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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-453/19

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 15 luglio 2021. — Deutsche Lufthansa AG contro Commissione europea. — Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuti a favore di aeroporti e compagnie aeree – Decisione che qualifica le misure a favore dell’aeroporto di Francoforte Hahn come aiuti di Stato compatibili con il mercato interno e che accerta l’assenza di aiuti di Stato a favore delle compagnie aeree che utilizzano tale aeroporto – Irricevibilità di un ricorso di annullamento – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Persona fisica o giuridica che la decisione di cui trattasi non riguarda direttamente e individualmente – Tutela giurisdizionale effettiva. — Causa C-453/19 P

Giurisprudenza europea62019CJ0453

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge integralmente l’impugnazione di Deutsche Lufthansa contro la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il suo ricorso contro la decisione sugli aiuti relativi all’aeroporto di Francoforte Hahn. La Corte ribadisce che, in presenza di una decisione adottata dopo un procedimento d’indagine formale, il concorrente deve dimostrare una lesione sostanziale della propria posizione concorrenziale per essere individualmente interessato. Conferma inoltre che il requisito dell’interesse diretto ha la medesima portata nella seconda e nella terza ipotesi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

Impugnazione respinta: la Deutsche Lufthansa non era legittimata ad agire contro la decisione sugli aiuti all’aeroporto di Francoforte Hahn, non essendo sufficientemente individualizzata né direttamente interessata nei termini dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

La questione giuridica

Se una compagnia aerea concorrente possa impugnare, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, una decisione della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno talune misure a favore di un aeroporto e che esclude l’esistenza di aiuti a favore di una compagnia aerea utilizzatrice, invocando: 1) la propria qualità di interessata nel procedimento di aiuto di Stato; 2) una lesione sostanziale della propria posizione concorrenziale; 3) la tutela giurisdizionale effettiva ex articolo 47 della Carta; 4) la dedotta mancata apertura o incompletezza dell’istruttoria e un preteso vizio relativo a una misura specifica (misura n. 12).

Principio di diritto

La Corte conferma che, quando una decisione sugli aiuti di Stato è stata adottata all’esito di un procedimento d’indagine formale ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE, un concorrente del beneficiario non può fondare la ricevibilità del ricorso sulla sola qualità di interessato o sulla mera partecipazione al procedimento, ma deve dimostrare di essere individualmente inciso secondo il criterio Plaumann, ossia mediante una lesione sostanziale della propria posizione sul mercato; la prova richiesta non impone una definizione particolarmente dettagliata del mercato, ma non può essere sostituita da deduzioni generiche o da una richiesta di riesame del merito. Inoltre, il criterio del "riguarda direttamente" è identico nella seconda e nella terza ipotesi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. L’impugnazione è quindi respinta e la decisione del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il ricorso di Lufthansa è confermata.

Norme richiamate

  • Articolo 263, quarto comma, TFUE
  • Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (CE) n. 659/1999
  • Regolamento di procedura della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea

Impugnazione di Deutsche Lufthansa contro la decisione sugli aiuti all’aeroporto di Francoforte Hahn

La causa è un’impugnazione ex articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia proposta da Deutsche Lufthansa AG contro la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il suo ricorso di annullamento contro la decisione (UE) 2016/789 della Commissione in materia di aiuti di Stato relativi al finanziamento dell’aeroporto di Francoforte Hahn e ai rapporti con Ryanair. La Corte esamina in particolare la legittimazione ad agire di un concorrente nel settore del trasporto aereo ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

Fatti essenziali e decisione della Commissione

L’aeroporto di Francoforte Hahn è stato oggetto di una pluralità di misure pubbliche e societarie: aumenti di capitale, sovvenzioni dirette, contratti di trasferimento di profitti e perdite e tariffari aeroportuali. La Commissione, con decisione del 1o ottobre 2014, ha ritenuto compatibili con il mercato interno talune misure a favore della FFHG, ha escluso che alcuni rapporti contrattuali con Ryanair costituissero aiuti di Stato e ha concluso che i tariffari aeroportuali del 2001 e del 2006 non costituivano aiuti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Procedimento dinanzi al Tribunale

Lufthansa aveva agito davanti al Tribunale chiedendo l’annullamento della decisione. La Commissione, sostenuta da Land Rheinland-Pfalz e Ryanair, aveva eccepito l’irricevibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire. Il Tribunale ha accolto l’eccezione, ritenendo che Lufthansa non fosse né direttamente e individualmente interessata rispetto alle misure a favore di FFHG e Ryanair, né direttamente interessata quanto ai tariffari aeroportuali.

Quadro giuridico richiamato dalla Corte

La Corte richiama la struttura dell’articolo 263, quarto comma, TFUE:

  • ricorso contro un atto che riguarda direttamente e individualmente il ricorrente;
  • ricorso contro un atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione e che riguarda direttamente il ricorrente.

