Tribunale, Ordinanza T-335/26
Order of the President of the General Court of 20 July 2026. — Goldwind Science & Technology Co. Ltd v European Commission. — Interim relief – Regulation (EU) 2022/2560 – Foreign subsidies – Request for information – Application for suspension of operation of a measure – Lack of urgency. — Case T-335/26 R
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Presidente del Tribunale ha respinto la domanda di sospensione dell’operazione di una decisione della Commissione che imponeva a Goldwind una richiesta di informazioni nell’ambito del procedimento sulle sovvenzioni estere. La pronuncia si concentra sul requisito dell’urgenza e ritiene che i pregiudizi allegati, sia in termini di durata dell’indagine sia di difesa, fossero ipotetici o comunque non dimostrati. Le spese sono state riservate.
Rigetto della domanda di sospensione cautelare di una decisione della Commissione adottata ai sensi del regolamento (UE) 2022/2560 per mancanza del requisito dell’urgenza.
La questione giuridica
Se, in sede di domanda di provvedimenti provvisori ex articoli 278 e 279 TFUE contro una richiesta di informazioni adottata ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2022/2560, il ricorrente abbia dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile e dunque l’urgenza della sospensione, in particolare per: i) l’asserito prolungamento dell’indagine; ii) la pretesa lesione irreversibile dei diritti di difesa derivante dalla trasmissione delle informazioni richieste.
Principio di diritto
La sospensione cautelare di una richiesta di informazioni adottata dalla Commissione ai sensi del regolamento (UE) 2022/2560 può essere concessa solo se il richiedente dimostra un danno grave e irreparabile imminente con un grado sufficiente di probabilità; nel caso di specie, né il preteso prolungamento dell’indagine né l’asserita lesione dei diritti di difesa sono stati provati in modo concreto, sicché la domanda è stata respinta senza esaminare il fumus boni iuris e il bilanciamento degli interessi.
Norme richiamate
- Articolo 278 TFUE
- Articolo 279 TFUE
- Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento (UE) 2022/2560
- Articolo 3 del regolamento (UE) 2022/2560
- Articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2022/2560
- Articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2560
- Articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2022/2560
Richiesta di informazioni nel quadro del regolamento sulle sovvenzioni estere
La pronuncia è un’ordinanza del Presidente del Tribunale resa in sede di provvedimenti provvisori nel contesto dell’applicazione del regolamento (UE) 2022/2560 sulle sovvenzioni estere che distorcono il mercato interno. Goldwind Science & Technology Co. Ltd ha chiesto la sospensione dell’operazione della decisione della Commissione del 20 marzo 2026, adottata ai sensi dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento, con cui venivano richieste informazioni al gruppo Goldwind nell’ambito di un’indagine sulle possibili sovvenzioni estere nel settore delle turbine eoliche.
Fatti e procedimento principale
La Commissione aveva avviato dapprima una revisione preliminare ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento 2022/2560, sulla base di segnalazioni ricevute da operatori del settore eolico dell’Unione. In tale fase aveva inviato varie richieste di informazioni al gruppo Goldwind, tra cui la richiesta n. 1 del 9 aprile 2024 e la richiesta n. 33 del 22 maggio 2025, ricevendo risposte accompagnate da domande di limitazione dell’ambito e da proroghe dei termini. Il 3 febbraio 2026 la Commissione ha quindi adottato una decisione di apertura dell’indagine approfondita ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, nella quale indicava che, nella fase istruttoria, avrebbe potuto chiedere ulteriori informazioni anche su altre entità del gruppo.
Successivamente la Commissione ha adottato la decisione contestata del 20 marzo 2026. Goldwind ha proposto ricorso principale per annullamento e, con atto separato, ha chiesto la sospensione della decisione o, in subordine, la sospensione limitata ad alcuni quesiti ritenuti eccedenti rispetto alla decisione di apertura dell’indagine approfondita.
Domanda cautelare e criteri applicabili
Il Presidente del Tribunale ricorda che gli articoli 278 e 279 TFUE, letti in combinato disposto con l’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e con l’articolo 156 del regolamento di procedura, consentono la sospensione di un atto dell’Unione o l’adozione di misure provvisorie solo in via eccezionale, poiché gli atti delle istituzioni sono presunti legittimi e i ricorsi non hanno effetto sospensivo.
