Cassazione Civile, Ordinanza n. 28123/2024 del 31/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto stipulato per la costruzione di due villette allo stato rustico, con corrispettivo in parte da eseguirsi mediante cessione di un lotto di terreno. Il committente assumeva che, dopo la cessione del terreno e la scadenza del termine contrattuale, i lavori non fossero stati ultimati e agiva per la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno. In primo grado la domanda veniva rigettata. In appello il committente deduceva, tra l'altro, che il giudice avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la nullità assoluta del contratto, ex artt. 1418 e 1346 c.c., per l'oggetto illecito e per la difformità totale rispetto alla concessione edilizia, e che la questione andava sottoposta al contraddittorio. La Corte d'appello rilevava la nullità del contratto per violazione di norme urbanistiche, ma riteneva inammissibile la domanda di declaratoria di nullità perché nuova in appello e, comunque, priva di interesse. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il committente denunciava violazione degli artt. 1418 e 1346 c.c. e 100 e 345 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale, pur avendo accertato la nullità, non l'avesse pronunciata e che ciò potesse determinare un giudicato implicito sulla non nullità del negozio, pregiudicando il suo interesse a ottenere la restituzione di quanto prestato e a paralizzare future pretese dell'appaltatore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che, secondo le Sezioni Unite n. 26242 e n. 26243 del 2014, il giudice ha sempre l'obbligo di rilevare la nullità negoziale e, una volta rilevata, può rigettare la domanda di adempimento, risoluzione o altra domanda contrattuale indicando in motivazione che la ratio decidendi è costituita dalla nullità del negozio. Nel caso concreto, il rigetto della domanda di risoluzione è stato fondato proprio sulla nullità del contratto di appalto, sicché non vi è alcun giudicato implicito sulla validità del negozio; al contrario, la decisione è idonea a produrre giudicato sulla nullità. La Corte ha quindi confermato la sentenza impugnata, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dando atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1418 c.c.
Richiamato come norma sulla nullità del contratto per illiceità e violazione di norme imperative; la nullità può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
art. 1346 c.c.
Richiamato in relazione all'oggetto del contratto e alla sua liceità/determinabilità, quale profilo da cui può discendere la nullità.
art. 100 c.p.c.
Invocato dal ricorrente per sostenere l'interesse alla declaratoria di nullità; la Corte non ne condivide l'impostazione perché l'interesse non sussiste nei termini prospettati.
art. 345 c.p.c.
Richiamato per contestare la qualificazione come domanda nuova in appello della richiesta di declaratoria di nullità.
art. 34 c.p.c.
Utilizzato dalla Corte per spiegare che la decisione con efficacia di giudicato su una questione pregiudiziale, come la nullità del contratto, è ammessa quando ciò sia necessario per legge.
art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002
Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1-bis art. 13 d.p.r. 115/2002
Richiamato come base del contributo unificato cui si riferisce l'ulteriore importo dovuto.
Massime di principio
- Il giudice deve rilevare d'ufficio la nullità del contratto quando emerga dagli atti, anche se la parte non abbia proposto una specifica domanda di nullità.
- Quando la nullità costituisce la ratio decidendi del rigetto di una domanda di adempimento o di risoluzione, la decisione è idonea a formare giudicato sulla nullità negoziale e non sulla sua validità.
- L'affermazione che il contratto non è eseguibile perché illecito o abusivo può fungere da anello motivazionale tra il rilievo della nullità e il rigetto della domanda principale, senza trasformare la decisione in un giudicato implicito di validità.
- La deduzione in appello della nullità del contratto non è ammissibile se introduce una domanda nuova, ma il giudice d'appello deve comunque considerare il rilievo officioso della nullità nei limiti consentiti dal sistema processuale.
- L'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. non sussiste quando la pronuncia richiesta non può comunque produrre un risultato utile diverso da quello già conseguibile per effetto del rigetto della domanda principale fondato sulla nullità.
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