Richiama inoltre la disciplina degli aiuti di Stato ex articoli 107 e 108 TFUE e la nozione di interessato nel procedimento amministrativo, nonché la giurisprudenza su Plaumann, Cofaz, Sniace, Mory, British Aggregates, Spagna/Lenzing e Scuola Elementare Maria Montessori.

Ragionamento della Corte sulla prima censura: misure a favore di FFHG e Ryanair

La Corte osserva che la decisione impugnata non costituisce un atto regolamentare, perché non ha portata generale ed è stata notificata alla Repubblica federale di Germania. Di conseguenza, per impugnarla Lufthansa doveva dimostrare di essere direttamente e individualmente interessata.

La Corte distingue tra:

  • il caso in cui il ricorso mira a tutelare i diritti procedurali dell’interessato nell’ambito della fase preliminare ex articolo 108, paragrafo 3, TFUE;
  • il caso in cui il ricorso contesta il merito di una decisione adottata dopo un procedimento d’indagine formale ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

Poiché la decisione era stata adottata all’esito dell’indagine formale, Lufthansa non poteva limitarsi a invocare la qualità di interessata o la partecipazione al procedimento. Doveva provare che la misura la colpiva in modo tale da individualizzarla, segnatamente mediante una lesione sostanziale della sua posizione sul mercato. La Corte respinge anche la tesi secondo cui irregolarità dell’istruttoria, errori di fatto o errori nell’interpretazione del diritto tedesco avrebbero potuto abbassare la soglia della legittimazione ad agire.

Lesione sostanziale della posizione concorrenziale: contenuto del requisito

La Corte ribadisce che la lesione sostanziale non richiede un’analisi economica definitiva e minuziosa del mercato, ma solo che il ricorrente esponga in modo pertinente le ragioni per cui la decisione può incidere sui suoi interessi e sulla sua posizione concorrenziale. Tuttavia, la sola qualità di concorrente non basta.

Nel caso concreto, la Corte rileva che il Tribunale aveva richiesto, in alcuni passaggi, elementi troppo esigenti sulla definizione del mercato; ciò integra un errore di diritto. Tale errore però non incide sulla conclusione finale di irricevibilità, perché il Tribunale aveva comunque accertato, con valutazione di fatto non censurabile in impugnazione, che Lufthansa non aveva dimostrato una riduzione significativa del fatturato, perdite non trascurabili, una diminuzione rilevante delle quote di mercato, un mancato guadagno o un’evoluzione meno favorevole.

Inoltre, la Corte afferma che Lufthansa non poteva ottenere un alleggerimento dell’onere della prova per il solo fatto che alcune misure erano state qualificate dalla Commissione in modo diverso o non qualificabili come aiuti di Stato.

Ragionamento sulla seconda censura: tariffari aeroportuali

Quanto ai tariffari del 2001 e del 2006, la Corte conferma che il criterio del "riguarda direttamente" ha la stessa portata nella seconda e nella terza ipotesi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE: richiede effetti diretti sulla situazione giuridica del ricorrente e l’assenza di margini discrezionali in capo ai destinatari dell’attuazione.

La sentenza Scuola Elementare Maria Montessori non introduce un diverso criterio di interesse diretto per gli aiuti di Stato nella terza ipotesi. La Corte conferma quindi che il Tribunale poteva utilizzare la propria valutazione sul requisito dell’interesse diretto anche per escludere la legittimazione nella terza ipotesi. La censura di snaturamento della memoria è respinta perché il Tribunale aveva correttamente interpretato il riferimento alle "altre compagnie aeree" come riferito ai vettori diversi da Ryanair, ma aveva constatato che Lufthansa non era utilizzatrice dell’aeroporto di Hahn e quindi non poteva lamentare una discriminazione a suo danno.

Ragionamento sulla terza censura: misura n. 12

La Corte dichiara irricevibile il terzo motivo di impugnazione. Lufthansa non ha indicato con precisione i passaggi della sentenza impugnata che intendeva censurare e ha in larga misura riproposto argomenti di fatto già svolti in primo grado, chiedendo in sostanza un riesame del merito, precluso in sede di impugnazione.

Decisione finale

La Corte respinge integralmente l’impugnazione di Deutsche Lufthansa e la condanna alle spese, comprese quelle sostenute dalla Commissione, dal Land Rheinland-Pfalz e da Ryanair. La sentenza conferma così l’irricevibilità del ricorso di annullamento proposto contro la decisione della Commissione sugli aiuti all’aeroporto di Francoforte Hahn.

Come è indicizzato

Materieaiuti di Statolegittimazione ad agiretrasporto aereotutela giurisdizionale effettivadiritto processuale dell’unione europea

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