Corte di giustizia, Sentenza C-795/19
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 luglio 2021. — XX contro Tartu Vangla. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Divieto di discriminazione fondata sulla disabilità – Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) – Articolo 4, paragrafo 1 – Articolo 5 – Normativa nazionale che prevede requisiti in materia di acutezza uditiva degli agenti penitenziari – Non conformità alle soglie minime di percezione sonora richieste – Impossibilità assoluta di mantenere le funzioni. — Causa C-795/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato una norma estone che imponeva agli agenti penitenziari requisiti uditivi minimi assoluti, con esclusione di ausili correttivi, e prevedeva il licenziamento in caso di non conformità. Ha ritenuto che la misura integri una discriminazione direttamente fondata sulla disabilità e che, pur perseguendo finalità legittime di sicurezza e operatività del servizio penitenziario, debba rispettare il principio di proporzionalità e l’obbligo di soluzioni ragionevoli. Ne deriva che una disciplina che non consenta alcuna valutazione individuale e non verifichi l’eventuale idoneità residua del lavoratore, anche con accomodamenti, è incompatibile con la direttiva 2000/78.
Discriminazione per disabilità e requisiti uditivi per gli agenti penitenziari: compatibilità con la direttiva 2000/78 di una norma nazionale che impone soglie minime assolute senza consentire ausili correttivi o soluzioni ragionevoli.
La questione giuridica
Si chiede se l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, osti a una normativa nazionale che considera la ridotta acutezza uditiva un impedimento assoluto all’esercizio delle funzioni di agente penitenziario e che non consente di usare ausili correttivi per verificare il rispetto dei requisiti uditivi.
Principio di diritto
La direttiva 2000/78 osta a una normativa nazionale che subordini in modo assoluto il mantenimento in servizio di un agente penitenziario al superamento di soglie minime di acutezza uditiva, senza consentire l’uso di ausili correttivi nella valutazione né una verifica individuale della possibilità di svolgere le funzioni essenziali, anche previa adozione di soluzioni ragionevoli; una simile differenza di trattamento può astrattamente perseguire una finalità legittima di sicurezza e operatività del servizio, ma deve restare proporzionata e non eccedere quanto necessario.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2000/78/CE
- Articolo 1 direttiva 2000/78/CE
- Articolo 2, paragrafi 1, 2 e 5 direttiva 2000/78/CE
- Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e c), direttiva 2000/78/CE
- Articolo 4, paragrafo 1, direttiva 2000/78/CE
- Articolo 5 direttiva 2000/78/CE
- Considerando 16 direttiva 2000/78/CE
- Considerando 18 direttiva 2000/78/CE
- Considerando 20 direttiva 2000/78/CE
- Considerando 21 direttiva 2000/78/CE
- Considerando 23 direttiva 2000/78/CE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 21, paragrafo 1
- Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità
- Decisione 2010/48/CE del Consiglio
Requisiti uditivi per gli agenti penitenziari e direttiva 2000/78
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della Riigikohus (Corte suprema estone) in una controversia tra un agente penitenziario e l’istituto penitenziario di Tartu, relativa al licenziamento disposto per il mancato rispetto dei requisiti minimi di acutezza uditiva previsti dal diritto estone. La Corte interpreta la direttiva 2000/78 in materia di parità di trattamento nell’occupazione e nelle condizioni di lavoro.
Fatti e procedimento principale
Il lavoratore aveva prestato servizio per quasi quindici anni come agente penitenziario in diverse sezioni dell’istituto. Un certificato medico aveva rilevato che l’udito dell’orecchio destro non rientrava nelle soglie previste dal regolamento estone n. 12; il datore di lavoro lo aveva quindi licenziato sulla base della non conformità ai requisiti uditivi.
- Il Tribunale amministrativo di Tartu aveva respinto il ricorso del lavoratore.
- La Corte d’appello di Tartu aveva invece annullato la decisione di licenziamento, dichiarandola illegittima.
- La Riigikohus, chiamata a pronunciarsi nel procedimento di controllo di costituzionalità, ha rivolto alla Corte di giustizia la questione interpretativa.