Per ottenere la misura cautelare, il richiedente deve dimostrare cumulativamente:
- la sussistenza, prima facie, di elementi di fatto e di diritto idonei a giustificare la misura;
- l’urgenza, nel senso che la misura debba essere adottata per evitare un danno grave e irreparabile prima della decisione nel merito;
- se del caso, il bilanciamento degli interessi.
Il giudice cautelare decide di esaminare anzitutto l’urgenza.
Valutazione dell’urgenza: presunto prolungamento dell’indagine
Goldwind sosteneva che l’obbligo di rispondere alla richiesta di informazioni avrebbe inevitabilmente prolungato l’indagine oltre il termine di 18 mesi previsto dall’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento 2022/2560, con conseguente aggravamento del danno commerciale e reputazionale.
Il Presidente del Tribunale respinge l’argomento per più ragioni:
- il termine di 18 mesi non era ancora scaduto e la sua violazione era, al momento, solo ipotetica;
- il ritardo prospettato dipendeva anche dal comportamento della stessa ricorrente, che aveva più volte chiesto proroghe e limitazioni dell’ambito delle risposte;
- la ricorrente non spiegava in che modo quesiti già sostanzialmente prospettati in precedenti richieste di informazioni avrebbero, di per sé, prolungato significativamente il procedimento;
- il termine di 18 mesi è qualificato come indicativo, non come perentorio;
- eventuali doglianze sulla durata complessiva del procedimento potranno essere sollevate in contestazione dell’eventuale decisione finale sfavorevole.
Quanto al pregiudizio reputazionale e commerciale allegato, il giudice osserva che la giurisprudenza esclude, di regola, che esso non possa essere adeguatamente ristorato da una successiva sentenza di annullamento. Inoltre, le difficoltà commerciali dedotte da Goldwind risultavano limitate a pochi progetti e non erano dimostrate con sufficiente concretezza come conseguenza diretta della sola decisione impugnata.
Valutazione dell’urgenza: pretesa lesione dei diritti di difesa
Goldwind invocava anche una lesione irreversibile dei diritti di difesa, sostenendo che la Commissione, una volta acquisita la documentazione, non avrebbe potuto “disapprenderla” e che l’ordinanza cautelare era necessaria per prevenire l’uso di elementi ottenuti illegittimamente. La società richiamava per analogia la sentenza Deutsche Bahn.
Il Presidente del Tribunale distingue però la fattispecie da quella evocata. Se la decisione contestata fosse annullata, la Commissione sarebbe tenuta a espungere dal fascicolo le informazioni acquisite sulla base dell’atto annullato e non potrebbe utilizzarle come elementi probatori nel procedimento sulle sovvenzioni estere. Ne consegue che il pregiudizio ai diritti di difesa non era provato come grave e irreparabile.
La sentenza Deutsche Bahn viene richiamata solo per confermare il principio generale secondo cui l’uso di prove illegittimamente acquisite può compromettere la difesa, ma il caso presente è diverso perché riguarda una richiesta di informazioni inserita in un procedimento istruttorio volto, fin dall’origine, a ottenere dati sulle entità e sulle contribuzioni finanziarie del gruppo.
Esito e dispositivo
Non avendo Goldwind dimostrato l’urgenza, la domanda cautelare è stata respinta senza che fosse necessario esaminare il fumus boni iuris o procedere al bilanciamento degli interessi. Le spese sono state riservate ai sensi dell’articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura.
Principi operativi per il professionista
La pronuncia conferma che, in materia di sovvenzioni estere e richieste di informazioni della Commissione, la sospensione cautelare è eccezionale e richiede una prova rigorosa del danno imminente. Non basta dedurre un allungamento astratto dell’istruttoria o un pregiudizio reputazionale generico: occorre documentare un danno concreto, attuale o sufficientemente probabile, non altrimenti riparabile. Sul piano difensivo, il semplice trasferimento di informazioni alla Commissione non integra di per sé un danno irreparabile se l’eventuale illegittimità dell’atto può essere fatta valere nel giudizio di merito e comporterebbe l’inutilizzabilità delle informazioni acquisite.
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