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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07022/2025 del 16/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del fallimento e della creditrice controricorrente; ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela)

La controversia

Il Tribunale aveva dichiarato il fallimento di una società, di un soggetto persona fisica e della società di fatto ritenuta esistente tra loro e un'altra società, in estensione del fallimento già dichiarato di quest'ultima. I soccombenti nel reclamo hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo hanno dedotto la violazione delle norme sul litisconsorzio e sul contraddittorio, lamentando la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei creditori istanti nel primo fallimento cui era seguita l'estensione; con il secondo hanno contestato la sussistenza dei presupposti per l'accertamento della società di fatto e l'erronea applicazione dell'onere della prova; con il terzo hanno sostenuto che il fallimento in estensione non potesse essere dichiarato oltre un anno dalla dichiarazione di fallimento della società originaria, invocando gli artt. 10 e 147 l. fall. e la disciplina del termine annuale. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità, il secondo inammissibile perché non censurava in modo puntuale la ratio dell'accertamento di merito e il terzo inammissibile sia per incongruenza rispetto alla premessa fattuale sia perché l'art. 10 l. fall. non si applica al socio occulto o di fatto, che non può invocare il beneficio del termine annuale riservato agli iscritti nel registro delle imprese.

Norme richiamate

  • art. 147 l. fall.

    Disciplina il fallimento in estensione della società di fatto e dei soci illimitatamente responsabili; la censura sul suo ambito applicativo è stata ritenuta inammissibile perché non specificamente argomentata contro la decisione di merito.

  • art. 10 l. fall.

    Il limite annuale per la dichiarazione di fallimento riguarda gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese e non è applicabile al socio occulto o di fatto, che non può invocare tale beneficio.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso deve essere specifico; la mancanza di indicazione concreta dei creditori asseritamente pretermessi rende inammissibile la censura sul contraddittorio.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Le censure formalmente veicolate come violazione di legge e vizio motivazionale sono state ritenute inammissibili perché non sviluppate in modo coerente e specifico rispetto alla decisione impugnata.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti sull'onere della prova, ma la Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva ritenuto assolto l'onere probatorio sulla base di accertamenti di fatto non sindacabili in cassazione.

  • art. 24 Cost.

    Invocato a sostegno del diritto di difesa e del contraddittorio, ma senza una specifica dimostrazione della lesione processuale lamentata.

  • art. 111 Cost.

    Invocato in relazione al giusto processo, ma la censura è stata reputata priva di specificità e dunque non scrutinabile nel merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In conseguenza del rigetto/inammissibilità del ricorso è stato disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura è inammissibile se manca di specificità e non indica in modo puntuale i fatti processuali o le ragioni concrete della denunciata violazione.
  • L'onere di dedurre l'erronea applicazione delle regole sull'accertamento di una società di fatto richiede una critica specifica alla motivazione e alla ricostruzione fattuale del giudice di merito; non basta richiamare in astratto i principi di diritto sull'onere della prova.
  • Il termine annuale per la dichiarazione di fallimento ex art. 10 l. fall. tutela gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese e non può essere opposto dal socio occulto o di fatto, che ha scelto di non rendere conoscibile la propria qualità imprenditoriale.
  • Le questioni di fatto decise dal giudice di merito in ordine all'esistenza di una società di fatto e alla partecipazione del soggetto alla stessa non sono rivalutabili in cassazione se la censura non individua specifici errori di diritto o vizi logicamente rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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