Normativa rilevante
La Corte richiama innanzitutto la direttiva 2000/78, in particolare:
- l’articolo 1, che ne definisce l’obiettivo di lotta alle discriminazioni, comprese quelle fondate sulla disabilità;
- l’articolo 2, paragrafi 1, 2 e 5, sulla nozione di discriminazione e sulle deroghe per ragioni di sicurezza pubblica, ordine pubblico, prevenzione dei reati e tutela di diritti altrui;
- l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e c), sul campo di applicazione in materia di accesso all’occupazione e licenziamento;
- l’articolo 4, paragrafo 1, sui requisiti essenziali e determinanti per lo svolgimento dell’attività lavorativa;
- l’articolo 5, sulle soluzioni ragionevoli per i disabili. Sono richiamati anche i considerando 16, 18, 20, 21 e 23 della direttiva, oltre all’articolo 21, paragrafo 1, della Carta e alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, quale parametro interpretativo.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se sia compatibile con il diritto UE una disciplina nazionale che:
- qualifica la ridotta acutezza uditiva come impedimento assoluto all’esercizio delle funzioni di agente penitenziario;
- non consente di usare ausili correttivi per verificare il rispetto delle soglie uditive;
- non permette una valutazione individuale della capacità di svolgere le funzioni essenziali.
Ragionamento della Corte: discriminazione diretta
La Corte afferma che la direttiva si applica alla fattispecie, poiché riguarda condizioni di assunzione e licenziamento di un agente penitenziario. La normativa estone tratta in modo meno favorevole le persone con deficit uditivo rispetto agli altri agenti penitenziari e introduce dunque una differenza di trattamento direttamente fondata sulla disabilità, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva.
Ragionamento della Corte: giustificazione ex articolo 4, paragrafo 1
La Corte osserva che l’operatività e il buon funzionamento dei servizi penitenziari costituiscono una finalità legittima. In linea di principio, il fatto di possedere determinate capacità fisiche può integrare un requisito essenziale e determinante per alcune professioni, anche nell’ambito penitenziario.
Tuttavia, la Corte precisa che la legittimità della finalità non basta: il requisito deve essere anche proporzionato. Nel caso esaminato, la norma estone impone soglie minime assolute e automaticamente espulsive, applicabili a tutti gli agenti penitenziari senza deroga e senza verifica individuale della capacità residua di svolgere le funzioni.
- La disciplina non consente di valutare se il lavoratore possa effettivamente continuare a svolgere le proprie mansioni.
- Non tiene conto dell’eventuale utilizzo di protesi acustiche.
- Non prevede un esame dell’adeguatezza di soluzioni alternative, come assegnazioni diverse o dispensazioni da compiti specifici.
Ragionamento della Corte: obbligo di soluzioni ragionevoli
La Corte collega espressamente la proporzionalità al dovere di adottare soluzioni ragionevoli ex articolo 5 della direttiva 2000/78. Il datore di lavoro deve adottare provvedimenti appropriati per consentire alla persona con disabilità di lavorare, salvo onere sproporzionato. La Corte rileva che il lavoratore aveva già svolto per anni le mansioni con soddisfazione dei superiori e che non risulta fosse stata svolta alcuna verifica sull’adozione di accomodamenti ragionevoli prima del licenziamento.
Decisione e principio affermato
La Corte conclude che la direttiva 2000/78 osta a una normativa nazionale che preveda un’impossibilità assoluta di mantenere in servizio un agente penitenziario non conforme alle soglie minime di percezione sonora, senza consentire di verificare se l’interessato sia in grado di svolgere le funzioni, eventualmente dopo soluzioni ragionevoli. Il giudice nazionale deve quindi controllare la proporzionalità concreta della misura alla luce dell’articolo 5 della direttiva.
Ricadute pratiche
Per i professionisti, la pronuncia conferma che nei settori sensibili alla sicurezza non sono ammissibili criteri di esclusione automatici fondati su una disabilità, se manca una valutazione individualizzata e l’esame di accomodamenti ragionevoli. Anche quando l’obiettivo di sicurezza è legittimo, la normativa nazionale deve essere costruita in modo coerente, sistematico e proporzionato, evitando divieti assoluti che sacrificano oltre il necessario la tutela antidiscriminatoria.
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