Corte di giustizia, Sentenza C-848/19
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 luglio 2021. — Repubblica federale di Germania contro Commissione europea. — Impugnazione – Articolo 194, paragrafo 1, TFUE – Principio di solidarietà energetica – Direttiva 2009/73/CE – Mercato interno del gas naturale – Articolo 36, paragrafo 1 – Decisione della Commissione europea recante riesame della deroga alle regole sull’accesso dei terzi e sulla disciplina tariffaria concessa al gasdotto OPAL, a seguito di una domanda dell’autorità di regolamentazione tedesca – Ricorso di annullamento. — Causa C-848/19 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in Grande Sezione, respinge l’impugnazione della Germania contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione della Commissione sulla deroga OPAL. La pronuncia chiarisce che il principio di solidarietà energetica dell’articolo 194, paragrafo 1, TFUE ha valore giuridico e deve guidare anche le decisioni della Commissione in materia di deroghe al regime di accesso alle reti del gas. La Corte esclude che tale principio sia limitato ai soli casi di crisi e conferma che la Commissione doveva esaminare gli effetti della decisione sugli interessi energetici degli Stati membri potenzialmente coinvolti.
Impugnazione respinta: la Commissione, nel riesaminare la deroga al gasdotto OPAL ex articolo 36 della direttiva 2009/73/CE, doveva valutare la decisione alla luce del principio di solidarietà energetica di cui all’articolo 194, paragrafo 1, TFUE.
La questione giuridica
Se il principio di solidarietà energetica di cui all’articolo 194, paragrafo 1, TFUE abbia portata giuridicamente vincolante e possa essere utilizzato come criterio di legittimità di una decisione della Commissione adottata ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 9, della direttiva 2009/73/CE; se tale principio si applichi solo in situazioni di crisi/emergenza; se la Commissione lo abbia effettivamente preso in considerazione nella decisione controversa; e se il Tribunale abbia errato nel basare l’annullamento su tale profilo e nel valutare la ricevibilità degli argomenti della Polonia.
Principio di diritto
Il principio di solidarietà energetica di cui all’articolo 194, paragrafo 1, TFUE è un principio giuridicamente vincolante che informa l’intera politica energetica dell’Unione e deve essere preso in considerazione, anche dalla Commissione nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 36 della direttiva 2009/73/CE; esso non si limita alle sole situazioni di emergenza, ma impone di valutare i rischi per gli interessi energetici degli Stati membri potenzialmente interessati e di bilanciare tali interessi con quelli dell’Unione. Nel caso di specie, tuttavia, la Corte respinge l’impugnazione e conferma l’annullamento della decisione della Commissione disposto dal Tribunale, poiché nessun motivo di ricorso è accolto.
Norme richiamate
- Articolo 194, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articolo 3, paragrafo 3, TUE
- Articolo 32 della direttiva 2009/73/CE
- Articolo 36 della direttiva 2009/73/CE
- Articolo 263, secondo comma, TFUE
- Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Regolamento (UE) 2017/1938
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 41
Impugnazione sul gasdotto OPAL e solidarietà energetica
La causa riguarda un’impugnazione proposta dalla Repubblica federale di Germania avverso la sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione della Commissione del 28 ottobre 2016, adottata ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 9, della direttiva 2009/73/CE, relativa al riesame della deroga concessa al gasdotto OPAL dalle regole sull’accesso dei terzi e sulla disciplina tariffaria. La controversia ruota attorno alla portata del principio di solidarietà energetica di cui all’articolo 194, paragrafo 1, TFUE e al suo rilievo nel controllo di legittimità della decisione della Commissione.
Parti e svolgimento del procedimento
Ricorrente in impugnazione è la Repubblica federale di Germania. In primo grado la ricorrente era la Repubblica di Polonia, che aveva chiesto l’annullamento della decisione della Commissione; quest’ultima era convenuta, mentre la Germania era intervenuta a sostegno della Commissione. Erano intervenute anche la Repubblica di Lettonia e la Repubblica di Lituania a sostegno della Polonia.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 194, paragrafo 1, TFUE, che prevede che la politica dell’Unione in materia di energia si sviluppi "in uno spirito di solidarietà tra Stati membri";
- l’articolo 32 della direttiva 2009/73/CE, sul sistema di accesso dei terzi alle reti di trasporto e distribuzione;
- l’articolo 36 della direttiva 2009/73/CE, sulle deroghe per nuove importanti infrastrutture del sistema del gas;
- l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, sul principio di leale cooperazione;
- l’articolo 263 TFUE, sull’impugnazione e il controllo di legittimità degli atti dell’Unione;
- il regolamento (UE) 2017/1938, invocato dalla Germania nel dibattito sull’emergenza energetica.
