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Sentenza

Sentenza del 13/12/2018 n. 2899 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Imposta di registro - fallimento - cessione di crediti - decreto tribunale fallimentare - obbligo di ulteriore comunicazione all'Amministrazione - non sussiste - provvedimento dell'autorità giurisdizionale - è sufficiente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'imposta di registro applicabile al trasferimento di crediti effettuato nell'ambito di una procedura fallimentare mediante decreto del Tribunale civile. L'Amministrazione sosteneva, o comunque pretendeva, un'ulteriore comunicazione o denuncia da parte del contribuente circa l'effettivo ammontare dei crediti trasferiti, ai fini della corretta determinazione dell'imposta.

La decisione

La pretesa dell'Amministrazione è stata esclusa. È stato affermato che il decreto del Tribunale fallimentare, quale provvedimento dell'autorità giurisdizionale soggetto a registrazione in misura fissa, è di per sé sufficiente a rendere l'Amministrazione finanziaria edotta dell'esatto ammontare della pretesa creditoria. Non sussiste quindi un ulteriore obbligo del contribuente di presentare una specifica denuncia o comunicazione relativa all'importo dei crediti trasferiti.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'imposta di registro

    Il decreto del Tribunale civile è registrato in misura fissa.

    La registrazione in misura fissa del provvedimento giurisdizionale è sufficiente a consentire all'Amministrazione di conoscere gli elementi rilevanti del trasferimento dei crediti, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte del contribuente.

  • Norme sulla registrazione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria

    Quando il trasferimento dei crediti risulta da un decreto giudiziale regolarmente registrato, il provvedimento costituisce il documento idoneo a rappresentare l'operazione e il relativo ammontare ai fini fiscali.

Massime di principio

  • In una procedura fallimentare, il trasferimento di crediti disposto o documentato da un decreto del tribunale regolarmente registrato non comporta, di regola, un ulteriore obbligo di denuncia all'Amministrazione finanziaria circa l'importo dei crediti, se tale importo è già desumibile dal provvedimento.
  • La registrazione del provvedimento giudiziario può assolvere la funzione informativa necessaria ai fini dell'imposta di registro, evitando duplicazioni documentali o comunicazioni aggiuntive non previste dalla legge.
  • L'assenza di ulteriori obblighi vale purché il decreto contenga in modo sufficientemente chiaro gli elementi dell'operazione, inclusi i crediti trasferiti e il loro ammontare.
  • Se l'atto giudiziario è incompleto, ambiguo oppure intervengono successive modifiche o integrazioni dell'operazione, potrebbe invece essere necessario produrre ulteriore documentazione o effettuare gli adempimenti richiesti dalla normativa applicabile.

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