeaobbligo di motivazionecompetenza del Tribunalegratuito patrocinio

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