Sentenza n. 403/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso agli atti e documenti relativi all’ammonimento disposto dal Questore di Piacenza
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. per ottenere l’accertamento del diritto di accesso agli atti e documenti relativi all’ammonimento disposto nei suoi confronti dal Questore di Piacenza l’11 febbraio 2026, nonché l’annullamento del diniego adottato l’11 marzo 2026 dal Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Piacenza. Il Ministero dell’Interno e la Questura di Piacenza si sono costituiti chiedendo il rigetto. In camera di consiglio, l’Avvocatura dello Stato ha dichiarato che, sulla base di quanto comunicato dalla Questura, tutta la documentazione richiesta era stata esibita in giudizio. Le parti hanno quindi chiesto concordemente la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la documentazione richiesta era stata integralmente esibita nel corso del giudizio, facendo venir meno l’interesse attuale alla decisione sull’istanza di accesso e sul diniego impugnato. Le spese di lite sono state compensate, come concordato dalle parti. Il contributo unificato è stato tuttavia posto a carico della Questura di Piacenza, in applicazione della soccombenza virtuale dell’amministrazione, considerato che l’ostensione della documentazione è avvenuta soltanto in giudizio.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il ricorso in materia di accesso agli atti e documenti amministrativi.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un provvedimento o tiene un comportamento idoneo a soddisfare integralmente la pretesa azionata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata in relazione al trattamento di dati personali.
Massime di principio
- Nel giudizio in materia di accesso, l’integrale ostensione della documentazione richiesta nel corso del processo elimina l’interesse attuale alla decisione e giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere per soddisfacimento sopravvenuto della pretesa non impedisce al giudice di regolare il contributo unificato sulla base della soccombenza virtuale, quando l’amministrazione abbia osteso i documenti soltanto dopo la proposizione del ricorso.
- La compensazione delle spese di lite può essere disposta quando le parti la richiedano concordemente, anche se il contributo unificato viene posto a carico dell’amministrazione in ragione della soccombenza virtuale.
Come è indicizzato
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