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Ordinanza

Ordinanza n. 106/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento della Determinazione Dirigenziale Registro Generale n. 156 del 28/01/2026, di tutti i verbali, di data e contenuto ignoto, concernenti la procedura di affidamento, di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali ed in specie, della Deliberazione della Giunta Municipale, con n. 142 del 11/09/2025, recante Atto di Indirizzo per le Manifestazioni di Interesse per la gestione degli Impianti Sportivi Comunali, della Determinazione Dirigenziale n. 1669 del 20/10/2025 con cui è stata indetta la Manifestazione di Interesse per la gestione del Campo Sportivo C. Micale, della Nota del Comune di Capo d’Orlando prot. 35197 del 18/11/2025 nella parte in cui non individuano i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, gli elementi di valutazione delle offerte e gli eventuali criteri di ponderazione di ciascun elemento.

Giustizia amministrativa202600653

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione dirigenziale Registro Generale n. 156 del 28 gennaio 2026 e atti della procedura di manifestazione di interesse per la gestione del Campo Sportivo C. Micale, inclusi gli atti che non individuano criteri di selezione e valutazione delle offerte

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’associazione ricorrente ha chiesto l’annullamento della determinazione dirigenziale, dei verbali della procedura, degli atti presupposti e consequenziali, nonché degli atti comunali relativi alla manifestazione di interesse per la gestione di un impianto sportivo. In particolare, è contestata la mancata individuazione dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, degli elementi di valutazione e degli eventuali criteri di ponderazione. Il Comune intimato non si è costituito e non ha ancora depositato il provvedimento impugnato né gli atti e i documenti posti a fondamento dell’azione amministrativa.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di annullamento. Considerato che il termine per la costituzione dell’Amministrazione era in procinto di scadere, ha disposto l’incombente istruttorio previsto dagli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a., ordinando all’Amministrazione intimata di depositare entro il termine di legge, in vista dell’udienza di merito del 28 maggio 2026, il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti sulla cui base è stato emanato, quelli richiamati e ogni altro atto utile alla decisione. Il TAR ha precisato che la nozione di atti “utili al giudizio” comprende qualsiasi atto suscettibile di incidere sulla decisione, anche ai fini dell’eventuale applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. L’ordinanza è stata mandata alla Segreteria per la comunicazione.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    L’Amministrazione [deve] depositare entro il termine per la costituzione in giudizio l’eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’Amministrazione ritiene utili al giudizio.

    La norma impone all’Amministrazione di depositare gli atti e i documenti rilevanti per la controversia entro il termine previsto per la costituzione in giudizio.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Ove l’Amministrazione non provveda, il presidente, un magistrato delegato oppure il collegio ordina l’esibizione di tali atti.

    In caso di mancato deposito da parte dell’Amministrazione, il giudice può ordinare l’esibizione degli atti necessari o utili alla decisione.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    qualsiasi atto che possa influire sulla decisione della controversia

    La valutazione degli atti utili al giudizio deve comprendere anche quelli rilevanti per verificare l’eventuale applicabilità della regola sui vizi formali o procedimentali non invalidanti.

Massime di principio

  • L’Amministrazione, entro il termine per la costituzione in giudizio, deve depositare il provvedimento impugnato, gli atti presupposti e richiamati e ogni documento utile alla decisione della controversia.
  • Quando l’Amministrazione non deposita gli atti rilevanti, il giudice amministrativo può ordinarne l’esibizione ai sensi dell’art. 65, comma 3, c.p.a.
  • La nozione di atti “utili al giudizio” comprende anche gli atti necessari a valutare l’eventuale applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, purché possano incidere sulla decisione.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoVizi formali non invalidanti

Testo integrale

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