Contesto fattuale essenziale
Il gasdotto OPAL, sezione terrestre occidentale del Nord Stream 1, aveva ottenuto una deroga dalle regole sull’accesso dei terzi. Nel 2016 l’Agenzia federale delle reti tedesca notificava alla Commissione la propria intenzione di modificare il regime di deroga, sostituendo il precedente limite all’utilizzo della capacità con un meccanismo di aste per una parte rilevante della capacità del gasdotto. La Commissione approvava la modifica con la decisione controversa, poi annullata dal Tribunale perché adottata in violazione del principio di solidarietà energetica.
Motivi dell’impugnazione e risposta della Corte
La Germania articolava cinque motivi.
1. Portata giuridica del principio di solidarietà energetica
La ricorrente sosteneva che l’articolo 194, paragrafo 1, TFUE esprimesse una nozione politica e non un parametro giuridico autonomo di legittimità. La Corte respinge tale impostazione: il principio di solidarietà è un principio fondamentale dell’ordinamento dell’Unione, strettamente connesso alla leale cooperazione, e si impone tanto agli Stati membri quanto alle istituzioni. Ne consegue che gli atti della Commissione in materia energetica devono essere interpretati e valutati anche alla luce di tale principio.
2. Presunta limitazione del principio alle situazioni di crisi
La Germania sosteneva che la solidarietà energetica operasse solo in casi eccezionali o di emergenza, analogamente ad altre clausole di solidarietà del Trattato. La Corte esclude questa lettura: l’articolo 194 TFUE non contiene alcuna limitazione del genere e il principio guida qualsiasi azione dell’Unione in materia energetica. Esso ha anche una funzione preventiva, imponendo di considerare i rischi per la sicurezza degli approvvigionamenti e di evitare misure che possano compromettere gli interessi energetici di altri Stati membri.
3. Valutazione della Commissione e controllo del Tribunale
La Germania contestava che il Tribunale avesse ritenuto non esaminata la solidarietà energetica. La Corte distingue, però, tra le valutazioni di fatto, non sindacabili in impugnazione salvo snaturamento, e le questioni di diritto. In parte il motivo è dichiarato irricevibile perché mira a rimettere in discussione accertamenti di fatto del Tribunale; per il resto è infondato, poiché nulla nella decisione controversa contraddice la constatazione che la Commissione non abbia valutato le conseguenze della modifica per il mercato del gas polacco e per altri Stati membri potenzialmente interessati.
4. Assenza di un obbligo di menzionare espressamente il principio
La Corte rileva che il Tribunale non ha annullato la decisione per il solo difetto di menzione del principio, ma perché la Commissione non aveva adeguatamente valutato l’impatto della misura sui mercati interessati e non aveva proceduto al necessario bilanciamento degli interessi. Il motivo è quindi dichiarato inoperante.
5. Articolo 263 TFUE e asserita tardività dell’argomento polacco
La prima parte del motivo è inoperante, perché la decisione non è stata annullata per un mero vizio formale o motivazionale. La seconda parte è infondata: la decisione controversa, adottata nel 2016, modificava autonomamente il regime di deroga, sicché l’eventuale mancata impugnazione della precedente decisione del 2009 non rendeva tardivo il ricorso della Polonia contro la nuova decisione.
Ragionamento centrale della Corte
La Corte ribadisce che l’articolo 194, paragrafo 1, TFUE introduce un principio di solidarietà energetica che permea l’intera politica energetica dell’Unione. Questo principio richiede che l’Unione e gli Stati membri, quando agiscono nel settore dell’energia, prendano in considerazione gli interessi degli altri soggetti potenzialmente coinvolti, evitando di adottare misure che possano pregiudicarli e procedendo a un bilanciamento degli interessi in gioco.
La Corte precisa inoltre che la Commissione, nell’esaminare una deroga ex articolo 36 della direttiva 2009/73/CE, deve verificare i possibili rischi per la sicurezza degli approvvigionamenti e per gli interessi energetici degli Stati membri potenzialmente interessati. Il principio non è riducibile al solo obiettivo della sicurezza degli approvvigionamenti, perché l’articolo 194, paragrafo 1, TFUE contempla più obiettivi della politica energetica, tutti qualificati dallo "spirito di solidarietà".
Decisione finale
Non essendo stato accolto alcun motivo, la Corte respinge integralmente l’impugnazione della Repubblica federale di Germania. La Germania è condannata alle spese della Polonia; Lettonia, Lituania e Commissione sopportano le proprie spese.
Principio affermato
Il principio di solidarietà energetica di cui all’articolo 194, paragrafo 1, TFUE è giuridicamente vincolante e costituisce un criterio di legittimità delle decisioni adottate dalle istituzioni dell’Unione in materia di energia, comprese quelle della Commissione relative alle deroghe al regime di accesso dei terzi previsto dalla direttiva 2009/73/CE; esso non opera solo in presenza di crisi, ma impone una valutazione preventiva e un bilanciamento degli interessi energetici degli Stati membri potenzialmente interessati.
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