Cassazione Civile, Ordinanza n. 11503/2024 del 29/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società, poi confermata in reclamo dalla Corte d’Appello. Il giudice di merito ha ritenuto che l’operazione formalmente qualificata come conferimento di un ramo immobiliare costituisse in realtà una cessione dell’intero complesso aziendale di una società conferente, con conseguente responsabilità della conferitaria per i debiti aziendali anteriori ex art. 2560, comma 2, c.c. La Corte d’Appello ha inoltre valorizzato la stretta correlazione soggettiva tra le società coinvolte, l’intento fraudolento di svuotamento del compendio aziendale e la conoscenza aliunde del debito da parte della conferitaria. La ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione dei criteri ermeneutici contrattuali e dell’art. 2555 c.c., per avere la Corte riqualificato il conferimento come cessione d’azienda anziché come trasferimento di un singolo cespite; 2) violazione dell’art. 2560 c.c., sostenendo che mancava l’annotazione del debito nelle scritture contabili della cedente e che quindi non poteva operare la responsabilità solidale della cessionaria; 3) violazione degli artt. 2560 e 2697 c.c., per asserita inversione dell’onere della prova quanto alla mancata annotazione del debito; 4) violazione dell’art. 5 l. fall., contestando la sussistenza dello stato di insolvenza, poiché il credito posto a base dell’istanza era contestato e non sarebbero emersi altri debiti. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a ottenere una nuova interpretazione dell’atto negoziale; ha rigettato il secondo motivo affermando che, in presenza di una sostanziale coincidenza soggettiva tra cedente e cessionario e di un’operazione fraudolenta o elusiva, l’art. 2560, comma 2, c.c. non può essere invocato per escludere la responsabilità del cessionario; ha dichiarato inammissibile il terzo perché la questione dell’onere della prova non era stata esaminata dal giudice di merito in ragione della ritenuta inapplicabilità della norma; ha dichiarato inammissibile anche il quarto, ribadendo che lo stato di insolvenza è situazione oggettiva che può essere desunta anche da un solo rilevante inadempimento e che l’apprezzamento del merito non è sindacabile in cassazione nei limiti prospettati. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d’Appello di Palermo che aveva respinto il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento. Ha ritenuto corretta la riqualificazione dell’operazione come cessione d’azienda e ha affermato che, in presenza di mancanza di reale alterità soggettiva e di finalità fraudolenta, non opera in modo dirimente il limite dell’annotazione del debito nelle scritture contabili previsto dall’art. 2560, comma 2, c.c. Ha inoltre confermato l’accertamento dello stato di insolvenza sulla base del mancato pagamento di un debito di rilevante importo. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, poiché gli intimati non hanno svolto difese.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
Richiamato come canone legale di interpretazione contrattuale, il cui rispetto è sindacabile in cassazione solo nei limiti della violazione dei canoni ermeneutici, non per proporre una diversa lettura dell’atto.
art. 1363 c.c.
Richiamato come ulteriore canone ermeneutico invocato dalla ricorrente, ma la Corte ribadisce che non è consentito chiedere in cassazione una nuova interpretazione del contratto o dell’atto negoziale.
art. 2555 c.c.
Richiamato nel primo motivo per contestare la qualificazione dell’operazione come cessione d’azienda; la Corte conferma invece la riqualificazione sostanziale sulla base degli elementi fattuali accertati.
art. 2560 c.c.
La responsabilità del cessionario per i debiti aziendali anteriori va letta alla luce della ratio di protezione della norma; essa non opera quando manchi una reale alterità soggettiva tra cedente e cessionario o quando l’operazione sia sostanzialmente fraudolenta/elusiva.
art. 2697 c.c.
Invocato per denunciare un’asserita inversione dell’onere della prova; la questione è stata ritenuta inammissibile perché non esaminata dal giudice di merito in ragione della ritenuta inapplicabilità dell’art. 2560, comma 2, c.c.
art. 5 l. fall.
Lo stato di insolvenza è una situazione oggettiva dell’imprenditore, desumibile anche da un solo grave inadempimento, e l’accertamento di merito è insindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale oggi tipizzato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge; la Corte ha escluso che potesse essere impiegato per sollecitare una rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per delimitare i confini del sindacato di legittimità sui fatti e sulla motivazione, non adeguatamente attivato dalla ricorrente.
art. 115 c.p.c.
È menzionato nel testo finale della pronuncia, ma non emerge una specifica ratio decidendi su questo articolo nel corpo della motivazione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art.
Menziomato nel dispositivo finale in relazione al contributo unificato, senza che dal testo disponibile emerga ulteriore contenuto decisorio specifico.
Massime di principio
- L’interpretazione di un atto negoziale è accertamento di merito: in cassazione non è consentito sostituire la propria lettura a quella del giudice territoriale, salvo denuncia specifica della violazione dei canoni ermeneutici e indicazione del concreto discostamento da essi.
- La censura per violazione delle norme sull’interpretazione contrattuale è inammissibile quando si risolve, nella sostanza, nella richiesta di una diversa qualificazione o interpretazione più favorevole dell’atto.
- In tema di cessione d’azienda, l’art. 2560, comma 2, c.c. tutela l’esigenza di conoscibilità dei debiti da parte dell’acquirente; tuttavia la sua operatività presuppone una reale alterità soggettiva tra cedente e cessionario e non può essere invocata per schermare operazioni meramente formali o fraudolente.
- Quando il trasferimento aziendale è inserito in un’operazione di sostanziale continuità soggettiva o di svuotamento patrimoniale, il giudice può valorizzare il quadro indiziario e la conoscenza aliunde del debito per affermare la responsabilità del cessionario senza fermarsi al solo dato formale dell’iscrizione contabile.
- L’onere probatorio sulla mancata annotazione del debito nelle scritture contabili è questione rilevante solo se la disciplina dell’art. 2560, comma 2, c.c. sia applicabile; se il giudice esclude in radice tale applicazione per mancanza di alterità soggettiva, la censura sul riparto dell’onere della prova resta priva di decisività.
- Lo stato di insolvenza è una condizione oggettiva dell’imprenditore e può essere desunto anche da un singolo inadempimento di importo rilevante, senza necessità della pluralità dei creditori o di ulteriori debiti accertati.
- In cassazione non è sindacabile l’apprezzamento di fatto del giudice di merito sulla sussistenza dell’insolvenza, se la critica non si traduce in un vizio motivazionale nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
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