Sentenza n. 10957/2026 - Roma, Sezione 4
per l’annullamento - dell’esclusione dal concorso per n.1634 posti di allievi finanzieri per l’anno 2024 poiché non in possesso dei requisiti morali e di condotta previsti dall’art. 2 comma 1 lett. b), numero 9) del bando di concorso. -di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso per 1.634 posti di allievi finanzieri per carenza dei requisiti morali e di condotta
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l’esclusione dal concorso, fondata sulla ritenuta mancanza dei requisiti di moralità e condotta, deducendo quattro motivi. In primo luogo ha denunciato eccesso di potere, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, sostenendo che l’Amministrazione non avrebbe considerato il suo successivo servizio quale agente di polizia penitenziaria, con assegnazione e porto di armi da fuoco. In secondo luogo ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione, lamentando che la valutazione si fondasse esclusivamente su episodi di frequentazione, risalenti al 2019, di persone gravate da precedenti o segnalazioni di polizia, senza adeguata contestualizzazione, attualizzazione e motivazione rafforzata, né prova di condotte illecite direttamente ascrivibili al candidato. In terzo luogo ha denunciato sproporzione e manifesta ingiustizia, sostenendo che la mera presenza in contesti potenzialmente compromettenti non dimostrerebbe il coinvolgimento personale in attività illecite. In quarto luogo ha dedotto disparità di trattamento e discriminazione territoriale, contestando il rilievo attribuito alla provenienza e alle frequentazioni locali e osservando che il successivo impiego avrebbe potuto svolgersi lontano dal territorio d’origine. L’esclusione si fondava, da un lato, su un giudizio di inaffidabilità nella detenzione e nel porto delle armi, richiamando un precedente diniego del Questore, e, dall’altro, sulla valutazione autonoma delle frequentazioni del candidato, fermato cinque volte nell’arco di circa sei mesi, da maggiorenne, insieme a soggetti segnalati per uso di stupefacenti o gravati da precedenti per reati anche gravi.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, esaminando congiuntamente i motivi per la loro connessione. Ha ritenuto che il requisito della condotta incensurabile attribuisca all’Amministrazione un’ampia discrezionalità, esercitabile mediante un giudizio prognostico sulla capacità del candidato di assicurare la credibilità e il prestigio delle future funzioni, e che il sindacato giurisdizionale sia limitato alla verifica di arbitrarietà, manifesta irragionevolezza, illogicità o incongruità. Nel caso concreto, la valutazione è stata ritenuta fondata su dati oggettivi, puntuali e concreti: cinque controlli di polizia, distribuiti nell’arco di sei mesi, in compagnia di numerosi soggetti segnalati per stupefacenti o gravati da precedenti per reati violenti, contro il patrimonio e concernenti armi ed esplosivi. La ripetitività degli episodi è stata considerata sintomatica di una non occasionale contiguità con ambienti criminali. Il giudice ha affermato che l’Amministrazione può desumere dalle frequentazioni indicazioni attendibili sulle inclinazioni del candidato e sulla sua adesione ai valori dell’ordinamento, senza necessità di dimostrare una responsabilità penale o amministrativa diretta del candidato. L’eventuale mancata condanna o sanzione dei soggetti frequentati non esclude il valore sintomatico delle informazioni di polizia. Non sono stati ritenuti decisivi né il precedente servizio nelle Forze armate né l’attuale impiego nella Polizia penitenziaria, poiché la valutazione deve essere riferita alla specifica procedura selettiva, al diverso ordinamento della Guardia di Finanza e alle sue specifiche funzioni, tra cui il contrasto agli stupefacenti. Neppure la possibile assegnazione futura a una sede distante avrebbe eliminato il problema valutativo. Il provvedimento è stato inoltre qualificato come plurimotivato: ciascuna delle due autonome ragioni, ossia l’inaffidabilità all’uso dell’arma e la contiguità con ambienti criminali desunta dalle frequentazioni, era sufficiente a sorreggere l’esclusione. Le valutazioni amministrative sono state ritenute ragionevoli, proporzionate e non manifestamente illogiche, con conseguente insindacabilità nel merito. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lett. b), n. 9) del bando di concorso
requisiti morali e di condotta
La disposizione del bando è stata applicata quale base del requisito di condotta richiesto per l’ammissione al concorso.
art. 2, comma 1, lett. g), del bando di concorso
requisiti di moralità e di condotta
La sentenza richiama tale disposizione quale previsione del bando posta a fondamento dell’esclusione.
art. 6, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 199/1995
per l’ammissione al concorso occorre essere in possesso dei requisiti indicati all’art. 26 l. 53/1989
La norma richiede, per l’ammissione al concorso, il possesso dei requisiti morali e di condotta previsti per l’accesso ai concorsi della magistratura ordinaria.
art. 26 l. 53/1989
qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria
È richiamata quale fonte del requisito di moralità e condotta incensurabile.
art. 75 d.P.R. 309/1990
uso personale di sostanze stupefacenti
La sentenza considera le segnalazioni ai sensi di tale disposizione come elementi conoscitivi sintomatici del contesto relazionale del candidato, non come prova di una responsabilità personale del candidato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il requisito della condotta incensurabile richiesto per l’accesso a un Corpo di polizia può essere valutato dall’Amministrazione mediante un giudizio prognostico ampiamente discrezionale, volto a verificare se il candidato offra ragionevole affidamento quanto alla tutela della credibilità e del prestigio delle future funzioni.
- La frequentazione ripetuta e non occasionale di persone gravate da precedenti penali o di polizia, in particolare per reati violenti, contro il patrimonio, concernenti armi o stupefacenti, può costituire autonomo elemento sufficiente per ritenere insussistente il requisito della condotta incensurabile, anche senza prova di una condotta illecita direttamente ascrivibile al candidato.
- Il mancato accertamento definitivo della responsabilità penale dei soggetti frequentati non elimina necessariamente il valore sintomatico delle informazioni di polizia utilizzate nella valutazione amministrativa della moralità e dell’affidabilità del candidato.
- La precedente valutazione positiva ottenuta in un diverso concorso o presso un diverso Corpo non vincola l’Amministrazione nella nuova procedura: requisiti e qualità devono essere apprezzati in relazione alla specificità dell’impiego e delle funzioni oggetto della selezione.
- Quando un provvedimento di esclusione è fondato su più autonome rationes decidendi, ciascuna idonea a sorreggere la decisione, la caducazione o l’eventuale erroneità di una di esse non comporta l’annullamento dell’atto se le altre restano valide.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni relative alla condotta incensurabile è limitato alla verifica di arbitrarietà, manifesta irragionevolezza, illogicità o incongruenza, senza possibilità di sostituire nel merito la valutazione dell’Amministrazione.
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