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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-758/19

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 luglio 2021. — OH contro ID. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Polymeles Protodikeio Athinon. — Rinvio pregiudiziale – Articoli 268, 270, 340 e 343 TFUE – Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea – Articoli 11, 17 e 19 – Ex membro della Commissione europea – Immunità di giurisdizione – Ricorso per responsabilità extracontrattuale – Revoca dell’immunità – Competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. — Causa C-758/19

Giurisprudenza europea62019CJ0758

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha stabilito che una domanda di risarcimento proposta da un ex agente temporaneo della Commissione contro un ex commissario, per fatti collegati alla cessazione del rapporto di lavoro, appartiene alla competenza esclusiva del giudice dell’Unione. La controversia deriva infatti dal rapporto di impiego con la Commissione e dagli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni del membro dell’istituzione. Di conseguenza, il giudice nazionale non è competente e non occorre esaminare le questioni sull’immunità.

Competenza esclusiva della Corte per l’azione risarcitoria proposta da un ex agente temporaneo della Commissione contro un ex commissario per fatti connessi al rapporto di lavoro

La questione giuridica

Se, in una causa di risarcimento danni proposta da un ex agente temporaneo della Commissione contro un ex membro della Commissione per comportamenti asseritamente illeciti connessi alla cessazione del rapporto di lavoro, la Corte di giustizia sia competente in via esclusiva oppure spetti la competenza ai giudici nazionali; e, in via subordinata, se il membro della Commissione goda di immunità di giurisdizione revocabile anche per azioni civili e chi possa chiederne la revoca.

Principio di diritto

Quando un ex agente temporaneo della Commissione chiede il risarcimento dei danni derivanti da un comportamento imputato a un ex commissario nell’ambito della gestione del suo gabinetto e della cessazione del rapporto di lavoro, la controversia nasce dal rapporto di impiego con l’istituzione e rientra nella competenza esclusiva della Corte di giustizia ai sensi degli articoli 268 e 270 TFUE, non dei giudici nazionali. L’azione deve essere proposta contro l’Unione europea, rappresentata dalla Commissione, e non contro il singolo commissario.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 268 TFUE
  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 340 TFUE
  • Articolo 343 TFUE
  • Articolo 11 del Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea
  • Articolo 17 del Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea
  • Articolo 19 del Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea
  • Articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 46 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (RAA)
  • Articolo 2, lettera c), del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (RAA)

Competenza della Corte e azione risarcitoria contro un ex commissario

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Polymeles Protodikeio Athinon in una controversia tra un ex agente temporaneo della Commissione europea e un ex commissario europeo. Il giudice greco chiedeva se, in presenza di un’azione di responsabilità extracontrattuale fondata su un comportamento asseritamente illecito del commissario, fosse competente il giudice nazionale o la Corte di giustizia dell’Unione europea.

Fatti e procedimento principale

OH era stato assunto dalla Commissione come agente temporaneo ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del RAA per lavorare nel gabinetto del membro della Commissione ID. In seguito a una rottura del rapporto di fiducia, la Commissione aveva risolto il suo contratto; dopo un primo annullamento del Tribunale per violazione del diritto di essere sentito, la Commissione aveva nuovamente adottato una decisione di cessazione del rapporto. Parallelamente, OH aveva agito davanti al giudice greco chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e morali asseritamente causati dalle dichiarazioni diffamatorie dell’ex commissario, che avrebbero determinato la fine del rapporto di lavoro.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio sollevava quattro questioni, riguardanti in sintesi:

  • l’equivalenza tra le nozioni di "immunità di giurisdizione" e "immunità" di cui all’articolo 11 del Protocollo n. 7;
  • l’estensione di tale immunità alle azioni civili, oltre che penali;
  • la revocabilità dell’immunità e il soggetto legittimato a chiederla;
  • la competenza dei giudici dell’Unione a conoscere dell’azione per responsabilità extracontrattuale.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 268 TFUE e l’articolo 340 TFUE, relativi alla responsabilità extracontrattuale dell’Unione;
  • l’articolo 270 TFUE e l’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto, per le controversie tra l’Unione e i suoi agenti;
  • l’articolo 46 del RAA, che rende applicabile il regime giurisdizionale del personale anche agli agenti temporanei;
  • gli articoli 11, 17 e 19 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità, invocati dal giudice nazionale per il profilo dell’immunità del commissario.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che, secondo la propria giurisprudenza costante, essa è competente a conoscere delle controversie in materia di responsabilità extracontrattuale dell’Unione, mentre i giudici nazionali non lo sono. Ricorda inoltre che le controversie tra un funzionario o agente e l’istituzione cui appartiene, quando originano dal rapporto di lavoro, ricadono nell’articolo 270 TFUE e nell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto.

Applicando tali principi, la Corte rileva che il danno lamentato da OH deriva dalla cessazione del rapporto di lavoro con la Commissione e dal comportamento del membro della Commissione nella gestione del gabinetto, cioè da atti inscindibilmente connessi all’esercizio delle funzioni del commissario. Anche se il nesso causale immediato passasse attraverso la decisione finale di licenziamento adottata da un altro organo della Commissione, la controversia resta comunque originata dal rapporto di impiego con l’istituzione.

La Corte precisa inoltre che la domanda risarcitoria non deve essere diretta contro il singolo commissario, bensì contro l’Unione europea rappresentata dalla Commissione, in quanto il comportamento contestato riguarda l’esercizio delle funzioni istituzionali. Per questa ragione, la competenza è esclusiva della Corte di giustizia.

Decisione e conseguenze

La Corte dichiara che i giudici nazionali sono privi di competenza a conoscere di un’azione per responsabilità extracontrattuale proposta da un ex agente temporaneo della Commissione contro un ex commissario per fatti collegati alla cessazione del rapporto di lavoro. Poiché la risposta alla quarta questione è risolutiva, la Corte non esamina le prime tre questioni sull’immunità di giurisdizione.

Principio affermato

Una domanda di risarcimento danni proposta da un ex agente temporaneo della Commissione per fatti attribuiti a un ex commissario nell’esercizio delle sue funzioni, e che hanno determinato la fine del rapporto di lavoro, rientra nella competenza esclusiva della Corte di giustizia ai sensi degli articoli 268 e 270 TFUE; l’azione deve essere proposta contro l’Unione europea, rappresentata dalla Commissione, e non contro il commissario personalmente.

Come è indicizzato

Materieresponsabilità extracontrattuale dell’unionerapporto di lavoro con istituzioni ueimmunità e privilegi dell’unionecompetenza giurisdizionalediritto del pubblico impiego ue

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